Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 30/03/2004 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 1.1.451 – Decisione 30 marzo 2004, n. 292.
Decisione n. 2004/292/CE della Commissione relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La
(4) Taluni Stati membri non sono ancora in condizioni di utilizzare TRACES alla data fissata dalla Commissione, ossia al 1° aprile 2004, dato il loro livello di impreparazione al passaggio da ANIMO a TRACES. Occorre pertanto stabilire per tali Stati membri un periodo transitorio per consentir loro di ultimare la migrazione verso TRACES.
(5) Occorre modificare la
(6) I contratti tra il centro di gestione ANIMO e i posti di ispezione frontalieri situati in Germania, Austria e Italia elencati nell'allegato II del
(7) Per consentire agli Stati membri precursori di adeguarsi a TRACES, l'introduzione dell'insieme delle funzionalità del nuovo sistema dovrà avvenire gradualmente garantendo al contempo, fin dall'inizio, un livello d'informazione pari a quello assicurato dal sistema ANIMO.
(8) Tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti, di cui al
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) «ANIMO» la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie di cui alla
b) «TRACES» il sistema informatico veterinario integrato di cui alla
Art. 2.
Gli Stati membri utilizzano il sistema TRACES a decorrere dal 1° aprile 2004 e cessano a decorrere da tale data di inserire messaggi nel sistema ANIMO.
Art. 3.
1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° aprile 2004 siano registrati nel sistema TRACES i seguenti elementi:
a) la parte I dei certificati inerenti agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale per i quali la normativa impone un'informazione preventiva,
b) i documenti veterinari comuni di entrata relativi agli animali introdotti in uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro, e
c) i documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti in transito all'interno della Comunità e ai prodotti ammessi nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 8, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:
a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;
b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;
c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:
i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4;
ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;
iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1;
v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1. [1]
3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 31 dicembre 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale [2].
Art. 4.
Nell'ambito della normativa comunitaria, ogni riferimento a ANIMO si intende come riferimento a TRACES a decorrere dal:
a) 1° aprile 2004 per gli Stati membri che non si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5;
b) 31 dicembre 2004 per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5.
Art. 5.
In deroga all'articolo 2, gli Stati membri che lo desiderano potranno introdurre TRACES al più tardi il 31 dicembre 2004.
In tal caso essi devono prorogare il contratto con il centro di gestione ANIMO. Devono inoltre autorizzare il centro di gestione ANIMO a trasmettere alla Commissione copia di tutti i messaggi che essi invieranno.
Art. 6.
All'articolo 2 bis della
«8. Le autorità di coordinamento degli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5 della
Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:
— 290 euro per unità (unità centrale, unità locale, posto di ispezione frontaliero)
— 32 euro per posto di ispezione frontaliero di cui all'allegato II del
Art. 7.
La Commissione deve sviluppare un'applicazione informatica che consenta di recuperare i messaggi inviati dagli Stati membri che partecipano al sistema ANIMO e di inserirli nel sistema TRACES.
Per consentire siffatto sviluppo informatico e la sua partecipazione al sistema ANIMO, la Commissione dispone di 48 000 euro.
Art. 8.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della