§ 19.2.128 - Regolamento 15 dicembre 1981, n. 3822.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:15/12/1981
Numero:3822


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.128 - Regolamento 15 dicembre 1981, n. 3822.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70,

relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della

Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1 luglio

1970, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom, relativo alla

fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE

e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri

della Commissione unica delle Comunità europee, e il regolamento (CEE,

Euratom, CECA) n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento

economico dei membri della Corte dei conti.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1981, n. L 386).

 

Art. 1.

     1. [1]

     2. [2]

     3. [3]

     4. [4]

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Inserisce l'art. 19 bis nel Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[2] Inserisce l'art. 2 bis nel Regolamento (CEE) 29 giugno 1970, n. 1240.

[3] Inserisce l'art. 2 bis nel Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 423.

[4] Inserisce l'art. 2 bis nel Regolamento (CEE) 18 ottobre 1977, 2290.