§ 20.6.277 - Regolamento 21 febbraio 2003, n. 337.
Regolamento (CE) n. 337/2003 della Commissione che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/02/2003
Numero:337


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.277 - Regolamento 21 febbraio 2003, n. 337.

Regolamento (CE) n. 337/2003 della Commissione che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari dell'Ucraina.

(G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo da un accordo tra le parti attuato dal regolamento (CE) n. 475/2002 della Commissione, stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 1, che la Commissione e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo, allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato III dell'accordo stesso.

     (2) Nell'ottobre 2002 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili. A seguito di tali consultazioni, le parti hanno concordato la sospensione del regime di duplice controllo per un prodotto tessile.

     (3) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, così che gli operatori siano informati al più presto dei vantaggi che esso comporta.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO III

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo

 

Gruppo

Categoria

2000

2001

2002

2003

2004

IA

1

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

2

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

3

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

IB

4

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

5

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

6

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

7

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

8

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

IIA

9

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

20

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

22

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

23

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

39

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

IIB

12

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

13

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

15

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

16

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

 

21

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

24

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

26/27

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

29

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

73

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

83

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

IIIA

33

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

36

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

37

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

50

Contingente

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

IIIB

67

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

74

Vigilanza

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

90

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

IV

115

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione

 

117

Contingente

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

Vigilanza

 

118

Contingente

Esenzione

Esenzione

Esenzione

Esenzione»