§ 19.3.115 – Regolamento 18 ottobre 1977, n. 2290.
Regolamento n. 2290/77 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:18/10/1977
Numero:2290


Sommario
Art. 1.  
Art. 2. 
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 5  bis.
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8. 
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12. 
Art. 13.  
Art. 14.  
Art. 15.  
Art. 16.  
Art. 17.  
Art. 18.  
Art. 19.  
Art. 20.  
Art. 21.  
Art. 21  bis.
Art. 22.  


§ 19.3.115 – Regolamento 18 ottobre 1977, n. 2290.

Regolamento n. 2290/77 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti.

(G.U.C.E. 20 ottobre 1977, n. L 268).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

     visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, applicabile ai membri della Corte dei conti in virtù dei suddetti articolo 206, 78 sesto e 180,

     considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni dei membri della Corte dei conti, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.

     Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo [1].

 

          Art. 2. [2]

     Lo stipendio base mensile dei membri della Corte dei conti è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16 terzo scatto:

     presidente: 115%;

     altri membri: 108%.

     Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole “di grado 16 terzo scatto” di cui al primo comma vanno lette “di grado A* 16 terzo scatto”.

 

          Art. 3.

     I membri della Corte dei conti beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e dagli articolo da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.

 

          Art. 4.

     I membri della Corte dei conti beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15% del loro stipendio base.

 

          Art. 5.

     Agli stipendi base di cui all'articolo 2, agli assegni familiari di cui all'articolo 3, nonché alle indennità di residenza di cui all'articolo 4, viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio nel Lussemburgo.

 

          Art. 5 bis. [3]

     L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia ai membri della Corte dei conti.

 

          Art. 6.

     Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Corte dei conti ha diritto:

     a) al momento dell'entrata in funzione, ad un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base mensile e, alla cessazione dalle funzioni, ad un'indennità di nuova sistemazione pari ad un mese di tale stipendio;

     b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Corte dei conti per se stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

     In caso di rinnovo del mandato, il membro della Corte dei conti non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'istituzione delle Comunità, il cui luogo provvisorio di lavoro si trovi nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto a risiedere, in ragione del proprio mandato, e sempreché prima delle nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

 

          Art. 7.

     Il membro della Corte dei conti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della Corte beneficia:

     a) del rimborso delle spese di viaggio,

     b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

     c) di un’indennità per giornata intera di trasferta pari al 105 % dell’indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee [4].

 

          Art. 8. [5]

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l’ex membro della Corte dei conti percepisce, per una durata di tre anni, un’indennità transitoria mensile il cui ammontare è così fissato:

     — 40 % dello stipendio di base percepito alla cessazione delle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni,

     — 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni,

     — 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni,

     — 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni,

     — 60 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni,

     — 65 % del medesimo stipendio negli altri casi.

     2. Il diritto all’indennità cessa se all’ex membro della Corte dei conti viene affidato un mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell’entrata in funzione, mentre in caso di decesso l’ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

     3. Se durante tale periodo di tre anni l’interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall’indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l’imposta, che l’interessato percepiva nell’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, a norma degli articoli 2, 3 e 4. Per la determinazione dell’ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

     4. All’atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della Corte dei conti indirizza al presidente della Corte dei conti la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.

     Non sono deducibili dall’indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall’ex membro nell’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.

     Questa dichiarazione, che è fatta sull’onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi.

     5. Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l’ex membro della Corte dei conti beneficia degli assegni familiari previsti all’articolo 3.

 

          Art. 9.

     1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

     2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60° anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:

     60 anni: 0,70;

     61 anni: 0,75;

     62 anni: 0,80;

     63 anni: 0,87;

     64 anni: 0,95.

 

          Art. 10.

     La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,275% dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 70% dell'ultimo stipendio base percepito [6].

     Quando l'interessato ha svolto le funzioni di presidente e di altro membro della Corte dei conti, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni.

     In deroga al primo comma, per i membri della Corte dei conti in carica anteriormente al 1° maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni presso la Corte dei conti, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5% dell'ultimo stipendio base percepito [7].

 

          Art. 11.

     Il membro della Corte dei conti colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

     a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 10, con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni;

     b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto fino alla guarigione ad una rendita pari al 60% dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 30% negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 10, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla date di decorrenza della rendita stessa.

 

          Art. 12. [8]

     I membri della Corte dei conti beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d’infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.

     Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Corte dei conti che beneficiano del regime di pensione previsto dall’articolo 9, dell’indennità transitoria di cui all’articolo 8 o del regime di pensione di invalidità di cui all’articolo 11.

     Tuttavia, l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie.

 

          Art. 13.

     Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della Corte dei conti o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

 

          Art. 14.

     L'indennità transitoria prevista dall'articolo 8, la pensione prevista dall'articolo 9, le pensioni e rendite previste dall'articolo 11 non possono essere cumulate. Al membro della Corte dei conti che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

 

          Art. 15.

     Qualora un membro della Corte dei conti deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Corte dei conti avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 16.

     1. Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro o di un ex membro della Corte dei conti che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di reversibilità.

     Tale pensione è pari:

     - per il coniuge superstite al 60%

     - per ciascun orfano di padre o di madre al 10%

     - per ciascun orfano di padre e di madre al 20%

     della pensione maturata a norma dell'articolo 10 dal membro o dall'ex membro della Corte dei conti al giorno del suo deciso.

     Tuttavia, se il membro della Corte dei conti è deceduto in corso di mandato, la pensione di reversibilità per il coniuge superstite è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. [9]

     2. Complessivamente, le pensioni di reversibilità in tal modo accordate non possono superare l 'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Corte dei conti, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di reversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.

     3. Le pensioni di reversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 15, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

     4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

     La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

     5. Nessun diritto a pensione di reversibilità è riconosciuto alla persona che abbia sposato un ex membro della Corte dei conti, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Corte dei conti avvenga dopo almeno cinque anni di matrimonio [10].

     6. Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di reversibilità. Esso beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di reversibilità [11].

     7. Nel caso in cui coesistano un coniuge superstite ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari [12].

     8. Il coniuge superstite ed i figli a carico di un membro o ex membro della Corte dei conti beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale [13].

 

          Art. 17.

     In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della Corte dei conti perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.

 

          Art. 18.

     Se il Consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

 

          Art. 19.

     Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.

 

          Art. 20.

     1. Le somme dovute in applicazione degli articolo 2, 3, 4, 6, 12, e 15 sono versate in euro [14].

     2. Alle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 non si applica alcun coefficiente correttore.

     Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

     Per gli interessati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee. [15]

 

          Art. 21.

     Il regolamento che fissa le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità è applicabile ai membri della Corte dei conti.

 

          Art. 21 bis.

     1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Corte dei conti.

     2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16.

 

          Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[2] Articolo già modificato dal regolamento (CE, EURATOM, CECA) n. 840/1995 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[4] Lettera già modificata dal regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 1416/81 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[5] Articolo così modificato dal regolamento (CE, EURATOM, CECA) n. 840/95.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[8] Articolo già modificato dal regolamento (CECA, CE, EURATOM) n. 2426/91 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[9] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[10] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[12] Paragrafo già modificato dal regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 1416/81 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[13] Paragrafo già modificato dal regolamento (CECA, CE, EURATOM) n. 2426/91 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[14] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.

[15] Paragrafo modificato dal regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 1416/81 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1293/2004.