§ 13.2.96 - Decisione 29 aprile 2004, n. 452.
Decisione n. 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:29/04/2004
Numero:452


Sommario
Art. 1.      L'elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002, [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 13.2.96 - Decisione 29 aprile 2004, n. 452. [1]

Decisione n. 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

      (2) In particolare viene fatto riferimento alle seguenti quattro importanti fonti statistiche: il panel europeo delle famiglie (ECHP); l'indagine sulle forze di lavoro (LFS); l'indagine comunitaria sull'innovazione (CIS); l'indagine sulla formazione professionale continua (CVTS).

      (3) L'accesso ai dati riservati può essere accordato dall'autorità comunitaria ai ricercatori di università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro o di centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro.

      (4) Inoltre in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, l'accesso può essere concesso anche ai ricercatori di altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.

      (5) È pertanto necessario compilare un elenco di tali enti previa valutazione di una serie di condizioni, quali l'obiettivo principale dell'ente, l'organizzazione interna in materia di ricerca o le disposizioni adottate per garantire la sicurezza e in merito alla diffusione dei risultati della ricerca.

      (6) Una buona reputazione dell'ente o precedenti esperienze certificanti la produzione di ricerche di qualità e la loro diffusione presso il pubblico giocano a favore della concessione dell'accesso. Una considerazione secondaria riguarda la solidità e l'eventuale riconoscimento dell'ente come un'autorità nel suo particolare campo, eventualmente con sponsor, partner o azionisti stimati.

      (7) La ricerca all'interno dell'ente deve avvenire nell'ambito di una unità ben definita, priva di relazioni a livello organizzativo o di gestione con la sfera di attività dell'ente, e l'unità di ricerca dovrebbe essere considerata come distinta e autonoma, guidata da un alto dirigente senza responsabilità dirette in merito alla politica o all'attuazione degli obiettivi dell'ente.

      (8) Il responsabile dell'ente deve altresì fornire adeguate garanzie riguardo a diversi aspetti, quali il divieto al personale dell'unità di ricerca di trasmettere ai colleghi di altre unità informazioni ottenute dai dati forniti, diverse dai risultati aggregati e sintetici della ricerca autorizzati dal capo dell'unità di ricerca, oppure il configurarsi come una grave mancanza disciplinare di ogni richiesta, avanzata ai componenti dell'unità di ricerca da parte di qualsiasi membro del personale dell'ente, di eventuali informazioni in merito a dati individuali contenuti nell'insieme di dati forniti.

      (9) È necessario che vengano illustrate le disposizioni adottate per garantire la sicurezza fisica dei locali dell'ente e dei suoi sistemi informatici; devono essere fornite precisazioni in merito alla custodia dei dati nei sistemi informatici, con indicazione delle modalità con cui è consentito l'accesso autorizzato ed è impedito l'accesso non autorizzato e con cui i sistemi sono protetti contro un accesso non autorizzato dall'esterno; vanno anche descritte le disposizioni adottate per custodire i documenti, inclusi i documenti cartacei, contenenti informazioni provenienti dall'insieme di dati forniti.

      (10) Il fatto che l'accesso sia motivato da fini scientifici implica che i risultati dovranno essere messi gratuitamente e rapidamente a disposizione della comunità scientifica. L'uso delle serie di dati per la redazione di relazioni o per obiettivi esclusivamente interni risulterebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 831/2002. La politica dell'ente in materia di diffusione dei risultati ottenuti dalla sua unità di ricerca deve essere aperta e tale da incoraggiare la pubblicazione nella pertinente letteratura scientifica e da rendere gratuitamente disponibili i risultati della ricerca sul sito Web dell'ente o su un altro sito appropriato.

      (11) La Banca centrale europea (BCE) è da considerarsi come un ente che soddisfa le condizioni sopraindicate ed è pertanto inserita nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

      (12) Tale elenco sarà aggiornato in quanto altre agenzie, organizzazioni e istituzioni sono da considerarsi come enti ammissibili.

      (13) Ciò non toglie che le specifiche richieste di accesso presentate da tali enti devono essere successivamente vagliate in conformità alle norme e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002.

      (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002, figura in allegato.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [2]

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

 

Banca centrale europea

 

Banca centrale spagnola

 

Banca centrale italiana

 

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America

 

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America

 

Banca centrale tedesca

 

Unità Analisi occupazionale, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Commissione europea

 

Tel Aviv University (TAU), Israele

 

Banca mondiale

 

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America

 

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America

 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

 

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

 

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

 

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

 

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

 

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d’America

 

Rady School of Management, University of California, San Diego, Stati Uniti d’America

 

Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, Parigi, Francia

 

Research Foundation, The State University of New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti d’America

 

Eläketurvakeskus (ETK) (Centro finlandese delle pensioni), Finlandia

 

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), facente capo al ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, al ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e al ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia

 

Duke University (DUKE), North Carolina, Stati Uniti d’America

 

Kansaneläkelaitos (KELA) (Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia), Finlandia

 

The Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israele

 

Service public fédéral "Sécurité sociale"/Federale Overheidsdienst "Sociale Zekerheid", Belgio

 

Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turchia

 

McGill University, Montreal, Canada

 

Direzione Servizio economico e riforme strutturali, direzione generale degli Affari economici e finanziari, Commissione europea


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202.

[2] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/412/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/746/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/429/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2006/699/CE, dall'art. 1 della Decisione n. 2008/876/CE, dall'art. 1 della Decisione n. 2009/411/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della Decisione n. 2010/373/UE.