Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 05/04/1968 |
Numero: | 421 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.117 - Regolamento 5 aprile 1968, n. 421.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 421/68 del Consiglio che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee.
(G.U.C.E. 9 aprile 1968, n. L 088).
L'articolo 2, primo comma, del
(Omissis) [1].
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica l'art. 2 del