§ 1.1.451 – Decisione 30 marzo 2004, n. 292.
Decisione n. 2004/292/CE della Commissione relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/03/2004
Numero:292


Sommario
Art. 1.     
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 1.1.451 – Decisione 30 marzo 2004, n. 292.

Decisione n. 2004/292/CE della Commissione relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare gli articoli 37 e 37 bis,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/ CEE, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) definisce i principi della rete di comunicazione tra le unità veterinarie, elencate nella decisione 2002/459/CE.

     (2) La decisione 2003/24/CE della Commissione prevede la creazione del sistema informatico TRACES che integra nell'ambito di un'unica architettura le funzionalità dei sistemi ANIMO e SHIFT.

     (3) La decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «ANIMO» e gli Stati membri stabilisce che i contratti tra gli Stati membri e il centro di gestione ANIMO scadono il 31 marzo 2004. È pertanto opportuno che tale data segni l'avvio di TRACES, per evitare di rinnovare i contratti in questione.

     (4) Taluni Stati membri non sono ancora in condizioni di utilizzare TRACES alla data fissata dalla Commissione, ossia al 1° aprile 2004, dato il loro livello di impreparazione al passaggio da ANIMO a TRACES. Occorre pertanto stabilire per tali Stati membri un periodo transitorio per consentir loro di ultimare la migrazione verso TRACES.

     (5) Occorre modificare la decisione 92/486/CEE per consentire il rinnovo dei contratti tra gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio e il centro di gestione ANIMO.

     (6) I contratti tra il centro di gestione ANIMO e i posti di ispezione frontalieri situati in Germania, Austria e Italia elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità dovranno essere adattati poiché nel quadro dell'adesione dei nuovi Stati membri è prevista la scomparsa di tali posti d'ispezione.

     (7) Per consentire agli Stati membri precursori di adeguarsi a TRACES, l'introduzione dell'insieme delle funzionalità del nuovo sistema dovrà avvenire gradualmente garantendo al contempo, fin dall'inizio, un livello d'informazione pari a quello assicurato dal sistema ANIMO.

     (8) Tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 136/2004, nei documenti veterinari comuni di entrata relativi agli animali, di cui al regolamento (CE) n. 282/2004, nonché nei certificati per gli scambi intracomunitari, armonizzati dal regolamento (CE) n. 599/2004, devono essere trasmesse tramite il sistema TRACES.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente decisione, si intende per:

     a) «ANIMO» la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie di cui alla decisione 91/398/CEE;

     b) «TRACES» il sistema informatico veterinario integrato di cui alla decisione 2003/24/CE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri utilizzano il sistema TRACES a decorrere dal 1° aprile 2004 e cessano a decorrere da tale data di inserire messaggi nel sistema ANIMO.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° aprile 2004 siano registrati nel sistema TRACES i seguenti elementi:

     a) la parte I dei certificati inerenti agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale per i quali la normativa impone un'informazione preventiva,

     b) i documenti veterinari comuni di entrata relativi agli animali introdotti in uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro, e

     c) i documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti in transito all'interno della Comunità e ai prodotti ammessi nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 8, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:

     a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;

     b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;

     c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:

     i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

     ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

     iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;

     iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

     v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1. [1]

     3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 31 dicembre 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale [2].

 

     Art. 4.

     Nell'ambito della normativa comunitaria, ogni riferimento a ANIMO si intende come riferimento a TRACES a decorrere dal:

     a) 1° aprile 2004 per gli Stati membri che non si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5;

     b) 31 dicembre 2004 per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5.

     In deroga all'articolo 2, gli Stati membri che lo desiderano potranno introdurre TRACES al più tardi il 31 dicembre 2004.

     In tal caso essi devono prorogare il contratto con il centro di gestione ANIMO. Devono inoltre autorizzare il centro di gestione ANIMO a trasmettere alla Commissione copia di tutti i messaggi che essi invieranno.

 

     Art. 6.

     All'articolo 2 bis della decisione 92/486/CEE, è aggiunto il seguente paragrafo 8:

     «8. Le autorità di coordinamento degli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5 della decisione 2004/292/CE provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1 della presente decisione siano prorogati per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004, tranne quelli relativi ai posti di ispezione frontalieri elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004 per i quali è fissato il periodo dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2004.

     Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

     — 290 euro per unità (unità centrale, unità locale, posto di ispezione frontaliero)

     — 32 euro per posto di ispezione frontaliero di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004

 

     Art. 7.

     La Commissione deve sviluppare un'applicazione informatica che consenta di recuperare i messaggi inviati dagli Stati membri che partecipano al sistema ANIMO e di inserirli nel sistema TRACES.

     Per consentire siffatto sviluppo informatico e la sua partecipazione al sistema ANIMO, la Commissione dispone di 48 000 euro.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/123/CE.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2005/123/CE e così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/515/CE.