§ 14.1.68 – Regolamento 6 febbraio 2004, n. 260.
Regolamento (CE) n. 260/2004 della Commissione che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:06/02/2004
Numero:260


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.1.68 – Regolamento 6 febbraio 2004, n. 260.

Regolamento (CE) n. 260/2004 della Commissione che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 20 febbraio 2004, n. L 51).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei diversi sviluppi recenti.

     (2) Con la decisione 2003/453/CE, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (3) Con la decisione 1999/867/CE, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Uzbekistan sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (4) Con il regolamento (CE) n. 337/2003, la Commissione ha sospeso l'applicazione del sistema di duplice controllo per un prodotto tessile originario dell'Ucraina.

     (5) Il memorandum d'intesa con l'Egitto è scaduto il 31 dicembre 2003.

     (6) L'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili è scaduto il 31 dicembre 2003.

     (7) Alla nomenclatura combinata sono state apportate modifiche applicabili dal 1° gennaio 2004. Tali modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (8) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.

     (9) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (10) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2004.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue: 1. gli allegati I, III, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;

     2. la tabella A dell'allegato III è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica con effetto dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)