Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 15/12/1981 |
Numero: | 3822 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.128 - Regolamento 15 dicembre 1981, n. 3822.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70,
relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della
Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1 luglio
1970, il
fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE
e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri
della Commissione unica delle Comunità europee, e il regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento
economico dei membri della Corte dei conti.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1981, n. L 386).
1. [1]
2. [2]
3. [3]
4. [4]
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Inserisce l'art. 19 bis nel
[2] Inserisce l'art. 2 bis nel
[3] Inserisce l'art. 2 bis nel
[4] Inserisce l'art. 2 bis nel