Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 02/06/2003 |
Numero: | 453 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 20.4.391 - Decisione 2 giugno 2003, n. 453.
Decisione n. 2003/453/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria.
(G.U.U.E. 20 giugno 2003, n. L 152).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam («accordo»).
(2) L'accordo è stato siglato il 15 febbraio 2003.
(3) Con riserva di trattamento specifico ed affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, è opportuno applicare l'accordo su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale.
(4) Occorre firmare l'accordo a nome della Comunità europea,
DECIDE:
La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam, con riserva della sua conclusione.
Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
1. Gli aumenti dei contingenti fino ai livelli indicati nell'allegato 2 dell'accordo verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10 dell'articolo 3 dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.
2. Qualora il Vietnam venga meno agli obblighi che gli incombono a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 dell'articolo 3 di tale accordo nel 2003, i contingenti per il 2003 verranno ridotti fino ai livelli indicati nell'allegato 2, colonna 3. Qualora il Vietnam venga meno a tali obblighi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. In tal caso, eventuali quantitativi già spediti che risultino superiori ai livelli dei contingenti ricalcolati come sopra saranno detratti dai contingenti degli anni successivi.
3. La decisione di dare attuazione alle disposizioni del paragrafo 2 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del
ACCORDO
in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000
1. Lettera della Comunità europea
Signor...,
1. Mi pregio fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 12 al 15 febbraio 2003 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000 (in appresso denominato «l'accordo»).
2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo:
2.1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. La Comunità accetta di aumentare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, i limiti quantitativi per i prodotti elencati nell'allegato II fino ai quantitativi ivi indicati. Gli aumenti verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10. I limiti quantitativi per il 2003 verranno aumentati fino ai livelli indicati nella colonna 4. Per il 2004 e 2005 si applicano i limiti quantitativi indicati nelle colonne 5 e 6.
Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese di proprietà, totalmente o in parte, di investitori comunitari e le imprese vietnamite.
2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.
3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzo dei suddetti limiti.
Il Vietnam si impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di tale industria il 30 % dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo.
4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo.
Qualora l'importo concesso a titolo della riserva per l'industria non dovesse raggiungere il 30 % dei limiti quantitativi, il quantitativo rimanente di tale riserva può essere riattribuito ai livelli annui globali del contingente a decorrere dal 1° maggio di ogni anno.
5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo.
6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.
7. Qualora il Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima del 1° gennaio 2005, l'accordo e i relativi allegati, come pure gli allegati C, D ed E dello scambio di lettere siglati il 15 febbraio 2003 saranno applicati in conformità degli accordi e delle norme dell'OMC e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Eventuali contingenti mantenuti prima dell'adesione del Vietnam all'OMC saranno notificati all'organo di controllo dei tessili istituito dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) conformemente all'articolo 2 di detto accordo, insieme alle necessarie intese amministrative, affinché vengano approvati prima dell'adesione del Vietnam all'OMC, e progressivamente aboliti conformemente alle disposizioni dell'ATA e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Qualora il Vietnam aderisca all'OMC dopo il 1° gennaio 2005 ma prima dello scadere del presente accordo, gli accordi e le norme dell'OMC si applicano a decorrere dalla data di adesione del Vietnam all'OMC.
8. Il Vietnam non applicherà dazi all'importazione sui prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'UE ad aliquote superiori a quelle indicate nell'allegato C dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
9. Le parti decidono di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, come menzionato in un elenco non esaustivo di tali misure di cui all'allegato D dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
10. Oltre agli impegni sottoscritti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 9, il Vietnam si impegna ad adottare i provvedimenti descritti nell'allegato E dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
11. Nei termini che dovranno essere concordati tra il Vietnam e la Turchia, e sulla base di un aumento dei contingenti applicati dalla Turchia nei confronti del Vietnam, il Vietnam accetta di estendere ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia il trattamento riservato ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea.
12. Le parti decidono che la Comunità europea conserva, per una durata massima non superiore alla durata dell'ATA nell'ipotesi che il Vietnam aderisca all'OMC, il diritto di ripristinare il regime contingentale ai livelli indicati nell'allegato II, colonna 3, qualora il Vietnam venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10. Qualora l'inosservanza di tali obblighi si verifichi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. Le Parti decidono che il Vietnam conserva il diritto di sospendere l'attuazione degli impegni assunti a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 qualora la Comunità europea venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 9. Esse decidono inoltre di consultarsi a norma del paragrafo 13 prima di esercitare tale diritto.
13. Le parti concordano che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche e decise liberamente, dipende dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo stesso. Le parti decidono quindi di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente accordo, come pure di consultarsi, su richiesta di una di esse, su qualsiasi aspetto dello stesso.
Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto previsto dal paragrafo 12, essa fornisce per iscritto all'altra parte informazioni dettagliate sulla presunta inosservanza degli obblighi. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare all'inadempienza in questione entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, ciascuna delle Parti ha il diritto di procedere in conformità del paragrafo 12.»
2.2. L'articolo 19 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le parti sono disposte ad avviare ulteriori negoziati a partire dal 1° gennaio 2004 allo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.»
2.3. L'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato A della presente lettera.
2.4. L'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato B della presente lettera.
2.5. Al protocollo sulla riserva per l'industria annesso all'accordo è aggiunto il seguente testo:
«Le autorità vietnamite forniscono alla Comunità europea l'elenco delle imprese comunitarie che usufruiscono della riserva per l'industria, completo dei quantitativi e delle categorie per cui sono state rilasciate le licenze.»
2.6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del protocollo d'intesa annesso all'accordo e i tre allegati di detto protocollo.
3. La prego di confermarmi che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, fatta salva la necessaria reciprocità.
Voglia gradire, Signor…, i sensi della mia più alta considerazione.
ALLEGATO A
«ALLEGATO I
PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione “indumenti per bambini piccoli (bébés)”, comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.
(Omissis)»
ALLEGATO B
«ALLEGATO II
Limiti quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1
(Omissis)»
ALLEGATO C (1)
(Omissis)
ALLEGATO D
Verbale concordato
Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam siglato a Hanoi il 15 febbraio 2003, e con particolare riferimento all'articolo 3, paragrafo 9, le parti hanno concordato di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, dei vini e delle bevande spiritose e delle piastrelle in ceramica. Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo di tali misure:
- qualsiasi dazio doganale supplementare sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari dell'UE o del Vietnam oltre ai dazi doganali previsti dell'accordo, e tutti gli oneri connessi all'importazione o all'esportazione superiori al costo approssimativo dei servizi prestati,
- qualsiasi imposta superiore a quelle applicate alla produzione o alla vendita di prodotti nazionali equivalenti,
- regolamenti o norme tecnici, o norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati,
- tutti i prezzi minimi all'importazione o i valori indicativi derivanti dall'applicazione effettiva di prezzi minimi o di prezzi arbitrari e fittizi e tutte le norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi,
- norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti, eccessivamente lunghe o complesse; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci già sottoposte a ispezioni preimbarco,
- norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, o che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione,
- requisiti, norme, procedure e pratiche per la concessione non automatica, discrezionale o di altra natura delle licenze, che impongano oneri eccessivi o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni; in particolare le domande di licenze automatiche presentate in forma adeguata e completa dovrebbero essere approvate immediatamente, nella misura del possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro 10 giorni lavorativi,
- requisiti o pratiche in materia di marcatura, etichettatura, descrizione della composizione dei prodotti o descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione o applicazione risulti in qualsiasi modo discriminatoria rispetto ai prodotti nazionali e comporti maggiori restrizioni agli scambi di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo,
- tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali non trasparenti, eccessivamente complesse o costose, compresi i requisiti in materia di ispezioni che abbiano effetti indebitamente restrittivi sulle importazioni,
- sovvenzioni che arrechino un pregiudizio all'industria dei prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'altra parte.
Al fine di agevolare il commercio legittimo, ferma restando la necessità di un controllo efficace, le Parti si impegnano a:
- collaborare e scambiare informazioni su questioni di reciproco interesse relative alla legislazione e alle procedure doganali, in particolare per risolvere tempestivamente eventuali problemi causati agli operatori dalle misure contemplate dal presente accordo,
- instaurare procedure efficaci, non discriminatorie e rapide che consentano di presentare ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle amministrazioni doganali e degli altri enti in materia di importazione o esportazione delle merci,
- istituire un meccanismo appropriato che consenta alle amministrazioni doganali e agli operatori di consultarsi sulle normative e sulle procedure doganali,
- pubblicare, possibilmente per via elettronica, le nuove normative e le procedure generali nel settore doganale, nonché le relative modifiche, al più tardi al momento della loro entrata in vigore,
- collaborare alla definizione di un'impostazione comune per le questioni connesse alla valutazione in dogana, elaborando in particolare un «codice di buone pratiche» sui metodi di lavoro e gli aspetti operativi, sull'uso di indici indicativi o di riferimento, di una documentazione adeguata attestante l'accuratezza del valore in dogana nonché sul ricorso a garanzie.
Le parti stabiliscono che gli impegni contenuti nel presente verbale concordato non devono andare al di là degli impegni menzionati negli accordi dell'OMC né assoggettarle a norme o obblighi di portata superiore a questi ultimi, tenuto conto delle disposizioni che si applicano ai paesi in via di sviluppo con un basso livello di PNL pro capite.
ALLEGATO E
Altri impegni relativi all'accesso al mercato
1. Il Vietnam attua le seguenti misure necessarie a garantire un migliore accesso al mercato agli operatori della Comunità Europea nei settori sottoelencati diversi da quello dei tessili:
Trasporti marittimi
Il Vietnam decide che entro il 1° gennaio 2004 gli operatori marittimi dell'UE potranno, attraverso società di joint venture con partner vietnamiti - il cui capitale d'investimento versato da entrambe le parti venga negoziato tra di esse senza limitazioni per nessuna delle due - svolgere le seguenti attività di agenzia di trasporti marittimi:
- servizi di commercializzazione e di vendita relativi ai carichi trasportati,
- agire per conto dei proprietari dei carichi,
- fornitura di informazioni alle imprese,
- preparazione della documentazione relativa ai carichi trasportati,
- preparazione della documentazione relativa ai documenti doganali o altri documenti riguardanti l'origine e la natura delle merci trasportate,
- apertura di uffici di rappresentanza in Vietnam,
- fornitura di servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi di cabotaggio necessari per poter fornire i servizi integrati con navi vietnamite.
Per quel che riguarda il trasporto multimodale, il Vietnam accetta di considerare favorevolmente tutte le richieste dell'UE di garantire agli operatori marittimi dell'Unione europea gli stessi diritti delle imprese dei paesi dell'ASEAN non appena entrerà in vigore il quadro ASEAN per il trasporto multimodale.
Licenze per intermediari di assicurazioni
Il Vietnam rilascerà immediatamente una licenza all'esercizio dell'attività a un intermediario di assicurazioni dell'UE.
Motociclette/scooter
Il Vietnam introdurrà entro il 1° gennaio 2004 un contingente tariffario per l'importazione ogni anno di un massimo di 3000 unità completamente montate (Completely Built Units - CBU) di motociclette o scooter originari dell'UE onde pervenire a una significativa riduzione dell'aliquota del dazio.
Vini e bevande spiritose
Il Vietnam ridurrà i dazi all'importazione sui vini e le bevande spiritose originari dell'UE all'80 % a partire dal 1° gennaio 2004 e al 70 % a partire dal 1° gennaio 2005.
2. Il Vietnam rispetta inoltre gli impegni precedentemente assunti nei seguenti settori:
Vini e bevande spiritose
Eliminazione dei prezzi minimi all'importazione per i vini e le bevande spiritose di origine UE.
Piastrelle in ceramica
Eliminazione dei prezzi minimi all'importazione e dei dazi aggiuntivi sulle importazioni di piastrelle in ceramica (onere supplementare del 10 %).
Prodotti farmaceutici
Progressiva eliminazione entro il 2006 dell'elenco delle molecole proibite (5 molecole all'anno).
3. Aspetti di non discriminazione
Il Vietnam conferma gli impegni espressi dal suo ministro degli Affari esteri in una lettera del 1° febbraio 2002 indirizzata al commissario Patten, e dal suo ministro del Commercio in una lettera del 10 ottobre 2000 indirizzata al commissario Lamy.
2. Lettera del governo della Repubblica socialista del Vietnam
Signor....,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del......, così redatta:
«1. Mi pregio fare riferimento ai negoziati svoltisi dal 12 al 15 febbraio 2003 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 marzo 2000 (in appresso denominato “l'accordo”).
2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare come segue le disposizioni dell'accordo:
2.1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3
1. La Comunità accetta di aumentare, per ciascun anno di applicazione dell'accordo, i limiti quantitativi per i prodotti elencati nell'allegato II fino ai quantitativi ivi indicati. Gli aumenti verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10. I limiti quantitativi per il 2003 verranno aumentati fino ai livelli indicati nella colonna 4. Per il 2004 e 2005 si applicano i limiti quantitativi indicati nelle colonne 5 e 6.
Nell'assegnare i quantitativi destinati all'esportazione nella Comunità, il Vietnam s'impegna a garantire la parità di trattamento fra le imprese di proprietà, totalmente o in parte, di investitori comunitari e le imprese vietnamite.
2. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato II sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.
3. Nel gestire i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, il Vietnam garantisce che l'industria tessile comunitaria benefici dell'utilizzo dei suddetti limiti.
Il Vietnam si impegna in particolare a riservare in via prioritaria alle imprese di tale industria il 30 % dei limiti quantitativi per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine, si deve tenere conto dei contratti conclusi con queste imprese nel periodo in questione e presentati alle autorità vietnamite nello stesso periodo.
4. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno alle autorità vietnamite competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi di prodotti richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi vietnamiti competenti durante il periodo specificato al paragrafo 3 onde verificare che detti quantitativi siano disponibili a titolo della riserva di cui al medesimo paragrafo.
Qualora l'importo concesso a titolo della riserva per l'industria non dovesse raggiungere il 30 % dei limiti quantitativi, il quantitativo rimanente di tale riserva può essere riattribuito ai livelli annui globali del contingente a decorrere dal 1° maggio di ogni anno.
5. Fatti salvi le disposizioni del presente accordo e i limiti quantitativi applicabili ai prodotti soggetti alle operazioni di cui all'articolo 4, la Comunità s'impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative attualmente in vigore per i prodotti contemplati dal presente accordo.
6. Le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato IV dell'accordo a cui non si applicano limiti quantitativi sono soggette al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.
7. Qualora il Vietnam aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima del 1° gennaio 2005, l'accordo e i relativi allegati, come pure gli allegati C, D ed E dello scambio di lettere siglati il 15 febbraio 2003 saranno applicati in conformità degli accordi e delle norme dell'OMC e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Eventuali contingenti mantenuti prima dell'adesione del Vietnam all'OMC saranno notificati all'organo di controllo dei tessili istituito dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) conformemente all'articolo 2 di detto accordo, insieme alle necessarie intese amministrative, affinché vengano approvati prima dell'adesione del Vietnam all'OMC, e progressivamente aboliti conformemente alle disposizioni dell'ATA e del protocollo sull'adesione del Vietnam all'OMC. Qualora il Vietnam aderisca all'OMC dopo il 1° gennaio 2005 ma prima dello scadere del presente accordo, gli accordi e le norme dell'OMC si applicano a decorrere dalla data di adesione del Vietnam all'OMC.
8. Il Vietnam non applicherà dazi all'importazione sui prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'UE ad aliquote superiori a quelle indicate nell'allegato C dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
9. Le parti decidono di astenersi dall'applicazione di qualsiasi misura non tariffaria contraria alle norme dell'OMC che possa ostacolare il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, come menzionato in un elenco non esaustivo di tali misure di cui all'allegato D dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
10. Oltre agli impegni sottoscritti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 9, il Vietnam si impegna ad adottare i provvedimenti descritti nell'allegato E dello scambio di lettere di cui al paragrafo 7.
11. Nei termini che dovranno essere concordati tra il Vietnam e la Turchia, e sulla base di un aumento dei contingenti applicati dalla Turchia nei confronti del Vietnam, il Vietnam accetta di estendere ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia il trattamento riservato ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea.
12. Le parti decidono che la Comunità europea conserva, per una durata massima non superiore alla durata dell'ATA nell'ipotesi che il Vietnam aderisca all'OMC, il diritto di ripristinare il regime contingentale ai livelli indicati nell'allegato II, colonna 3, qualora il Vietnam venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10. Qualora l'inosservanza di tali obblighi si verifichi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. Le parti decidono che il Vietnam conserva il diritto di sospendere l'attuazione degli impegni assunti a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 qualora la Comunità europea venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti dai paragrafi 1 e 9. Esse decidono inoltre di consultarsi a norma del paragrafo 13 prima di esercitare tale diritto.
13. Le parti concordano che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche e decise liberamente, dipende dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo stesso. Le parti decidono quindi di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente accordo, come pure di consultarsi, su richiesta di una di esse, su qualsiasi aspetto dello stesso.
Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto previsto dal paragrafo 12, essa fornisce per iscritto all'altra parte informazioni dettagliate sulla presunta inosservanza degli obblighi. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare all'inadempienza in questione entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, ciascuna delle parti ha il diritto di procedere in conformità del paragrafo 12.'”
2.2. L'articolo 19 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.”
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le parti sono disposte ad avviare ulteriori negoziati a partire dal 1° gennaio 2004 allo scopo di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.”
2.3. L'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato A della presente lettera.
2.4. L'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato B della presente lettera.
2.5. Al protocollo sulla riserva per l'industria annesso all'accordo è aggiunto il seguente testo:
“Le autorità vietnamite forniscono alla Comunità europea l'elenco delle imprese comunitarie che usufruiscono della riserva per l'industria, completo dei quantitativi e delle categorie per cui sono state rilasciate le licenze.”
2.6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del protocollo d'intesa annesso all'accordo e i tre allegati di detto protocollo.
3. La prego di confermarmi che la Repubblica socialista del Vietnam accetta queste modifiche. In caso affermativo, la presente lettera e i relativi allegati, unitamente alla Sua conferma per iscritto, costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Nel frattempo, le modifiche dell'accordo saranno applicate in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, fatta salva la necessaria reciprocità.»
Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione.