Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.2 cooperazione politica europea |
Data: | 24/10/2006 |
Numero: | 1638 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e campo di applicazione |
Art. 2. Portata dell’assistenza comunitaria |
Art. 3. Quadro delle politiche |
Art. 4. Complementarità, partenariati e cofinanziamenti |
Art. 5. Coerenza, compatibilità e coordinamento |
Art. 6. Tipi di programmi |
Art. 7. Programmazione e assegnazione dei fondi |
Art. 8. Ammissibilità geografica |
Art. 9. Programmazione |
Art. 10. Gestione dei programmi |
Art. 11. Misure di esecuzione |
Art. 12. Adozione dei programmi d’azione |
Art. 13. Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali |
Art. 14. Ammissibilità |
Art. 15. Tipi di misure |
Art. 16. Misure di sostegno |
Art. 17. Cofinanziamenti |
Art. 18. Procedure di gestione |
Art. 19. Impegni di bilancio |
Art. 20. Tutela degli interessi finanziari della Comunità |
Art. 21. Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione |
Art. 22. Prefinanziamenti |
Art. 23. Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari |
Art. 24. Valutazione |
Art. 25. Relazione annuale |
Art. 26. Comitato |
Art. 27. Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato |
Art. 28. Sospensione dell'assistenza comunitaria |
Art. 29. Dotazione finanziaria |
Art. 30. Revisione |
Art. 31. Abrogazione |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 20.2.95 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1638.
Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato
(G.U.U.E. 9 novembre 2006, n. L 310)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],
considerando quanto segue:
(1) Nell’intento di potenziare l’efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione delle attività di assistenza. Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti generali di sostegno diretto alle politiche di relazioni esterne dell'Unione europea.
(2) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha confermato come l’allargamento dell’Unione europea rappresenti un’importante occasione per dare ulteriore impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi, ribadendo la determinazione dell’Unione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità all’interno dell’Unione europea e al di fuori delle sue nuove frontiere.
(3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito l’importanza attribuita al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune e in base ai valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.
(4) L’intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l’Unione europea e i suoi vicini sull’impegno nei confronti di valori comuni, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell’economia di mercato, del commercio aperto, regolamentato ed equo, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.
(5) È importante che l'assistenza comunitaria nel quadro del presente regolamento venga prestata in conformità agli accordi internazionali e alle convenzioni internazionali di cui la Comunità, gli Stati membri e i paesi partner sono parti contraenti e venga fornita tenendo conto dei principi generali di diritto internazionale, accettati dalle parti.
(6) In Europa orientale e nel Caucaso meridionale, gli accordi di partenariato e di cooperazione costituiscono la base delle relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il partenariato euromediterraneo (il "processo di Barcellona") definisce un quadro regionale di cooperazione, accompagnato da una rete di accordi di associazione.
(7) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione europea e i paesi partner definiscono congiuntamente un insieme di priorità, da includere in una serie di piani d'azione convenuti di comune accordo, relativi a settori di interesse per azioni specifiche, tra cui figurano il dialogo politico e il processo di riforme politiche, commerciali ed economiche, lo sviluppo sociale ed economico equo, la giustizia e gli affari interni, l'energia, i trasporti, la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo della società civile e i contatti tra i popoli. I progressi per la realizzazione di queste priorità contribuiranno a far esplicare il pieno potenziale degli accordi di partenariato e di cooperazione, nonché di quelli di associazione.
(8) Al fine di sostenere i paesi partner nel loro impegno in favore di valori e principi comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i piani d'azione, la Comunità dovrebbe essere in grado di fornire loro assistenza e di promuovere diversi tipi di cooperazione tra i paesi partner, nonché tra questi e gli Stati membri, nell’intento di sviluppare uno spazio di stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, fondato su un livello elevato di integrazione economica e cooperazione politica.
(9) La promozione di riforme politiche, economiche e sociali in tutto il vicinato costituisce un obiettivo importante dell'assistenza comunitaria. Nella regione mediterranea, questo obiettivo sarà perseguito anche nel quadro del "partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio Oriente". Gli elementi pertinenti della strategia dell'Unione europea nei confronti dell'Africa saranno tenuti in considerazione nei rapporti con i vicini mediterranei del Nord Africa.
(10) È importante fare in modo che, nell’ambito della politica europea di vicinato, il sostegno ai paesi limitrofi in via di sviluppo risulti coerente con gli obiettivi e i principi della politica di sviluppo della Comunità europea, enunciati nella dichiarazione congiunta denominata "Il consenso europeo sullo sviluppo" [2], adottata il 20 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.
(11) Il partenariato strategico deciso dall’Unione europea e dalla Russia prevede l’istituzione di quattro spazi comuni; l’assistenza comunitaria interverrà a sostegno dello sviluppo del suddetto partenariato e per promuovere la cooperazione transfrontaliera al confine tra la Russia e i suoi vicini dell’Unione europea.
(12) La dimensione settentrionale fornisce un quadro per la cooperazione tra l'Unione europea, la Russia, la Norvegia e l’Islanda, ed è importante che l’assistenza comunitaria serva anche a sostenere attività che contribuiscono all’attuazione di tale quadro. I nuovi obiettivi di questa politica saranno esposti in una dichiarazione politica e in un documento quadro da elaborare sulla base degli orientamenti approvati dalla riunione ministeriale della dimensione settentrionale del 21 novembre 2005.
(13) Per i partner mediterranei, l'assistenza e la cooperazione dovrebbero inscriversi nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito con la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, come confermato dal vertice euromediterraneo del 28 novembre 2005, in occasione del suo decimo anniversario, e dovrebbero tener conto dell'accordo raggiunto in quel contesto per la creazione di una zona di libero scambio per le merci entro il 2010 e per il varo di un processo di liberalizzazione asimmetrica.
(14) È importante promuovere la cooperazione tanto alle frontiere esterne dell’Unione europea quanto tra i paesi partner, soprattutto tra quelli geograficamente vicini tra loro.
(15) Al fine di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione, è particolarmente importante rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione transfrontaliera efficace lungo le frontiere esterne dell’Unione europea. La cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire ad uno sviluppo integrato e sostenibile tra regioni frontaliere confinanti e ad un’armoniosa integrazione territoriale in tutta la Comunità e con i paesi limitrofi. Il modo migliore per conseguire questo scopo consiste nel combinare gli obiettivi di politica estera con la coesione economica e sociale sostenibile dal punto di vista ambientale.
(16) Nell’intento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di promuoverne la cooperazione con gli Stati membri, è auspicabile l’istituzione di uno strumento unico incentrato sulle politiche e destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dell'assistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione.
(17) Questo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra i paesi partner e gli Stati membri, offrendo sostanziali vantaggi in termini di efficacia con un unico meccanismo di gestione e un’unica serie di procedure. Esso dovrebbe far leva sull’esperienza acquisita nell’attuazione dei programmi di vicinato nel periodo 2004-2006 e opererà in base a principi quali la programmazione, il partenariato e il cofinanziamento pluriennali.
(18) È importante che le regioni di confine che appartengono a paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e che partecipano attualmente alla cooperazione transfrontaliera che coinvolge Stati membri e paesi partner possano continuare a farlo sulla base delle proprie risorse.
(19) Il presente regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [3].
(20) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(21) L'uso della procedura di gestione dovrebbe essere applicabile per la definizione delle misure di esecuzione che regolano la cooperazione transfrontaliera nella fase di attuazione e per l’adozione dei documenti di strategia, dei programmi di azione e delle misure specifiche non previsti nei documenti di strategia aventi un importo superiore ad una soglia di 10000000 di EUR.
(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione e all’integrazione economica progressiva tra l’Unione europea e i suoi vicini, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1762/92, del 29 giugno 1992, concernente l’applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei [5], (CE) n. 1734/94, dell' 11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza [6], e (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo [7]. Inoltre, il presente regolamento sostituirà il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento di vicinato e partenariato volto a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi ed i territori di cui all’allegato (di seguito "paesi partner").
2. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale come definita nell'articolo 6.
3. L’Unione europea si fonda sui valori della libertà, della democrazia, del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e dello Stato di diritto, e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere l'impegno verso questi valori da parte dei paesi partner.
Art. 2. Portata dell’assistenza comunitaria
1. L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere il buon governo e un equo sviluppo sociale ed economico.
2. L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:
a) promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico;
b) promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi;
c) consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo;
d) promozione dello Stato di diritto e del buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;
e) promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile;
f) proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale;
g) promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine;
h) sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;
i) sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile;
j) sostegno alle politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile;
k) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini;
l) sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni;
m) sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative;
n) incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;
o) promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti;
p) sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;
q) gestione delle frontiere efficace e sicura;
r) sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del denaro e la frode fiscale;
s) sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione;
t) promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione;
u) promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;
v) promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani;
w) sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;
x) sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità;
y) sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità;
z) promozione della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento;
aa) offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi;
bb) promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi;
cc) risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.
Art. 3. Quadro delle politiche
1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e altri accordi presenti o futuri che stabiliscono rapporti con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione e le conclusioni del Consiglio che individuano le linee guida delle politiche dell’Unione europea nei confronti di questi stessi paesi formeranno il quadro generale delle politiche ai fini della programmazione dell'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento. I piani d’azione definiti di comune accordo o altri documenti equivalenti costituiranno un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell’assistenza comunitaria.
2. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, l’assistenza comunitaria potrà essere fornita qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea. Essa sarà programmata in base a tali obiettivi.
Art. 4. Complementarità, partenariati e cofinanziamenti
1. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà, di regola, complementare o ausiliare alle corrispondenti strategie e misure nazionali, regionali o locali.
2. L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento sarà stabilità, di regola, in un partenariato tra la Commissione e i beneficiari. Il partenariato coinvolgerà, come opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.
3. I paesi beneficiari provvederanno, come opportuno, a rendere partecipi i partner interessati al livello territoriale idoneo, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.
4. L’assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà cofinanziata, di regola, dai paesi beneficiari tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito in materia del cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e degli attori non statali per misure volte a promuovere i diritti umani e libertà fondamentali, nonché a sostenere il processo di democratizzazione.
Art. 5. Coerenza, compatibilità e coordinamento
1. I programmi e i progetti finanziati ai sensi del presente regolamento saranno coerenti con le politiche dell'Unione europea. Essi saranno conformi agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con i paesi partner e rispetteranno gli impegni assunti dai medesimi in base ad accordi multilaterali e convenzioni internazionali di cui sono parti, compresi impegni in materia di diritti umani, democrazia e buon governo.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiranno la coerenza tra l’assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento e l’assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri tramite altri strumenti finanziari interni ed esterni, nonché dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
3. La Commissione e gli Stati membri garantiranno il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza nell’intento di rendere maggiormente efficace ed efficiente la fornitura degli aiuti conformemente agli orientamenti stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle politiche e delle procedure. Il coordinamento comporterà consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni rilevanti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assumerà un ruolo centrale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità.
4. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione predisporrà le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori non comunitari.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Art. 6. Tipi di programmi
1. Ai sensi del presente regolamento, l’assistenza comunitaria viene attuata attraverso:
a) documenti di strategia nazionali, multinazionali e transfrontalieri e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7, che riguardano:
i) programmi nazionali o multinazionali che concernono l'assistenza a un paese partner o trattano la cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, nei quali è possibile la partecipazione degli Stati membri;
ii) programmi di cooperazione transfrontaliera che concernono la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner, da attuare nelle rispettive regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne della Comunità;
b) programmi operativi congiunti per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, programmi d’azione annuali di cui all'articolo 12 e misure speciali di cui all'articolo 13.
2. I programmi multinazionali possono includere misure di cooperazione transregionale. Ai fini del presente regolamento, per cooperazione transregionale si intende la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner, volta ad affrontare sfide comuni, a loro comune vantaggio e posta in essere ovunque sul territorio degli Stati membri e dei paesi partner.
Art. 7. Programmazione e assegnazione dei fondi
1. Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. I documenti di strategia rifletteranno il quadro delle politiche e i piani d’azione di cui all’articolo 3 e saranno coerenti con i principi e le modalità indicati negli articoli 4 e 5. I documenti di strategia copriranno un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione in linea con quelli elencati all'articolo 2, paragrafo 2. Detti documenti saranno soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
2. Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determinerà le assegnazioni a ciascun programma, utilizzando criteri obiettivi e trasparenti e tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione europea con il paese in questione, dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati, inclusi quelli in materia di buon governo e riforme nonché della capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.
3. Riguardo alla sola cooperazione transfrontaliera, al fine di stabilire l’elenco dei programmi operativi congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, la relativa assegnazione indicativa pluriennale e le unità territoriali che potranno beneficiare di ciascun programma, saranno adottati uno o, se necessario, più documenti di strategia, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. I suddetti documenti di strategia saranno elaborati tenendo conto dei principi e delle modalità di cui agli articoli 4 e 5 e copriranno, in linea di principio, un periodo massimo di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
4. La Commissione determinerà la ripartizione dei fondi ai programmi di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto di criteri obiettivi quali la popolazione delle zone ammissibili e di altri fattori che influiscono sull'intensità della cooperazione, incluse le caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere e la capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.
5. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà ai programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le disposizioni del presente regolamento. L'importo del contributo del FESR per la gestione delle frontiere con i paesi partner è stabilito dalle disposizioni pertinenti del
6. Nel caso di crisi o minacce alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, o di calamità naturali o disastri causati dall'uomo, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc attraverso una procedura d'emergenza. Detta revisione garantirà la coerenza tra l’assistenza comunitaria fornita ai sensi del presente regolamento e gli aiuti forniti nell’ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio [10] che istituisce uno strumento di stabilità.
TITOLO III
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
Art. 8. Ammissibilità geografica
1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono riguardare tutte le seguenti regioni frontaliere:
a) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;
b) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;
c) tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.
2. Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1, può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
3. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, in accordo con i partner, può proporre che la partecipazione alla cooperazione venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l’unità territoriale di livello NUTS 3.
4. L'elenco di bracci di mare di importanza significata sarà definito dalla Commissione nel documento di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, in base alla distanza e ad altri criteri geografici ed economici rilevanti.
Art. 9. Programmazione
1. La cooperazione transfrontaliera di cui al presente regolamento si attuerà nel quadro di programmi pluriennali (di seguito "programmi operativi congiunti") riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o ad un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali che, volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità, possono trovare attuazione tramite l’assistenza comunitaria. I programmi operativi congiunti saranno basati sui documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e i bracci di mare di importanza significativa saranno stabiliti in relazione a ciascuna frontiera determinata al livello territoriale adeguato e copriranno un insieme di unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più paesi partner.
3. I programmi operativi congiunti per i bacini marini avranno un carattere multilaterale e includeranno unità territoriali che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un paese partner, tenendo conto degli ordinamenti istituzionali e del principio di partenariato. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un paese partner. Tali programmi saranno strettamente coordinati con programmi di cooperazione transnazionale che hanno una parziale sovrapposizione di copertura geografica e che sono stati istituiti sul territorio dell’Unione europea a norma del
4. I programmi operativi congiunti saranno istituiti dagli Stati membri e dai paesi partner interessati al livello territoriale adeguato, conformemente ai propri ordinamenti istituzionali e tenendo conto del principio di partenariato di cui all’articolo 4. Di norma copriranno un periodo di sette anni che inizia il 1 gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2013.
5. I paesi non partecipanti che si affacciano su un bacino marino comune in cui è stato posto in essere un programma operativo congiunto possono essere associati al medesimo programma operativo e beneficiare dell’assistenza comunitaria alle condizioni previste dalle misure di esecuzione di cui all’articolo 11.
6. Entro un anno dall’approvazione dei documenti di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, i paesi partecipanti presenteranno insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotterà ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificato la rispondenza al presente regolamento e alle misure di esecuzione.
7. I programmi operativi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, delle regioni frontaliere partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell’evoluzione socioeconomica, dei risultati dell’attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l’importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.
8. In seguito all’adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con i paesi partner, secondo le pertinenti disposizioni del
9. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti selezioneranno insieme le azioni rilevanti in funzione delle priorità e delle misure del programma operativo congiunto beneficiario dell’assistenza comunitaria.
10. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:
a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e un paese partner impediscano di porre in essere un programma operativo congiunto;
b) entro il 30 giugno 2010 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto;
c) il paese partner non sottoscriva l’accordo di finanziamento entro la fine dell’anno successivo all’adozione del programma;
d) il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa dell’insorgere di problemi nelle relazioni tra paesi partecipanti;
la Commissione, previe consultazioni con gli Stati membri interessati, adotterà le misure necessarie per consentire agli Stati membri interessati di utilizzare il contributo del FESR al programma a norma del
Art. 10. Gestione dei programmi
1. I programmi operativi congiunti troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione congiunta da parte di un’autorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri. L’autorità di gestione congiunta può essere assistita da un segretariato tecnico congiunto.
2. I paesi partecipanti possono proporre alla Commissione che l’autorità di gestione congiunta abbia sede in un paese partner, purché l’organo designato sia in grado di ottemperare in pieno ai criteri enunciati nelle pertinenti disposizioni del
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "autorità di gestione congiunta" qualsiasi ente pubblico o privato o qualsiasi organismo, compreso lo Stato stesso, a livello nazionale, regionale o locale, designato congiuntamente dallo Stato membro o dagli Stati membri e dal paese o dai paesi partner che partecipano ad un programma operativo congiunto, dotato della capacità finanziaria e amministrativa per gestire l’assistenza comunitaria nonché della capacità giuridica per concludere gli accordi richiesti ai fini del presente regolamento.
4. L’autorità di gestione congiunta avrà la responsabilità di gestire ed eseguire il programma operativo congiunto in base al principio della sana gestione tecnica e finanziaria e di garantire la legalità e la regolarità delle operazioni. A tal fine, essa porrà in essere sistemi e norme di gestione, di controllo e di contabilità adeguati.
5. Il sistema di gestione e controllo di un programma operativo congiunto prevedrà un’adeguata separazione delle funzioni di gestione, certificazione e controllo mediante un’adeguata separazione dei compiti in seno all’autorità di gestione oppure mediante la designazione di organismi distinti per la certificazione e l’audit.
6. Ai fini di una preparazione adeguata dell’esecuzione dei programmi operativi congiunti, dopo l’adozione del programma operativo congiunto e prima della firma dell’accordo di finanziamento, la Commissione può autorizzare l’autorità di gestione congiunta ad utilizzare parte del bilancio del programma per iniziare a finanziare le attività del programma, come i costi operativi dell’autorità di gestione, l’assistenza tecnica e altre azioni preparatorie. Le modalità dettagliate di tale fase preparatoria saranno incluse nelle misure di esecuzione di cui all’articolo 11.
Art. 11. Misure di esecuzione
1. Le misure di esecuzione, recanti le disposizioni specifiche per l’attuazione del presente titolo, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
2. Le misure di esecuzione includeranno questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio e selezione e del segretariato comune, l'ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell’assistenza comunitaria, il controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.
TITOLO IV
ATTUAZIONE
Art. 12. Adozione dei programmi d’azione
1. I programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di norma su base annua.
In via eccezionale, ad esempio qualora un programma d’azione non sia ancora stato adottato, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’articolo 7, misure non contemplate da un programma d’azione, applicando le medesime regole e procedure dei programmi d’azione stessi.
2. I programmi d’azione stabiliranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Essi terranno conto dell'esperienza acquisita nella precedente attuazione dell'assistenza comunitaria. Essi conterranno una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del corrispondente finanziamento assegnato e un calendario indicativo per la loro attuazione. Essi includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati durante l'attuazione delle misure finanziate nell'ambito dei programmi.
3. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, la Commissione adotterà dei programmi congiunti secondo le procedure di cui all’articolo 9.
4. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenterà per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi d’azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera.
Art. 13. Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali
1. In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate, la Commissione adotterà misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali (di seguito "misure speciali").
Misure speciali possono inoltre essere utilizzate per finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, tra cui quelle tese a preparare meglio le popolazioni ad affrontare le crisi ricorrenti.
2. Qualora l'importo superi 10000000 di EUR, le misure speciali saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Per le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all’interno del bilancio previsionale o l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, non è necessario il ricorso alla procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, purché dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.
3. Le misure speciali definiranno gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento previsto. Esse conterranno una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Esse includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati in sede di attuazione delle misure specifiche.
4. Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmetterà per informazione misure speciali il cui valore non supera 10000000 di EUR al Parlamento europeo e agli Stati membri.
Art. 14. Ammissibilità
1. Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:
a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
b) gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;
e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno di cui all’articolo 16;
f) le agenzie dell’Unione europea;
g) i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità di cui all’articolo 21, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;
ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv) attori non statali quali definiti alla lettera h);
v) persone fisiche;
h) i seguenti attori non statali:
i) organizzazioni non governative;
ii) organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;
iii) associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali;
iv) cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;
v) organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate;
vi) associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;
vii) università;
viii) chiese e associazioni o comunità religiose;
ix) mass media;
x) associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.
2. Qualora risulti fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, possono essere concessi finanziamenti a organismi o attori non espressamente menzionati nel presente articolo.
Art. 15. Tipi di misure
1. L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per il finanziamento di programmi, progetti e qualsiasi altro tipo di misura che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
2. L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:
a) al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma;
b) al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse;
c) alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, conformemente all'articolo 23, per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;
d) a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale;
e) a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali;
f) a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;
g) alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;
h) alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner;
i) alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali;
j) al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza comunitaria;
k) al finanziamento di microprogetti;
l) a misure in materia di sicurezza alimentare.
3. L'assistenza comunitaria non dovrà servire, in linea di principio, a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali.
Art. 16. Misure di sostegno
1. Il finanziamento comunitario può inoltre coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all’attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di pubblicazione e formazione, incluse misure di formazione per i partner che consentano loro di partecipare alle varie fasi del programma, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica o amministrativa a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione, necessarie per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.
2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può comunque rientrare anche nell’ambito dei programmi indicativi pluriennali. Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 13.
Art. 17. Cofinanziamenti
1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro, da parte di:
a) Stati membri, loro autorità regionali e locali e relativi enti pubblici e parastatali;
b) paesi SEE, Svizzera e altri paesi donatori, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
c) organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
e) paesi e regioni partner beneficiari dei fondi.
2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori, in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.
3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all’articolo 18 del
Art. 18. Procedure di gestione
1. La Commissione attuerà le azioni di cui al presente regolamento, conformemente al
2. La Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del
3. La Commissione può concludere con i paesi partner accordi quadro nei quali sono contemplate tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria e a tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
4. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, a condizione che:
a) le procedure del paese o della regione partner beneficiari ottemperino ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;
b) il paese o la regione partner beneficiari s’impegnino a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni legali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.
Art. 19. Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 2.
2. Gli impegni di bilancio attinenti a misure la cui esecuzione si estenda su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in rate annue su più esercizi.
3. I finanziamenti comunitari possono assumere, tra l’altro, una delle seguenti forme giuridiche: accordi di finanziamento, accordi di sovvenzionamento, contratti di appalto, contratti di lavoro.
Art. 20. Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Qualsiasi accordo sottoscritto nell’ambito del presente regolamento conterrà disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale ai sensi del
2. Detti accordi conferiranno espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, tra cui audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzeranno inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. Qualsiasi contratto connesso all’attuazione dell’assistenza comunitaria garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l’esecuzione del contratto.
Art. 21. Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione
1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nel quadro del presente regolamento sarà aperta a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica avente sede in uno Stato membro della Comunità, in un paese beneficiario a titolo del presente regolamento, in un paese beneficiario a titolo di uno strumento di assistenza di preadesione istituito dal
2. In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi e di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi, nonché il ricorso a forniture e materiali di provenienza diversa.
3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nell'ambito del presente regolamento sarà aperta anche alle persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o alle persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi ogniqualvolta vi sia reciprocità di accesso ai loro aiuti esterni. Sarà concesso l'accesso reciproco ogniqualvolta un paese ammetta l'idoneità a parità di condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.
L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità sarà garantito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione sarà adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e avrà una validità minima di un anno.
La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si baserà sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avverrà a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonderà sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari saranno consultati in relazione al procedimento di cui al presente paragrafo.
4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di aggiudicazione di contratti di sovvenzione nell’ambito del presente regolamento sarà aperta agli organismi internazionali.
5. Gli esperti proposti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non sono tenuti al rispetto dei suddetti criteri di nazionalità.
6. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento dovranno essere di origine comunitaria o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento, il termine "origine" è definito nella relativa legislazione comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.
7. In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche che sono cittadini di paesi diversi da quelli cui fanno riferimento i paragrafi 1, 2 e 3, e di persone giuridiche che vi sono stabilite, oppure l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella di cui al paragrafo 6. Eventuali deroghe possono essere giustificate sulla base dell’indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza o se le norme sull'ammissibilità rendessero impossibile o eccessivamente difficoltoso realizzare un progetto, un programma o un'azione.
8. Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione attuata attraverso un organismo internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente allo statuto di detto organismo, fermo restando comunque che a tutti i donatori sia riservato lo stesso trattamento. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione cofinanziata con uno Stato membro o con un paese terzo sottoposti al principio di reciprocità secondo la definizione del paragrafo 3, oppure con un organismo regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili in virtù dell'ordinamento di tale Stato membro, paese terzo od organismo regionale. Le stesse norme si applicheranno alle forniture, ai materiali e agli esperti.
9. Qualora l'assistenza comunitaria concessa a titolo del presente regolamento sia amministrata da un'autorità di gestione congiunta ai sensi dell'articolo 10, le norme sugli appalti saranno quelle fissate nelle misure di esecuzione di cui all'articolo 11.
10. Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispetteranno le norme giuslavoristiche di base secondo la definizione che ne danno le relative convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
11. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 non pregiudicheranno la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.
Art. 22. Prefinanziamenti
Gli interessi maturati sui prefinanziamenti corrisposti ai beneficiari saranno detratti dal versamento finale.
Art. 23. Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari
1. I fondi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), saranno gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca od organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione.
2. La Commissione adotterà, caso per caso, le modalità di esecuzione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero dei profitti sui fondi, nonché le condizioni di chiusura dell’operazione.
Art. 24. Valutazione
1. La Commissione procederà ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e transfrontalieri e delle politiche settoriali, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.
2. La Commissione trasmetterà al comitato di cui all'articolo 26 relazioni sostanziali di valutazione al fine della loro discussione. I risultati di tali relazioni e discussioni si rifletteranno nell'elaborazione del programma e nell'allocazione delle risorse.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25. Relazione annuale
La Commissione vaglierà i progressi conseguiti nell’attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza comunitaria. La relazione sarà altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornirà, relativamente all’esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull’esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.
Art. 26. Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Un osservatore della BEI parteciperà ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla BEI.
5. Onde facilitare il dialogo con il Parlamento europeo, la Commissione lo informerà periodicamente dei lavori dei comitati e gli fornirà i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti sommari delle riunioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della
Art. 27. Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato
1. Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dell’assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, in occasione dell’adozione dei programmi d’azione di cui all’articolo 12 o delle misure specifiche di cui all’articolo 13, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili all'assistenza nell’ambito degli altri strumenti di assistenza esterna comunitaria e del Fondo europeo per lo sviluppo possono beneficiare delle misure adottate ai sensi del presente regolamento, qualora il progetto o il programma attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.
2. Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia di cui all’articolo 7.
3. Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all’articolo 14 e quelle in materia di partecipazione all'aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 21 saranno adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.
4. Nel caso di programmi finanziati nel quadro di disposizioni di diversi strumenti di assistenza comunitaria esterna, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti può essere aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi ammissibili nell'ambito dei vari strumenti.
Art. 28. Sospensione dell'assistenza comunitaria
1. Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 1, da parte di un paese partner, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso relativamente all'assistenza comunitaria concessa al paese partner ai sensi del presente regolamento.
2. In tali casi, l'assistenza comunitaria sarà utilizzata principalmente per sostenere attori non statali con riferimento a misure volte a promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad appoggiare il processo di democratizzazione nei paesi partner.
Art. 29. Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11181000 EUR ripartiti come segue:
a) un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);
b) fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Art. 30. Revisione
Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche al presente regolamento, compresa la ripartizione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafo 1.
Art. 31. Abrogazione
1. Dal 1 gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1762/92, (CE) n. 1734/94 e (CE) n. 1488/96.
2. I regolamenti abrogati rimarranno applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.
Art. 32. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2006.
[2] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
[3] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla
[5] GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal
[6] GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal
[7] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[8] GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal
[9] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
[10] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[11] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[12] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[13] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[14] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
[15] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
ALLEGATO
Paesi partner di cui all’articolo 1
Algeria
Armenia
Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Federazione russa
Giordania
Georgia
Israele
Libano
Libia
Marocco
Moldova
Siria
Tunisia
Ucraina