Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 01/08/2002 |
Numero: | 1832 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. |
§ 14.4.375 - Regolamento 1 agosto 2002, n. 1832.
Regolamento (CE) n 1832/2002 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(G.U.C.E. 28 ottobre 2002, n. L 290).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
(2) La nomenclatura combinata è ripresa all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.
(3) È opportuno modernizzare e semplificare l’allegato I alla luce di quanto stabilito dall’iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).
(4) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:
1) dei cambiamenti nella nomenclatura del sistema armonizzato in conformità della raccomandazione del 25 giugno 1999 del consiglio di cooperazione doganale e delle sue conseguenze in materia di tariffa doganale comune;
2) delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;
3) degli sviluppi tecnologici e commerciali;
4) della necessità di adeguare o chiarificare i testi.
(5) L’allegato I contiene gli adattamenti alle aliquote del dazio derivanti dalle misure adottate dal Consiglio, e in particolare la
(6) Conformemente all’articolo 12, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
ALLEGATO [1]
(Omissis)
[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 29 gennaio 2003, n. L 24 e con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 gennaio 2004, n. L 3.