§ 18.3.63 - Direttiva 10 marzo 2010, n. 13.
Direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:10/03/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 28. 
Art. 28 bis. 
Art. 28 ter. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 30 bis. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 33 bis. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 18.3.63 - Direttiva 10 marzo 2010, n. 13. [1]

Direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

(G.U.U.E. 15 aprile 2010, n. L 95)

 

(versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) [2] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [3]. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) I servizi di media audiovisivi transfrontalieri diffusi con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Sono necessarie alcune misure che permettano e assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e garantiscano condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi di media audiovisivi.

(3) Il Consiglio d’Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.

(4) Alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi, un quadro normativo riguardante le attività di trasmissione dovrebbe tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e dovrebbe garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(5) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L’importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, l’istruzione e la cultura giustifica l’applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(6) L’articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dello stesso trattato, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(7) Nelle risoluzioni del 1 dicembre 2005 [4] e del 4 aprile 2006 [5] sul ciclo di Doha e sulla conferenza ministeriale dell’OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sull’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 [6] il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che "le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d’identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale". La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali [7], ha approvato la convenzione dell’Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.

(8) È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell’informazione televisiva nonché dell’informazione in genere.

(9) La presente direttiva non pregiudica gli atti dell’Unione di armonizzazione esistenti o futuri, in particolare per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza.

(10) I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nell’Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e ridurre le barriere d’accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell’importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.

(11) È necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè ai servizi di media audiovisivi non lineari).

(12) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.

(13) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico [8], ha ribadito che l’adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.

(14) Al fine di promuovere la crescita e l’occupazione nei settori della società dell’informazione e dei media, la Commissione ha adottato l’iniziativa "i2010: Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell’economia digitale e l’adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l’ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica dell’Unione europea: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l’industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi. In linea di principio, l’obiettivo dell’iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

(15) Il 4 settembre 2003 [9], il 22 aprile 2004 [10] e il 6 settembre 2005 [11] il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

(16) La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [12], in particolare l’articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(17) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall’applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [13]. Di conseguenza, progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive [14], dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

(18) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [15], conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello dell’Unione o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva.

(19) La presente direttiva non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all’organizzazione — compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione —, al finanziamento delle trasmissioni televisive e al contenuto dei programmi. Restano così impregiudicate l’indipendenza dell’evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale dell’Unione.

(20) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.

(21) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interessi.

(22) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d’informazione, d’intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti Internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d’azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d’azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo o di fortuna.

(23) Ai fini della presente direttiva, il termine "audiovisivo" dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(24) La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l’utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell’ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, il concetto di programma dovrebbe essere interpretato in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

(25) Il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare il concetto di "controllo effettivo". La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [16].

(26) Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

(27) La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.

(28) L’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.

(29) Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 21 a 28 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.

(30) Nel contesto della radiodiffusione televisiva il concetto di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.

(31) La presente direttiva dovrebbe prevedere un’ampia definizione di comunicazioni commerciali audiovisive che, tuttavia, non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(32) Per i fini della presente direttiva occorre definire le "opere europee", fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.

(33) Il principio del paese di origine dovrebbe essere considerato come base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all’attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell’informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(34) Al fine di promuovere un’industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l’Unione, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell’informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell’Unione.

(35) La fissazione di una serie di criteri materiali è volta a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione su un fornitore di servizi di media per quanto riguarda l’esercizio della prestazione dei servizi oggetto della presente direttiva. Tenuto conto, tuttavia, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e per evitare casi di vuoto giurisdizionale, occorre far riferimento al criterio di stabilimento ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea quale criterio ultimo per determinare la giurisdizione di uno Stato membro.

(36) L’obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione dell’Unione, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione. Tuttavia, uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi.

(37) Le restrizioni alla libera fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.

(38) A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, i criteri secondari dovrebbero essere adeguati per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

(39) Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell’Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione di "apparecchiature comuni destinate al pubblico" dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(40) Gli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che "il trattato non vieta ad un’impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita" [17].

(41) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione. Al fine di far fronte a situazioni in cui un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l’obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia [18], unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. Il concetto di "norme di interesse pubblico generale" è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato CE (ora articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e include, tra l’altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.

(42) Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l’origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l’esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(43) A norma della presente direttiva, ferma restando l’applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo [19].

(44) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea", la Commissione ha sottolineato che è necessaria un’analisi attenta dell’approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l’autoregolamentazione. Inoltre, l’esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l’autoregolamentazione costituisce un’iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni.

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un’efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l’autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l’autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l’intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all’autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(45) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell’influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione.

(46) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell’Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.

(47) L’"alfabetizzazione mediatica" si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell’intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi od offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea [20], contiene già una serie di misure possibili per promuovere l’alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.

(48) I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È tuttavia fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(49) È essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio. A tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto dell’Unione, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi.

(50) Occorre prendere le disposizioni necessarie, nell’ambito dell’Unione, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale.

(51) In particolare, è opportuno stabilire disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette. Al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21] e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione. Quando contratti anteriori alla pubblicazione della suddetta direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi.

(52) Ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società dovrebbero rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi.

(53) Ai fini della presente direttiva, per "canale liberamente accessibile" si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo).

(54) Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di servizi di media audiovisivi provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 2, purché osservino il diritto e gli obblighi internazionali dell’Unione.

(55) Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un’emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.

Il concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. Il principio del paese d’origine dovrebbe applicarsi sia all’accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l’accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l’accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l’evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all’evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che trasmette i brevi estratti.

(56) Le prescrizioni della presente direttiva sull’accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione [22], e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l’accesso al segnale dell’emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l’altro, la concessione dell’accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l’accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(57) Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta sia possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell’identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d’attività a richiesta basati su brevi estratti.

(58) I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle trasmissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l’utente può esercitare nonché in relazione all’impatto che hanno sulla società [23]. Tale situazione giustifica l’imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(59) La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi è una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. In tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono quindi necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(60) Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l’uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l’importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all’atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l’accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(61) I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile [24].

(62) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

(63) Un coordinamento è necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l’accesso e l’esercizio di tali attività.

(64) L’adozione di norme minime applicabili a tutte le trasmissioni televisive, pubbliche o private, dell’Unione per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine.

(65) È pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l’adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una quota preponderante nelle trasmissioni televisive di tutti gli Stati membri. Per consentire un controllo dell’applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti. Per il calcolo di questa quota occorre tener conto della situazione specifica della Grecia e del Portogallo. La Commissione dovrebbe portare a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un’area linguistica ristretta.

(66) È importante ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto dell’Unione che favoriscano il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, affinché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l’attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, specialmente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un’area linguistica ristretta.

(67) La proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche. Pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo.

(68) L’impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, e offrirà nuove possibilità e nuovi sbocchi di mercato per talenti creativi nonché per le professioni culturali e i lavoratori del settore culturale.

(69) I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le trasmissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all’acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei "video a richiesta" oppure nell’attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l’applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto, in particolare, del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all’acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.

(70) Nell’applicare l’articolo 16, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(71) Nel definire i "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all’articolo 17, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

(72) Gli articoli 16 e 17 della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri. Tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, gli articoli 16 e 17 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione.

(73) Potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto dell’Unione.

(74) L’obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri nell’ambito dell’organizzazione dei loro servizi di media audiovisivi anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni fornitori di servizi di media audiovisivi comprendente l’obbligo di contribuire in misura rilevante all’investimento nella produzione nazionale e locale.

(75) I fornitori di servizi di media audiovisivi, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di "fiction" rivolte al pubblico internazionale.

(76) È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.

(77) La questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione di opere cinematografiche dev’essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati.

(78) Per promuovere attivamente l’una o l’altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri.

(79) La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tuttavia, tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d’interesse generale.

(80) Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva "televisione senza frontiere" [25] riguardanti la pubblicità, l’elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove e efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.

(81) L’evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell’uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle trasmissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, e l’inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti. Tuttavia, l’inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l’utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(82) In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [26], si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco [27], che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell’informazione e nella radiodiffusione sonora, dovrebbe far salva la presente direttiva, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi. L’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [28], che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo e fatto salvo quanto disposto all’articolo 21 della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [29].

(83) Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

(84) Gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione, dovrebbero poter prevedere condizioni diverse per l’inserimento della pubblicità e limiti diversi per l’entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni.

(85) Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali e all’aumento della scelta di canali, non si giustifica il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l’integrità dei programmi.

(86) La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l’altro, e limita, pertanto, le eventuali interruzioni delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano di una protezione particolare.

(87) Dovrebbe essere previsto un limite del 20 % per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto. Il concetto di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere inteso come pubblicità televisiva, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della durata massima di dodici minuti.

(88) È necessario vietare ogni comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di comunicazione commerciale audiovisiva indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti.

(89) Occorre inoltre vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media e prevedere criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche.

(90) La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all’inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell’esistenza dell’inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l’inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

(91) L’inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti prevista dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L’inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L’elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall’inserimento di prodotti è il fatto che nell’inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), contiene la locuzione "all’interno di". Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte della trama.

(92) In linea di principio l’inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l’inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(93) Inoltre, la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell’inserimento di temi.

(94) Conformemente agli obblighi imposti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli Stati membri, questi sono responsabili dell’attuazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e istituzioni, in particolare la forma dei loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell’attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

(95) Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l’impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva.

(96) Occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l’emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali. In particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi.

(97) Il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita.

(98) Per evitare distorsioni di concorrenza, tale deroga dovrebbe essere limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione. Il termine "collaterali" indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi.

(99) Alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l’insieme degli operatori, nonché effettivo canale di distribuzione per i beni e i servizi dell’Unione, è essenziale assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma e il contenuto di tali trasmissioni.

(100) È importante che, nel controllare l’attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, da una parte, e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita, dall’altra. Pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all’inizio e alla fine di essa.

(101) La presente direttiva si dovrebbe applicare ai canali esclusivamente dedicati alla televendita o all’autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini della presente direttiva e non pregiudica l’inclusione di tali canali nell’ambito di applicazione di altri strumenti dell’Unione.

(102) Benché le emittenti televisive siano tenute ad assicurare che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, è nondimeno importante che siano soggette a obblighi specifici in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l’esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato a ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un’asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva.

(103) Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell’ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già indicazioni adeguate per l’attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

(104) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(105) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DEFINIZIONI

 

Art. 1.

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»:

i) un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii) una comunicazione commerciale audiovisiva;

a bis) «servizio di piattaforma per la condivisione di video», un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

b) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

b bis) «video generato dall'utente», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

b ter) «decisione editoriale», una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;

c) «responsabilità editoriale», l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

d) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

d bis) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video», la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

e) «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f) «emittente», un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

g) «servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

h) «comunicazione commerciale audiovisiva», le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;

i) «pubblicità televisiva», ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

j) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

k) «sponsorizzazione», ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

l) «televendita», le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

m) «inserimento di prodotti», ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;

n) «opere europee»:

i) le opere originarie di Stati membri;

ii) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3;

iii) le opere coprodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’Unione e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera n), punti ii) e iii), si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato.

3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui alle citate disposizioni rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

i) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

ii) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

iii) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, lettera n), ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell’Unione nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

 

     Art. 2.

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure

b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5 bis. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione competenti di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

5 ter. Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

5 quater. Qualora, nell'applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) di formulare in merito un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA fornisce tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto istituito dall'articolo 29.

Quando adotta una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, ovvero dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione decide anche quale Stato membro abbia la giurisdizione.

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.

 

     Art. 3.

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non limitano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l'articolo 6 bis, paragrafo 1, ovvero pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a) nel corso dei 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già tenuto in almeno due occasioni uno o più dei comportamenti descritti al primo comma;

b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c) lo Stato membro interessato ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni; e

d) le consultazioni con lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media e con la Commissione non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della Commissione, della notifica di cui alla lettera b).

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

3. Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ovvero pregiudica o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a) nel corso dei 12 mesi precedenti il comportamento di cui al primo comma si è verificato in almeno un'occasione;

e

b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione la presunta violazione e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni.

Lo Stato membro interessato rispetta il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli concede la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

4. I paragrafi 2 e 3 fanno salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

5. In casi urgenti gli Stati membri possono, entro un mese dopo la presunta violazione, derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Le misure adottate sono allora notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. La Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Se giunge alla conclusione che le misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

6. Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare una decisione a norma del paragrafo 2 o 3, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando lo Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

7. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita al presente articolo nell'ambito del comitato di contatto e dell'ERGA.

 

     Art. 4.

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

2. Ove uno Stato membro:

a) abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b) ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio;

può chiedere allo Stato membro che esercita la giurisdizione di affrontare eventuali problemi individuati in relazione al presente paragrafo. Entrambi gli Stati membri cooperano lealmente e tempestivamente al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Dopo aver ricevuto una richiesta motivata a norma del primo comma, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa periodicamente lo Stato membro richiedente circa i provvedimenti adottati per affrontare i problemi individuati. Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, entro due mesi dalla ricezione della richiesta lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro richiedente e la Commissione dei risultati ottenuti e illustra i motivi di tale esito.

Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto a esaminare il caso in ogni momento.

3. Lo Stato membro interessato può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore dei servizi di media interessato qualora:

a) ritenga che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b) abbia addotto prove da cui risulti che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro interessato; tali prove consentono di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione, senza che sia necessario dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere tali norme più rigorose.

Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;

b) ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare; e

c) previa richiesta all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ha deciso che le misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che le adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono correttamente motivate; la Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

5. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), la Commissione adotta la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. Se decide che le misure in questione non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste.

Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare la decisione a norma del primo comma, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando tale Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

6. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito del loro diritto interno, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente la presente direttiva.

7. La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché ove altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra la direttiva 2000/31/CE e la presente direttiva, prevale la presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.

 

     Art. 4 bis.

1. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici:

a) sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri;

b) stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi,

c) forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e

d) prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni effettive e proporzionate.

2. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione mediante codici di condotta dell'Unione elaborati da fornitori di servizi di media, da fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o da organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se necessario, con altri settori interessati quali industria, commercio, associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori. Tali codici sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati a livello dell'Unione e sono conformi al paragrafo 1, lettere da b) a d). I codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali.

La Commissione agevola, in cooperazione con gli Stati membri, la messa a punto di codici di condotta dell'Unione, ove appropriato, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I firmatari dei codici di condotta dell'Unione presentano alla Commissione i progetti di tali codici, unitamente alle relative modifiche. La Commissione consulta il comitato di contatto in merito ai progetti di tali codici o alle relative modifiche.

La Commissione mette i codici di condotta dell'Unione a disposizione del pubblico e può darne adeguata pubblicità.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose conformi alla presente direttiva e al diritto dell'Unione, anche nei casi in cui le loro autorità o i loro organismi nazionali di regolamentazione indipendenti concludano che un codice di condotta o parti di esso non si sono rivelati sufficientemente efficaci. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione.

CAPO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

 

     Art. 5.

1. Ciascuno Stato membro assicura che un fornitore di servizi di media soggetto alla sua giurisdizione offra ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a) il suo nome;

b) l'indirizzo geografico di stabilimento;

c) i dettagli, compresi il suo indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace;

d) lo Stato membro avente giurisdizione su di esso e le autorità o gli organismi di regolamentazione o gli organismi di vigilanza competenti.

2. Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi. Tali misure rispettano i diritti fondamentali in questione, quali quelli relativi alla vita privata e alla vita familiare dei proprietari effettivi. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.

 

     Art. 6.

1. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

2. Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

 

     Art. 6 bis.

1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure.

2. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di servizi di media a norma del paragrafo 1 non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

3. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media forniscano ai telespettatori informazioni sufficienti in merito a contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine i fornitori di servizi di media si avvalgono di un sistema che descriva la natura potenzialmente nociva del contenuto di un servizio di media audiovisivo.

Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, gli Stati membri incoraggiano ad avvalersi della coregolamentazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

4. La Commissione invita i fornitori di servizi di media a scambiarsi le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

 

     Art. 7.

1. Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.

2. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

4. Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità di cui al presente articolo.

5. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità.

 

     Art. 7 bis.

Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

 

     Art. 7 ter.

Gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito di tali fornitori.

Ai fini del presente articolo gli Stati membri specificano i dettagli normativi, comprese le eccezioni, in particolare in relazione alla salvaguardia dei legittimi interessi degli utenti, tenendo conto al tempo stesso dei legittimi interessi dei fornitori di servizi di media che hanno fornito originariamente i servizi di media audiovisivi.

 

     Art. 8.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

 

     Art. 9.

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori; non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche in servizi di media audiovisivi a richiesta, a eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri elencati all'articolo 22.

3. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di bevande alcoliche.

4. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate che accompagnano programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Essi mirano a garantire che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all’inizio, durante e/o alla fine dello stesso.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

 

     Art. 11.

1. Il presente articolo si applica solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

2. L'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

3. I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:

a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

Gli Stati membri possono disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), eccetto nel caso di programmi prodotti o commissionati da un fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore di servizi di media.

4. In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

b) specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media.

 

CAPO IV

 

     Art. 13.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

2. Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni, una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

5. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

6. L'obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

7. Dopo aver consultato il comitato di contatto, la Commissione pubblica orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee di cui al paragrafo 1 e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità di cui al paragrafo 6.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

 

     Art. 14.

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell’Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all’articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 30 luglio 1997 in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 15.

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2. Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

3. Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4. In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5. I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

 

CAPO VI

PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

 

     Art. 16.

1. Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, tale proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17.

Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all’articolo 17 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione vigila sull’applicazione del presente articolo e dell’articolo 17 conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta.

 

     Art. 17.

Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione — escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite — oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

 

     Art. 18.

Il presente capitolo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

 

CAPO VII

PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

 

     Art. 19.

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati sono ammessi negli eventi sportivi. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.

 

     Art. 20.

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.

2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. La trasmissione di televendite è proibita durante i programmi per bambini. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

 

     Art. 21.

È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.

 

     Art. 22.

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;

c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

 

     Art. 23.

1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

b) agli annunci di sponsorizzazione;

c) agli inserimenti di prodotti;

d) agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

 

     Art. 24.

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

 

     Art. 25.

La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all’autopromozione.

A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né l’articolo 20, né l’articolo 23.

 

     Art. 26.

Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell’Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.

 

CAPO IX

DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

 

     Art. 28.

1. Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l’emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.

5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

 

CAPO IX BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

 

     Art. 28 bis.

1. Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se:

a) ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure

b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «impresa madre» : un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

b) «impresa figlia» : un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo;

c) «gruppo» : l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

5. Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l'articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

6. Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul loro territorio e indicano su quale dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 si fondi la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

7. Qualora, nell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA formula tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

 

     Art. 28 ter.

1. Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

2. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.

Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.

Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:

a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;

b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;

d) istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;

e) istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i) istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

j) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.

5. Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

6. Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

7. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.

8. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.

9. La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.

10. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

 

CAPO X

COMITATO DI CONTATTO

 

     Art. 29.

1. È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato di contatto sono:

a) agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione della stessa, in particolare dall’applicazione dell’articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell’Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

 

CAPO XI

AUTORITÀ E ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

 

     Art. 30.

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, uno o più organismi nazionali di regolamentazione o entrambi. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale.

Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione siano chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori dell'ERGA. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di loro bilanci annuali, che sono resi pubblici.

5. Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.

6. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

 

     Art. 30 bis.

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.

2. Nel contesto dello scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, quando le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro destinatario.

3. Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro il cui territorio è destinatario di un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro invia una richiesta relativa alle attività di tale fornitore all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su di esso, quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi eventuali limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro destinatario fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 31.

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.

 

     Art. 32.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 33.

La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso di proposte per il riesame, dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto.

La Commissione tiene il comitato di contatto e l'ERGA debitamente informati in merito ai rispettivi lavori e attività.

La Commissione assicura che le informazioni ricevute dagli Stati membri su eventuali misure adottate nei settori coordinati dalla presente direttiva siano comunicate al comitato di contatto e all'ERGA.

 

     Art. 33 bis.

1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e adottano misure a tal fine.

2. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni.

 

     Art. 34.

La direttiva 89/552/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

 

     Art. 35.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 36.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

Direttiva abrogata e elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 34)

 

 

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio

(GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

 

Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

 

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27)

limitatamente allarticolo 1

 

 

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento in diritto nazionale

(di cui all’articolo 34)

 

Direttiva

Termine di recepimento

89/552/CEE

3 ottobre 1991

97/36/CE

31 dicembre 1998

2007/65/CE

19 dicembre 2009

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 89/552/CEE

Presente direttiva |

 

 

Articolo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1, alinea |

 

 

Articolo 1, lettera a), alinea

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alinea |

 

 

Articolo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) |

 

 

Articolo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |

 

 

Articolo 1, lettere dalla b) alla m)

Articolo 1, paragrafo 1, lettere dalla b) alla m) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto i), alinea

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), alinea |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto i), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto i) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto i), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto ii) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto i), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto i), quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto ii), alinea

Articolo 1, paragrafo 3, alinea |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto ii), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto i) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto ii), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto ii) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto ii), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, punto iii) |

 

 

Articolo 1, lettera n), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 2

Articolo 2 |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, alinea

Articolo 3, paragrafo 4, alinea |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), alinea

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), alinea |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i) |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto ii) |

 

 

Articolo 2 bis, paragrafi 5 e 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6 |

 

 

Articolo 3

Articolo 4 |

 

 

Articolo 3 bis

Articolo 5 |

 

 

Articolo 3 ter

Articolo 6 |

 

 

Articolo 3 quater

Articolo 7 |

 

 

Articolo 3 quinquies

Articolo 8 |

 

 

Articolo 3 sexies

Articolo 9 |

 

 

Articolo 3 septies

Articolo 10 |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, alinea |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 11, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 3 octies, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 3 nonies

Articolo 12 |

 

 

Articolo 3 decies

Articolo 13 |

 

 

Articolo 3 undecies

Articolo 14 |

 

 

Articolo 3 duodecies

Articolo 15 |

 

 

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

— |

 

 

Articolo 5

Articolo 17 |

 

 

Articolo 9

Articolo 18 |

 

 

Articolo 10

Articolo 19 |

 

 

Articolo 11

Articolo 20 |

 

 

Articolo 14

Articolo 21 |

 

 

Articolo 15

Articolo 22 |

 

 

Articolo 18

Articolo 23 |

 

 

Articolo 18 bis

Articolo 24 |

 

 

Articolo 19

Articolo 25 |

 

 

Articolo 20

Articolo 26 |

 

 

Articolo 22

Articolo 27 |

 

 

Articolo 23

Articolo 28 |

 

 

Articolo 23 bis

Articolo 29 |

 

 

Articolo 23 ter

Articolo 30 |

 

 

Articolo 24

Articolo 31 |

 

 

Articolo 32 |

 

 

Articolo 26

Articolo 33 |

 

 

Articolo 34 |

 

 

Articolo 35 |

 

 

Articolo 27

Articolo 36 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento 11 aprile 2024, n. 1083.