Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 29/10/2004 |
Numero: | 1892 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Oggetto del presente regolamento. |
Art. 3. Quantitativo aggiuntivo. |
Art. 4. Accesso al quantitativo aggiuntivo. |
Art. 5. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005. |
Art. 6. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali. |
Art. 7. Modalità di rilascio dei titoli d’importazione. |
Art. 8. Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005. |
Art. 9. Svincolo delle cauzioni. |
Art. 10. Titoli di riassegnazione. |
Art. 11. Cessione dei titoli adesione. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 14.2.114 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1892.
Regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Con il
(3) Per conseguire l’obiettivo di agevolare la transizione dei nuovi Stati membri al regime dell’organizzazione comune dei mercati e nella prospettiva del passaggio ad un regime puramente tariffario all’importazione entro il 1° gennaio 2006, in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, appare opportuno adottare misure transitorie anche per il 2005.
(4) Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere fissato in via transitoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, né escludere la possibilità di eventuali aumenti necessari per rispondere ad un fabbisogno giustificato sul fronte della domanda.
(5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal
(6) Nell’ambito dei meccanismi istituiti dal
(7) Per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali appare giustificato mantenere il periodo di riferimento triennale fissato all’articolo 6 del
(8) Per quanto riguarda i nuovi operatori non tradizionali, appare giustificato disporne la registrazione in funzione dell’attività commerciale d’importazione svolta nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del
(9) Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.
(10) Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi d’importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell’ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Comunità dei Quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
b) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia;
c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;
d) «importazione primaria»: l’operazione economica definita all’articolo 3, punto 1), primo comma, del
e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all’articolo 3, punto 1), terzo comma, del
f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all’allegato del
Art. 2. Oggetto del presente regolamento.
Il presente regolamento ha per oggetto l’adozione, per il 2005, delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione alla Comunità dei Quindici al regime d’importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del
Art. 3. Quantitativo aggiuntivo.
1. Per il 2005 è disponibile un quantitativo di 460 000 tonnellate (peso netto) per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri.
Tale quantitativo è disponibile per l’importazione di prodotti delle origini indicate all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.
Nell’ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.
2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.
Art. 4. Accesso al quantitativo aggiuntivo.
1. L’accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall’articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell’articolo 5 o nell’articolo 6.
2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 381 800 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 78 200 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
Art. 5. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005.
1. Fatta salva l’applicazione del paragrafo 4, per il 2005 il quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
2. Gli operatori non registrati in applicazione del
a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;
b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.
Per esser ammissibile la domanda è corredata dei documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del
3. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004, il totale dei quantitativi di riferimento specifici degli operatori tradizionali, fissati in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 3 e in funzione del quantitativo disponibile fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.
5. Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 4.
Art. 6. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali.
1. Un operatore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del
La domanda di registrazione è corredata dei documenti giustificativi indicati all’articolo 7, paragrafo 2, del
2. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l’operatore non tradizionale registrato nel 2004 in applicazione del
Per essere ammissibile la domanda di rinnovo della registrazione è corredata di una copia dei titoli d’importazione utilizzati e della prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.
3. A questo scopo, l’operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione.
Per essere ammissibile la domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione è corredata di una domanda di assegnazione specifica e della prova della costituzione della cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del
Per essere ammissibile la domanda di assegnazione specifica può vertere su un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato agli operatori non tradizionali, fissato all’articolo 4, paragrafo 2.
La domanda è presentata entro il 12 novembre 2004. 4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004:
— il quantitativo complessivo oggetto delle domande di assegnazione specifica presentate dagli operatori non tradizionali;
— l’elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.
5. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 4 e in funzione del quantitativo fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.
6. Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione specifica fissata.
Art. 7. Modalità di rilascio dei titoli d’importazione.
1. I titoli d’importazione, qui denominati “titoli adesione”, sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.
2. Le domande di titolo riportano le diciture: “Titolo adesione”, secondo il caso “Operatore tradizionale” od “Operatore non tradizionale”, “
Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.
Art. 8. Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005.
1. In deroga all’articolo 15 del
2. Per essere ammissibili le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore a:
a) 27 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, per gli operatori tradizionali;
b) 27 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, per gli operatori non tradizionali.
Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.
3. La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno del rilascio effettivo e scade il 7 aprile 2005.
Art. 9. Svincolo delle cauzioni.
1. La cauzione relativa al titolo d’importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall’articolo 24 del
2. La cauzione relativa all’assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, del
Art. 10. Titoli di riassegnazione.
In deroga all’articolo 19 del
1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un ulteriore periodo. Tale riassegnazione riguarda un’importazione di banane nell’ambito del quantitativo aggiuntivo;
2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano, nella casella n. 20, le diciture: «Titolo di riassegnazione», secondo il caso «Operatore tradizionale» od «Operatore non tradizionale», «
Art. 11. Cessione dei titoli adesione.
I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili ad un solo operatore cessionario nell’ambito del quantitativo aggiuntivo.
I diritti possono essere trasferiti esclusivamente:
— tra operatori tradizionali di cui all’articolo 5,
— da operatori tradizionali di cui all’articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all’articolo 6,
— tra operatori non tradizionali di cui all’articolo 6.
Art. 12. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.