§ 14.2.114 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1892.
Regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:29/10/2004
Numero:1892


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art.  2. Oggetto del presente regolamento.
Art.  3. Quantitativo aggiuntivo.
Art.  4. Accesso al quantitativo aggiuntivo.
Art.  5. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005.
Art.  6. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali.
Art.  7. Modalità di rilascio dei titoli d’importazione.
Art.  8. Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005.
Art.  9. Svincolo delle cauzioni.
Art.  10. Titoli di riassegnazione.
Art.  11. Cessione dei titoli adesione.
Art.  12. Entrata in vigore.


§ 14.2.114 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1892.

Regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione  ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime d’importazione delle banane nella Comunità.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004 sono state adottate le misure transitorie necessarie, nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione al regime d’importazione stabilito dall’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.

     (3) Per conseguire l’obiettivo di agevolare la transizione dei nuovi Stati membri al regime dell’organizzazione comune dei mercati e nella prospettiva del passaggio ad un regime puramente tariffario all’importazione entro il 1° gennaio 2006, in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, appare opportuno adottare misure transitorie anche per il 2005.

     (4) Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere fissato in via transitoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, né escludere la possibilità di eventuali aumenti necessari per rispondere ad un fabbisogno giustificato sul fronte della domanda.

     (5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 per la gestione dei contingenti tariffari esistenti. Tuttavia, visto che è transitorio, il quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

     (6) Nell’ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all’articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un’assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l’adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

     (7) Per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali appare giustificato mantenere il periodo di riferimento triennale fissato all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 838/2004 che comprende gli anni 2000, 2001 e 2002 e basarsi sulla media delle importazioni primarie realizzate nel corso di tale periodo da ogni operatore tradizionale registrato in applicazione delle misure transitorie adottate nel 2004 in esito ai controlli eseguiti dalle autorità competenti. Le disposizioni da adottare devono tuttavia permettere di tener conto delle domande presentate da operatori tradizionali non registrati nel 2004, a condizione che le domande rispondano ai requisiti stabiliti per la registrazione degli operatori dai regolamenti della Commissione (CE) n. 414/2004 e (CE) n. 838/2004, in particolare per quanto riguarda la definizione di importazioni primarie e la prova dell’approvvigionamento dei nuovi Stati membri durante il periodo considerato.

     (8) Per quanto riguarda i nuovi operatori non tradizionali, appare giustificato disporne la registrazione in funzione dell’attività commerciale d’importazione svolta nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 896/2001.

     (9) Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

     (10) Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi d’importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell’ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «Comunità dei Quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     b) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia;

     c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;

     d) «importazione primaria»: l’operazione economica definita all’articolo 3, punto 1), primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri;

     e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all’articolo 3, punto 1), terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all’insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri;

     f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

 

     Art. 2. Oggetto del presente regolamento.

     Il presente regolamento ha per oggetto l’adozione, per il 2005, delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione alla Comunità dei Quindici al regime d’importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

 

     Art. 3. Quantitativo aggiuntivo.

     1. Per il 2005 è disponibile un quantitativo di 460 000 tonnellate (peso netto) per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri.

     Tale quantitativo è disponibile per l’importazione di prodotti delle origini indicate all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

     Nell’ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.

     2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.

 

     Art. 4. Accesso al quantitativo aggiuntivo.

     1. L’accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall’articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell’articolo 5 o nell’articolo 6.

     2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 381 800 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 78 200 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

 

     Art. 5. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005.

     1. Fatta salva l’applicazione del paragrafo 4, per il 2005 il quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 838/2004, registrato nel 2004 in applicazione dello stesso regolamento, è fissato su domanda scritta dell’operatore da presentarsi entro il 12 novembre 2004, in base alla media delle importazioni primarie di banane realizzate nel triennio 2000- 2002, comprovate dai documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.

     2. Gli operatori non registrati in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, presentano alle autorità competenti dello Stato membro di loro scelta una domanda scritta di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico per l’anno 2005. La domanda, da presentarsi entro il 12 novembre 2004, indica:

     a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;

     b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.

     Per esser ammissibile la domanda è corredata dei documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004. Le autorità competenti stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo.

     3. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004, il totale dei quantitativi di riferimento specifici degli operatori tradizionali, fissati in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

     4. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 3 e in funzione del quantitativo disponibile fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.

     5. Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 6. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali.

     1. Un operatore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001, che nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 ha esercitato un’attività commerciale d’importazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 in uno o più nuovi Stati membri per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 euro, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d’importazione che rientrano nel quantitativo aggiuntivo.

     La domanda di registrazione è corredata dei documenti giustificativi indicati all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

     2. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l’operatore non tradizionale registrato nel 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione la prova di aver effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.

     Per essere ammissibile la domanda di rinnovo della registrazione è corredata di una copia dei titoli d’importazione utilizzati e della prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

     3. A questo scopo, l’operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione.

     Per essere ammissibile la domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione è corredata di una domanda di assegnazione specifica e della prova della costituzione della cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001.

     Per essere ammissibile la domanda di assegnazione specifica può vertere su un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato agli operatori non tradizionali, fissato all’articolo 4, paragrafo 2.

     La domanda è presentata entro il 12 novembre 2004. 4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004:

     — il quantitativo complessivo oggetto delle domande di assegnazione specifica presentate dagli operatori non tradizionali;

     — l’elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

     5. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 4 e in funzione del quantitativo fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.

     6. Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione specifica fissata.

 

     Art. 7. Modalità di rilascio dei titoli d’importazione.

     1. I titoli d’importazione, qui denominati “titoli adesione”, sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     2. Le domande di titolo riportano le diciture: “Titolo adesione”, secondo il caso “Operatore tradizionale” od “Operatore non tradizionale”, “Regolamento (CE) n. 1892/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro”.

     Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.

 

     Art. 8. Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005.

     1. In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001, per il primo trimestre 2005 il termine di presentazione delle domande di titolo scade il 17 dicembre 2004.

     2. Per essere ammissibili le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore a:

     a) 27 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, per gli operatori tradizionali;

     b) 27 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, per gli operatori non tradizionali.

     Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.

     3. La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno del rilascio effettivo e scade il 7 aprile 2005.

 

     Art. 9. Svincolo delle cauzioni.

     1. La cauzione relativa al titolo d’importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     2. La cauzione relativa all’assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro, alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.

 

     Art. 10. Titoli di riassegnazione.

     In deroga all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:

     1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un ulteriore periodo. Tale riassegnazione riguarda un’importazione di banane nell’ambito del quantitativo aggiuntivo;

     2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano, nella casella n. 20, le diciture: «Titolo di riassegnazione», secondo il caso «Operatore tradizionale» od «Operatore non tradizionale», «Regolamento (CE) n. 1892/2004, articolo 10. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

 

     Art. 11. Cessione dei titoli adesione.

     I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili ad un solo operatore cessionario nell’ambito del quantitativo aggiuntivo.

     I diritti possono essere trasferiti esclusivamente:

     — tra operatori tradizionali di cui all’articolo 5,

     — da operatori tradizionali di cui all’articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all’articolo 6,

     — tra operatori non tradizionali di cui all’articolo 6.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.