§ 14.2.96 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1204.
Regolamento (CE) n. 1204/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:19/06/2001
Numero:1204


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2789/98 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.2.96 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1204.

Regolamento (CE) n. 1204/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 163)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2771/2000, ha accordato una deroga temporanea alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001, recante modalità di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

     (2) Le condizioni economiche relative all'esportazione delle carni bovine consentono di mantenere una certa flessibilità temporanea in relazione alla durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e anche per quanto concerne la possibilità di applicare le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95, ai prodotti di cui al codice NC 0202. È quindi necessario estendere la durata di validità del regolamento (CE) n. 2789/98.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2789/98 è sostituito dal seguente testo:

     "Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2001".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.