Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 07/12/2001 |
Numero: | 2414 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.1.59 - Regolamento 7 dicembre 2001, n. 2414.
Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
(G.U.C.E. 12 dicembre 2001, n. L 327).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nella relazione del 29 giugno 2001 la Commissione constata che la Romania ha compiuto progressi innegabili in materia di immigrazione illegale proveniente da tale paese, di politica dei visti e di controlli alle frontiere. La Commissione illustra inoltre gli impegni sottoscritti dalla Romania in questi settori. A conclusione della relazione la Commissione raccomanda al Consiglio la messa in applicazione dell'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini rumeni a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(3) Al fine di rendere applicabile l'esenzione dall'obbligo del visto nei confronti dei cittadini rumeni, è necessario abrogare le disposizioni del
(4) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.
(5) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B della
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) il considerando (12) è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) nell'allegato II sono eliminati:
- l'asterisco che contrassegna la menzione della Romania,
- la nota in calce che richiama l'articolo 8, paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.