§ 19.2.117 - Regolamento 5 aprile 1968, n. 421.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 421/68 del Consiglio che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:05/04/1968
Numero:421


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.117 - Regolamento 5 aprile 1968, n. 421.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 421/68 del Consiglio che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee.

(G.U.C.E. 9 aprile 1968, n. L 088).

 

Art. 1.

     L'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee è sostituito, con effetto al 1° gennaio 1968, dal testo seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 423.