§ 12.2.174 - Regolamento 15 giugno 1995, n. 2027.
Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:15/06/1995
Numero:2027


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0
Art. 2.      Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato
Art. 3.      1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento [...]
Art. 4.      Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996


§ 12.2.174 - Regolamento 15 giugno 1995, n. 2027. [1]

Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie.

(G.U.C.E. 24 agosto 1995, n. L 199).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

 

     Art. 2.

     Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato.

 

     Art. 3.

     1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e le riattribuzioni e/o deduzioni fatte in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     2. Gli Stati membri, qualora decidano di scambiare in tutto o in parte le possibilità di pesca loro assegnate, notificano alla Commissione, contemporaneamente ai loro scambi di contingenti, lo sforzo di pesca corrispondente a tali scambi tra loro concordato.

In caso di riattribuzione e/o di deduzione di contingenti gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni o deduzioni.

     3. Gli Stati membri interessati adattano i loro livelli massimi di sforzo per tener conto dello sforzo di pesca corrispondente:

     a) agli scambi di continenti, e

     b) alle riattribuzioni e/o deduzioni.

 

     Art. 4.

     Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

     - può stabilire le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95,

     - adotta le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

 

     ALLEGATO [2]

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 1954/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso articolo 15 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

[2] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 19 gennaio 1999, n. 149.