Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.3 istruzione e formazione |
Data: | 27/06/2002 |
Numero: | 601 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 1999/311/CE è così modificata |
Art. 2. La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione |
§ 13.3.175 - Decisione 27 giugno 2002, n. 601.
Decisione n. 2002/601/CE del Consiglio recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006).
(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni, considerando quanto segue:
(CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.
(2) La regione del Mediterraneo costituisce un'area prioritaria per la Comunità e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner del Mediterraneo costituisce una sfida di dimensioni crescenti.
(3) E’ importante proseguire e intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo stabilito dalla Dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995.
(4) La Dichiarazione di Barcellona riconosce che le tradizioni di cultura e civiltà in tutta la regione del Mediterraneo, il dialogo tra tali culture e gli scambi a livello umano, scientifico e tecnologico sono un fattore essenziale per avvicinare i popoli mediterranei, promuovere la comprensione tra di essi e migliorare la percezione che essi hanno gli uni degli altri. Essa mette in rilievo la natura essenziale dello sviluppo delle risorse umane, sia per quanto concerne l'istruzione e la formazione dei giovani in particolare, sia nell'ambito della cultura, e riconosce il contributo essenziale che la società civile può recare al processo di sviluppo del partenariato euromediterraneo e quale fattore essenziale per una maggiore comprensione e vicinanza tra i popoli.
(5) La cooperazione euromediterranea nel campo dell'istruzione superiore è uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona e in particolare per sviluppare le risorse umane, promuovere la comprensione fra le culture e il ravvicinamento dei popoli nella regione euromediterranea nonché sviluppare società civili libere e prospere.
(6) Il 29 aprile 1999, il Consiglio ha adottato la
(7) Il programma Tempus III si è dimostrato uno strumento efficace per la cooperazione strutturale nell'ambito dell'istruzione superiore e per il suo sviluppo, compreso il miglioramento delle risorse umane e delle qualifiche occupazionali. Per il tramite delle università e del personale universitario può anche recare un contributo reale allo sviluppo dell'amministrazione pubblica e delle strutture educative nei paesi potenziali beneficiari.
(8) Estendere l'ambito geografico del programma Tempus III ai paesi e territori del Mediterraneo non membri di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 consentirebbe di valorizzare i collaudati punti di forza di tale programma, realizzare economie di scala e favorire la cooperazione regionale nella più estesa regione euromediterranea.
(9) E’ opportuno estendere di sei mesi, fino al 31 dicembre 2006, il periodo coperto dal programma Tempus III senza adeguare le disposizioni finanziarie, poiché tale periodo corrisponde alle prospettive finanziarie nonché a quello degli altri principali programmi della Comunità in materia d'istruzione e formazione.
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del programma Tempus III sono adottate secondo la
(11) La
DECIDE:
La
1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
2) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
3) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
4) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis);
5) Nell'allegato, il testo della voce “Borse individuali” è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione.
ALLEGATO
(Omissis).