§ 13.2.97 - Decisione 25 maggio 2005, n. 412.
Decisione n. 2005/412/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE relativa all’elenco degli enti i cui ricercatori possono avere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:25/05/2005
Numero:412


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.2.97 - Decisione 25 maggio 2005, n. 412.

Decisione n. 2005/412/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/452/CE relativa all’elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 3 giugno 2005, n. L 140).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

      (2) La decisione 2004/452/CE della Commissione ha stabilito un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

      (3) La banca centrale italiana e la banca centrale spagnola sono da considerarsi come enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e vanno pertanto inserite nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

      (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

 

     Banca centrale europea

     Banca centrale spagnola

     Banca centrale italiana