Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 02/06/2005 |
Numero: | 851 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Gli Stati membri i cui cittadini, alla data del 24 giugno 2005 sono soggetti all’obbligo del visto da parte di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 17.1.94 – Regolamento 2 giugno 2005, n. 851.
Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità.
(G.U.U.E. 4 giugno 2005, n. L 141).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il meccanismo previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del
(2) Tenuto conto della gravità delle situazioni di non reciprocità, è necessario che esse siano obbligatoriamente notificate da parte degli Stati membri interessati. Per fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di nuovo l’esenzione dal visto per i cittadini degli Stati membri interessati, è opportuno prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità in ogni momento di proporre al Consiglio l’adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto. Il ricorso ad una tale decisione provvisoria non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese terzo in oggetto nell’elenco di cui all’allegato I del
(3) È opportuno che la decisione di un paese terzo di introdurre o di reintrodurre l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini di uno o più Stati membri ponga fine automaticamente alla reintroduzione provvisoria dell’obbligo del visto eventualmente decisa del Consiglio.
(4) Il meccanismo di solidarietà modificato mira a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri e a creare un sistema efficiente e affidabile per garantire la stessa.
(5) È opportuno di conseguenza modificare il
(6) È opportuno prevedere un regime transitorio per il caso in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, alcuni Stati membri siano sottoposti all’obbligo del visto da parte dei paesi terzi inclusi nell’elenco di cui all’allegato II del
(7) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della
(8) Il Regno Unito e l’Irlanda non sono vincolati dal
(9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 1 del
1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) entro novanta giorni dall’annuncio o dall’applicazione di tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La notifica precisa la data di esecuzione della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in questione.
Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza di questo termine, la notifica diventa superflua;
b) immediatamente dopo la pubblicazione della notifica la Commissione interviene, d’intesa con lo Stato membro interessato, presso le autorità del paese terzo in causa con l’obiettivo della reintroduzione dell’esenzione dal visto;
c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. La Commissione può anche presentare questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;
d) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare una proposta per la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo di cui alla lettera c) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura di cui alla lettera c). Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto senza presentare prima una relazione;
e) la procedura di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la facoltà della Commissione di presentare una proposta di modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato I. Nel caso in cui sia stata adottata una misura provvisoria di cui alle lettere c) e d), la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla Commissione al più tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore della misura provvisoria. Tale proposta prevede altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui alle lettere c) e d). Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese terzo in causa a reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato;
f) allorché il paese terzo in causa sopprime l’obbligo del visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’eventuale misura provvisoria decisa a norma della lettera d) decade sette giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Qualora il paese terzo in causa abbia introdotto l’obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo l’ultima pubblicazione.»;
2) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Finché perdura la situazione di non reciprocità nell’esenzione dal visto con un paese terzo di cui all’allegato II nei confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se del caso, presenta proposte adeguate.»
Gli Stati membri i cui cittadini, alla data del 24 giugno 2005 sono soggetti all’obbligo del visto da parte di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato II del
Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere da b) a f), del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.