Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 25/07/1967 |
Numero: | 423 |
Sommario |
Art. 1. Gli ex-membri dell'alta autorità e delle commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, conformemente [...] |
Art. 2. Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono applicabili agli ex membri dell'alta autorità e delle commissioni della [...] |
Art. 2 bis. |
§ 19.2.115 - Regolamento 25 luglio 1967, n. 423.
Regolamento (CEE) n. 423/67, (Euratom) n. 6/67 del Consiglio relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A., nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità Europee.
(G.U.C.E. 8 agosto 1967, n. 187).
Gli ex-membri dell'alta autorità e delle commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, conformemente all'articolo 32 del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, non sono stati nominati membri della commissione unica, hanno diritto, a decorrere dal 1 agosto 1967 e fino al 31 dicembre 1967, alla corresponsione dello stipendio base, degli assegni familiari e dell'indennità di residenza, di cui agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 del
Qualora in tale periodo l'interessato eserciti nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, cioè senza deduzione delle imposte, che egli riscuote nelle nuove funzioni, e dedotta dalla corresponsione di cui sopra. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase e paragrafo 4 del
Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del
Il periodo durante il quale e stato effettuato il versamento previsto all'articolo 1 viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità transitoria e dei diritti di pensione.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi ed e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
In deroga all'articolo 9 del
Alle pensioni nette degli interessati è applicato un prelievo eccezionale fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari, che si applicano per analogia.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del