§ 1.1.582 – Decisione 14 luglio 2005, n. 515.
Decisione n. 2005/515/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/07/2005
Numero:515


Sommario
Art. 1.      All’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/292/CE, la data «30 giugno 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.1.582 – Decisione 14 luglio 2005, n. 515.

Decisione n. 2005/515/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 luglio 2005, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE, prevede l’integrazione nel sistema TRACES di tutti i documenti veterinari comuni di entrata per i prodotti a partire dal 30 giugno 2005.

     (2) La messa a disposizione del sistema di acquisizione dati disconnesso, destinato a far fronte all’enorme aumento di questo carico di lavoro, e lo sviluppo di un’interfaccia che permetta una comunicazione tra i sistemi nazionali e TRACES accusano un certo ritardo.

     (3) La formazione da parte degli Stati membri degli spedizionieri, affinché partecipino attivamente all’integrazione dei dati in TRACES, richiederà un certo tempo.

     (4) Di conseguenza, occorre rinviare la data fissata dalla decisione 2004/292/CE, che rende obbligatorio l’inserimento in TRACES di tutti i documenti comuni di entrata per i prodotti.

     (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/292/CE, la data «30 giugno 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.