Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 15/06/1995 |
Numero: | 2027 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 |
Art. 2. Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato |
Art. 3. 1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento [...] |
Art. 4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 |
§ 12.2.174 - Regolamento 15 giugno 1995, n. 2027. [1]
Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie.
(G.U.C.E. 24 agosto 1995, n. L 199).
Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato.
1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e le riattribuzioni e/o deduzioni fatte in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. Gli Stati membri, qualora decidano di scambiare in tutto o in parte le possibilità di pesca loro assegnate, notificano alla Commissione, contemporaneamente ai loro scambi di contingenti, lo sforzo di pesca corrispondente a tali scambi tra loro concordato.
In caso di riattribuzione e/o di deduzione di contingenti gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni o deduzioni.
3. Gli Stati membri interessati adattano i loro livelli massimi di sforzo per tener conto dello sforzo di pesca corrispondente:
a) agli scambi di continenti, e
b) alle riattribuzioni e/o deduzioni.
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92,
- può stabilire le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95,
- adotta le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.
ALLEGATO [2]
(Omissis)
[1] Abrogato dall’art. 15 del
[2] Allegato sostituito dall'art. 1 del