§ 1.6.Q95 – Regolamento 26 maggio 1999, n. 1081.
Regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/05/1999
Numero:1081


Sommario
Art. 1.      1. A titolo pluriennale, per periodi che vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, sono aperti i seguenti contingenti [...]
Art. 2.     
Art. 3.      1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che alla data del 1° giugno precedente l'anno [...]
Art. 4.      1. La domanda di diritto di importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
Art. 7.      1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni [...]
Art. 8.      La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 9. 
Art. 10.      Il regolamento (CE) n. 1012/98 è abrogato.
Art. 11. 
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.Q95 – Regolamento 26 maggio 1999, n. 1081.

Regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98.

(G.U.C.E. 27 maggio 1999, n. L 131).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 805/95 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98, in particolare l'articolo 8,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

     (1) considerando che, per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad aprire due contingenti tariffari di un volume annuale di 5000 capi ciascuno al dazio doganale rispettivo del 6% e del 4%; che è opportuno aprire detti contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi con inizio dal 1° luglio, di seguito denominati anni d'importazione, e definire le modalità d'applicazione;

     (2) considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

     (3) considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori "tradizionali" di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna; che, in certi casi, errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori a questa parte del contingente; che è opportuno prevedere disposizioni per ovviare ad eventuali pregiudizi da essi subiti;

     (4) considerando che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori in grado di dimostrare la serietà della loro attività e di aver commercializzato quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che a tal fine e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che gli operatori interessati abbiano importato almeno quindici capi nel corso dell'anno precedente l'anno di importazione; che in linea di massima una partita di quindici animali rappresenta un carico normale e l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di almeno una partita costituisce il minimo per poter considerare una transazione reale ed economicamente redditizia;

     (5) considerando che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

     (6) considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° giugno precedente l'anno d'importazione in causa non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

     (7) considerando che è necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione e mediante l'applicazione, se del caso, di una percentuale uniforme di riduzione;

     (8) considerando che è necessario che il regime sia gestito mediante titoli di importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, prevedendo eventualmente disposizioni derogative o complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98;

     (9) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che per garantire che gli animali non vengano abbattuti, è opportuno esigere la costituzione di una cauzione a copertura della differenza tra i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune e i dazi ridotti, in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica degli animali;

     (10) considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, modificato dal regolamento (CE) n. 1143/98;

     (11) considerando che il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98, prevede, all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, che ai fini del rispetto dell'obbligo di non macellare gli animali per un certo periodo, gli animali importati vengono identificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e precisa inoltre alcuni dati complementari relativi all'identificazione; che, poiché tali dati sono già obbligatori, è opportuno sopprimere i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1143/98;

     (12) considerando che per motivi di chiarezza è opportuno correggere il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1143/98;

     (13) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. A titolo pluriennale, per periodi che vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, sono aperti i seguenti contingenti tariffari: [1]

Numero d'ordine

Codice NC (1)

Designazione delle merci

Volume del contingente (in capi)

Aliquota del dazio doganale

09.0001

ex 0102 90 05

ex 0102 90 29

ex 0102 90 49

ex 0102 90 59

ex 0102 90 69

Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna:razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau

710

6%

09.0003

ex 0102 90 05

ex 0102 90 29

ex 0102 90 49

ex 0102 90 59

ex 0102 90 69

ex 0102 90 79

Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

711

4%

(1) Codici Taric: cfr. allegato I.

     2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

     Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

     3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

     - per i tori, di un certificato di ascendenza;

     - per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza.

 

     Art. 2.

     1. I due volumi contingentali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti di 500 e 210 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0001, e in due parti di 500 e 211 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0003.

     a) La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto.

     b) La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102. [2]

     2. In base alle domande di diritti d'importazione, la prima parte è ripartita fra i diversi importatori in proporzione alle loro importazioni degli animali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione in causa.

     3. In base alle domande di diritti d'importazione, la seconda parte è ripartita proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori menzionati al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

     La domanda di diritti d'importazione

     - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi;

     - non può vertere su un quantitativo superiore a 50 capi.

     Le domande di diritti d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra.

     4. La prova di importazione è costituita esclusivamente dai documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali. Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che alla data del 1° giugno precedente l'anno d'importazione di cui trattasi non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

     2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

 

     Art. 4.

     1. La domanda di diritto di importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

     2. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda per contingente, che deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

     Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande relative a tale contingente sono irricevibili.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il 15 giugno precedente l'anno d'importazione di cui trattasi gli operatori presentano alle autorità competenti, per ciascun numero d'ordine, le domande di diritti di importazione accompagnate dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

     4. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione della domanda, per ciascun numero d'ordine:

     - con riferimento al regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), l'elenco degli importatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando nome, indirizzo e numero di capi importati nel corso del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

     - con riferimento al regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'elenco dei richiedenti, con indicazione del nome e indirizzo e dei quantitativi richiesti.

     5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono da effettuarsi a mezzo fax avvalendosi, per i casi in cui siano state presentate domande, dei formulari riportati negli allegati II e III.

 

     Art. 5. [3]

     1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

     2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi dagli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

 

     Art. 5 bis. [4]

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

 

     Art. 6.

     1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e

     - da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

     Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. [5]

     3. [6]

     4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, i titoli possono essere rilasciati soltanto a partire dal 1° luglio dell'anno di importazione e scadono al più tardi il 30 giugno successivo al rilascio.

     5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

     8. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

 

     Art. 7.

     1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di mancato rispetto di tale obbligo, è richiesto il deposito di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi.

     La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

     a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, oppure

     b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

 

     Art. 8.

     La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

     b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I

     c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     - Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n. 1081/1999], año de importación: ...

     - Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1081/1999), importår: ...

     - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1081/1999), Einfuhrjahr: ...

     - (Omissis)

     - Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1081/1999), Year of import: ...

     - Races alpines et de montagne [règlement (CE) n. 1081/1999], année d'importation: ...

     - Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1081/1999], anno d'importazione: ...

     - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1081/1999), invoerjaar: ...

     - Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 1081/1999], ano de importação: ...

     - Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1081/1999), tuontivuosi: ...

     - Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1081/1999), importår: ...

 

          Art. 9. [7]

     [1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo dell'anno d'importazione, si procede ad un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto dei due regimi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

     2. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 22 marzo dell'anno d'importazione, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo di importazione, per ciascun numero d'ordine.

     3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

     4. La domanda di diritti di importazione da presentarsi dagli operatori interessati di cui al paragrafo 1 verte su un quantitativo pari a 15 capi.

     Qualora superino tale quantitativo, le domande sono automaticamente ricondotte a tale quantitativo.

     5. Uno stesso interessato può presentare una sola domanda per contingente.

     Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande relative a tale contingente sono irricevibili.

     6. Le domande di diritti di importazione devono pervenire alle autorità competenti nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di adozione della decisione della Commissione di cui a1 paragrafo 3.

     7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 6, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d'ordine.

     8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.]

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CE) n. 1012/98 è abrogato.

 

     Art. 11. [8]

     Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente."

     2) All'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

     3) All'articolo 8, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     "c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: ..."

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     (Omissis)


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 767/2006.

[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 2 del regolamento n. 1096/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 767/2006.

[3] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 agosto 1999, n. L 220.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 del regolamento n. 1096/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall' art. 11 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[6] Paragrafo abrogato dall' art. 11 del regolamento (CE) n. 1174/2000.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 767/2006.

[8] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 giugno 1999, n. L 145.