§ 12.2.58 - Regolamento 27 marzo 1995, n. 685.
Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/03/1995
Numero:685


Sommario
Art. 1.      A norma delle disposizioni della politica comune della pesca, il presente regolamento stabilisce, con effetto dal 1 gennaio 1996, i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare le attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato I
Art. 3.      1. Per ciascuna attività di pesca destinata alla cattura di specie demersali di cui all'allegato I, gli Stati membri valutano lo sforzo di pesca necessario sulla base dei criteri comunitari per [...]
Art. 4.      1. Per le attività di pesca destinate alla cattura di specie pelagiche, incluse quelle altamente migratrici di cui all'allegato I, gli Stati membri adottano le misure volte ad assicurare la [...]
Art. 5.      1. Entro il 31 marzo 1995, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni
Art. 6.      1. Entro il 30 aprile 1995 la Commissione, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5 e dopo stretta consultazione con gli Stati membri interessati, sottopone al Consiglio una proposta [...]
Art. 7.      1. Entro il 31 marzo 1995, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dello sforzo di pesca valutato a norma dell'articolo 3 e notificano tali misure alla [...]
Art. 8.      Anteriormente al 1 gennaio 1996 gli Stati membri interessati adottano le disposizioni di cui all'allegato III
Art. 9.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, paragrafo 2, e 7 si applicano ai pescherecci di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 metri
Art. 10.      A norma delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, entro il 31 dicembre 1995 il Consiglio stabilisce i totali ammissibili di catture per le diverse [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri interessati, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle [...]
Art. 12.      1. Entro il 30 giugno 1995 il Consiglio, a norma delle disposizioni e delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e nel rispetto del principio di non discriminazione, [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.58 - Regolamento 27 marzo 1995, n. 685. [1]

Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie.

(G.U.C.E. 31 marzo 1995, n. L 71).

 

Art. 1.

     A norma delle disposizioni della politica comune della pesca, il presente regolamento stabilisce, con effetto dal 1 gennaio 1996, i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare le attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato I.

     2. Gli Stati membri possono includere successivamente altri pescherecci nel loro elenco nominativo, a condizione che esistessero dei diritti di pesca al momento in cui l'elenco nominativo era stato redatto.

     3. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci iscritti nel loro elenco nominativo.

     4. Si continuano ad applicare i criteri e le procedure di cui agli articoli 3 e 5 in occasione di qualsiasi modifica degli elenchi nominativi.

 

TITOLO I

Misure riguardanti le catture delle specie demersali

 

     Art. 3.

     1. Per ciascuna attività di pesca destinata alla cattura di specie demersali di cui all'allegato I, gli Stati membri valutano lo sforzo di pesca necessario sulla base dei criteri comunitari per la valutazione dello sforzo di pesca di cui allegato II.

     2. Tali valutazioni dello sforzo di pesca tengono conto delle seguenti condizioni:

     i) il livello dello sforzo di pesca deve consentire a ciascuno Stato membro di sfruttare pienamente le proprie possibilità di pesca per ciascun tipo di pesca, vale a dire sia le specie soggette a TAC, ripartite o meno, che le specie non soggette a tali limitazioni;

     ii) il livello dello sforzo di pesca è stabilito a norma delle norme comunitarie; l'equilibrio esistente nello sfruttamento per attività e per zona non può essere alterato;

     iii) il livello dello sforzo di pesca non deve in alcun modo compromettere la stabilità relativa dei diversi tipi di pesca.

     3. Gli Stati membri instaurano un dispositivo di regolazione dello sforzo di pesca qualora lo sforzo potenziale di pesca, corrispondente al libero accesso dei pescherecci indicati nell'elenco nominativo, sia superiore allo sforzo valutato.

     4. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca nella zona CIEM VIIa e VIIf, a nord di 50°30' di latitudine nord, in funzione delle attività di pesca tradizionali.

     5. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca nella zona situata a sud di 56°30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50°30' di latitudine nord sulla base degli attuali livelli di attività dei loro pescherecci ad eccezione di quelli battenti bandiera della Spagna. In questa zona, il numero di pescherecci battenti bandiera della Spagna non può essere superiore a 40, nella stretta osservanza del disposto del paragrafo 2, punto ii).

 

TITOLO II

Misure riguardanti le catture delle specie pelagiche

 

     Art. 4.

     1. Per le attività di pesca destinate alla cattura di specie pelagiche, incluse quelle altamente migratrici di cui all'allegato I, gli Stati membri adottano le misure volte ad assicurare la verifica a posteriori dell'effettivo sforzo di pesca.

     2. In alcuni casi particolari, lo sforzo di pesca può essere regolamentato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, tenendo conto, segnatamente, degli equilibri esistenti nello sfruttamento per tipo di pesca e per zona.

     3. Al fine di garantire che i controlli dello sforzo di pesca di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applichino alla pesca delle specie pelagiche e di altre specie non pelagiche nelle zone CIEM VIIa e VIIf, il Consiglio delibererà su proposta della Commissione a norma della procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 5.

     1. Entro il 31 marzo 1995, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     - gli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 per quanto riguarda le specie demersali;

     - la valutazione dello sforzo di pesca necessario di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

     - se del caso, il dispositivo di regolazione previsto dello sforzo di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

     2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli Stati membri.

 

     Art. 6.

     1. Entro il 30 aprile 1995 la Commissione, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5 e dopo stretta consultazione con gli Stati membri interessati, sottopone al Consiglio una proposta di regolamento riguardante la regolazione dello sforzo di pesca.

     2. Il Consiglio delibera su tale proposta entro il 30 giugno 1995 secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procedendo o meno alla modifica delle condizioni di esercizio delle attività di pesca comunicate dagli Stati membri interessati e rispettando pienamente i principi della stabilità relativa e della non discriminazione.

Il regolamento che sarà adottato dal Consiglio può prevedere l'adozione di modalità applicative, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, ivi compreso, a talune condizioni, l'adattamento delle condizioni di esercizio delle attività di pesca, nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

La Commissione riesamina le condizioni di esercizio delle attività di pesca qualora i massimali relativi allo sforzo di pesca compromettano lo sfruttamento completo di contingenti di uno Stato membro e adotta le misure adeguate al fine di porre rimedio a tale situazione a norma della procedura di cui al secondo comma.

     3. Qualora il Consiglio non deliberi entro il 31 luglio 1995, la Commissione adotta, sulla base della proposta menzionata al paragrafo 1, se possibile entro il 31 ottobre 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca di ciascuno Stato membro non aumenti rispetto al livello in essere.

     4. Qualora le misure di cui al paragrafo 3 non siano adottate dalla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1995, si applicano gli elenchi nominativi dei pescherecci e, se necessario, i dispositivi di regolazione dello sforzo di pesca comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

 

     Art. 7.

     1. Entro il 31 marzo 1995, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dello sforzo di pesca valutato a norma dell'articolo 3 e notificano tali misure alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

In tale ambito, lo Stato membro può regolamentare lo sforzo di pesca controllando l'attività della propria flotta e adottando le opportune misure ove il livello dello sforzo di pesca stia per raggiungere il livello consentito a norma dell'articolo 6.

     2. Gli Stati membri, ogniqualvolta ciò sia necessario, rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti la loro bandiera.

     3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare le entrate e le uscite dalle zone, comprese le entrate e le uscite dai porti situati all'interno di quelle zone oggetto di limitazioni dello sforzo o della capacità di pesca, nonché nella zona situata a sud di 56°30' di latitudine nord, all'est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50°30' di latitudine nord. Per i pescherecci attrezzati con un sistema di sorveglianza automatico in tempo reale e autorizzato a norma della legislazione comunitaria, la comunicazione può essere effettuata mediante tale sistema.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare altresì all'entrata e all'uscita da una zona le catture detenute a bordo, a decorrere dell'entrata in funzione entro il 1 gennaio 1998 delle infrastrutture comunitarie di gestione dei dati relativi alle catture dei pescherecci nelle acque comunitarie.

     5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono inviate simultaneamente allo Stato di bandiera e agli Stati costieri interessati.

     6. Entro il 30 giugno 1995, la Commissione presenta proposte di modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e segnatamente dell'articolo 6 relativo all'obbligo di registrare le catture e lo sforzo di pesca. Anteriormente al 31 dicembre 1995, il Consiglio delibera su tali proposte.

     7. Entro il 30 giugno 1995 il Consiglio delibera su una proposta della Commissione di modifica della decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, al fine di prevedere a favore dell'Irlanda un concorso finanziario supplementare, anche per le spese di funzionamento, nel rispetto delle pratiche comunitarie consentite e nel quadro degli orientamenti finanziari.

     8. La Commissione fornisce agli Stati membri, entro il 15 settembre di ogni anno una relazione completa sulle ispezioni effettuate dalla Commissione nel corso del precedente anno civile, unitamente ad una valutazione dei risultati delle ispezioni e ad un compendio degli eventuali miglioramenti suggeriti alla modalità nazionali di esecuzione.

 

     Art. 8.

     Anteriormente al 1 gennaio 1996 gli Stati membri interessati adottano le disposizioni di cui all'allegato III.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, paragrafo 2, e 7 si applicano ai pescherecci di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 metri.

     2. La capacità di pesca che rappresentano i pescherecci di dimensioni inferiori a tale limite è valutata globalmente per ciascun tipo di pesca.

 

     Art. 10.

     A norma delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, entro il 31 dicembre 1995 il Consiglio stabilisce i totali ammissibili di catture per le diverse popolazioni di sugarello nelle zone CIEM X e COPACE e ripartisce tali possibilità di pesca tra la Spagna e il Portogallo nelle loro zone rispettive.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri interessati, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto 1.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, gli Stati membri interessati limitano le loro catture secondo le condizioni di cui all'allegato IV, punto 2.

 

     Art. 12.

     1. Entro il 30 giugno 1995 il Consiglio, a norma delle disposizioni e delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e nel rispetto del principio di non discriminazione, delibera sulle modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, alla luce degli elementi di cui all'allegato V.

     2. Entro il 30 giugno 1995 la Commissione presenta delle proposte per migliorare le misure tecniche di conservazione, segnatamente per quanto riguarda la selettività degli attrezzi da pesca nelle acque comunitarie occidentali. Il Consiglio delibera su tali misure entro il 31 dicembre 1995 a norma delle disposizioni e delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

CRITERI COMUNITARI PER LA VALUTAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

 

     Sforzo di pesca

     A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo sforzo di pesca è definito come segue:

     - per una nave, è il prodotto della sua capacità e della sua attività;

     - per una flotta o un gruppo di navi, è la somma degli sforzi di pesca di ciascuna nave interessata.

 

     Capacità

     La capacità di un peschereccio è espressa come segue:

     - per i pescherecci che utilizzano attrezzi mobili, è la potenza di cui dispongono espressa in KW (chilowatt);

     - per i pescherecci che utilizzano attrezzi fissi, è la potenza di cui dispongono espressa in KW e la stazza. Se necessario, in base alle proposte degli Stati membri e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione esaminerà la possibilità di fissare criteri più precisi di valutazione dello sforzo di pesca.

 

     Attività

     L'attività di pesca di un peschereccio è valutata in base al tempo trascorso ogni anno nella zona di pesca.

 

 

ALLEGATO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI TALUNE ATTIVITA' DI PESCA

 

     1. Attrezzi mobili

     Negli elenchi nominativi dei pescherecci battenti bandiera della Spagna e del Portogallo figura l'elenco dei pescherecci che hanno accesso alle acque continentali dell'altro Stato membro.

     Per i tipi di pesca praticati delle acque continentali delle zone CIEM VIII, IX e COPACE, le autorità spagnole e portoghesi competenti stabiliscono programmi nazionali di pesca per regolamentare l'attività dei rispettivi pescherecci nelle acque dell'altro Stato membro. Tali programmi devono segnatamente rispettare i livelli globali dello sforzo di pesca, sotto forma di numero di pescherecci e di capacità totale, raggiunto nel periodo 1986-1995.

     La cattura di crostacei è autorizzata a titolo accessorio, sino ad un massimo del 10% del volume delle catture detenute a bordo nel corso di battute dirette alla pesca di nasello e di altre specie demersali.

 

     2. Palangari di superficie e tonnare con lenza a traino

     Le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera della Spagna nelle acque continentali soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nelle zone CIEM IX e COPACE e le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera del Portogallo nelle acque continentali soggette alla sovranità o giurisdizione della Spagna nelle zone CIEM VIII, IX e COPACE sono autorizzate a norma delle vigenti disposizioni comunitarie.

 

     3. Pesca di tonnidi

     L'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque insulari sotto sovranità o giurisdizione del Portogallo nelle zone CIEM X e COPACE e quello dei pescherecci portoghesi nelle acque insulari sotto sovranità o giurisdizione della Spagna nella zona COPACE è escluso, tranne l'eventuale accesso dei pescherecci che esercitano attività di pesca con attrezzi tradizionali previsti nel quadro di un accordo comune.

 

 

ALLEGATO IV

MISURE RIGUARDANTI LO SCAMBIO DI TALUNE POSSIBILITÀ

DI PESCA E LA LIMITAZIONE DI TALUNE CATTURE AUTORIZZATE

 

     1. Scambi di possibilità di pesca

     1.1. Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.

     Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

     i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia;

     ii) un TAC di nasello nelle zone CIEM VIIIc, IX, X e COPACE: La Francia cede annualmente al Portogallo il 70% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo;

     iii) un TAC di merluzzo bianco nella zona NAFO 3M: la Francia cede annualmente al Portogallo tutte le sue possibilità di pesca.

     1.2. Gli scambi tra la Spagna e la Francia, fondati sull'accordo bilaterale del 1992 riguardante le acciughe, si operano a decorrere dal 1995 in un'ottica pluriennale, tenendo conto delle preoccupazioni dei due Stati membri, ivi comprese, segnatamente, il livello annuo di scambi di contingenti, le misure di controllo e i problemi di mercato, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno in occasione della fissazione dei TAC e dei contingenti.

     Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

     i) per il TAC di merluzzo bianco nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, la Francia cede annualmente alla Spagna 10 tonnellate di possibilità di pesca;

     ii) per il TAC di merluzzo bianco nelle zone CIEM VIIb, k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, la Francia cede annualmente alla Spagna 50 tonnellate di possibilità di pesca;

     iii) per il TAC di asinello nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, la Francia cede annualmente alla Spagna 10 tonnellate di possibilità di pesca;

     iv) per il TAC di asinello nelle zone CIEM VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, la Francia cede annualmente alla spagna 55 tonnellate di possibilità di pesca;

     v) per il TAC di merlano nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, la Francia cede annualmente alla Spagna 10 tonnellate di possibilità di pesca;

     vi) per il TAC di merluzzo carbonaro nella zona CIEM VIIb, k, la Francia cede annualmente alla Spagna 50 tonnellate di possibilità di pesca;

     vii) per il TAC di nasello nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, la Francia cede annualmente alla Spagna 2 200 tonnellate di possibilità di pesca;

     viii) per il TAC di rana pescatrice nella zona CIEM VII, la Francia cede annualmente alla Spagna 300 tonnellate di possibilità di pesca;

     ix) per il TAC di acciughe nella zona CIEM VIII, la Spagna cede annualmente alla Francia 9 000 tonnellate di possibilità di pesca.

     1.3. Gli scambi tra il Belgio e la Spagna sono tacitamente rinnovabili per il periodo 1995-2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno in occasione della fissazione dei TAC e dei contingenti.

     Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

     i) per il TAC di merluzzo bianco nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, il Belgio cede annualmente alla Spagna 10 tonnellate di possibilità di pesca;

     ii) per il TAC di aringhe nelle zone CIEM Vb, VI, XII e XIV, il Belgio cede annualmente alla Spagna 10 tonnellate di possibilità di pesca;

     iii) il TAC di merlano nella zona CIEM VIIb, k, il Belgio cede annualmente alla Spagna 15 tonnellate di possibilità di pesca;

     iv) per il TAC di rana pescatrice nella zona CIEM VII, il Belgio cede annualmente alla Spagna 150 tonnellate di possibilità di pesca;

     v) per il TAC di rombo giallo nella zona CIEM VIIIa, b, d ed e, la Spagna cede annualmente al Belgio 30 tonnellate di possibilità di pesca;

     vi) per il TAC di scampo nella zona CIEM VII, la Spagna cederà annualmente al Belgio 100 tonnellate di possibilità di pesca;

     vii) per il TAC di rana pescatrice nella zona CIEM VIIIa, b e d, la Spagna cede annualmente al Belgio 60 tonnellate di possibilità di pesca;

     viii) per il TAC di nasello nella zona CIEM VIIIa, b ed e, la Spagna cede annualmente al Belgio 30 tonnellate di possibilità di pesca.

 

     2. Limitazione delle catture autorizzate

     2.1. Nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo, la Spagna limita annualmente le sue catture di nasello e di sugarello rispettivamente a 850 e 2 250 tonnellate.

     2.2. Nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Spagna, il Portogallo limita annualmente le sue catture di nasello e di sugarello rispettivamente a 850 e 2 250 tonnellate.

 

 

ALLEGATO V

MODIFICHE DELLE MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE DELLA PESCA

 

     1. Divieto di utilizzare reti da posta derivante per la cattura di tonnidi nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo e della Spagna nelle zone CIEM VIII, IX, X e COPACE.

     2. Divieto di utilizzare ciancioli per la cattura di tonni tropicali (tonnetto striato, tonno obeso e albacore) nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella zona CIEM X a nord di 36°30' di latitudine nord e nella zona COPACE a nord di 31 di latitudine nord e a est di 17°30' di longitudine ovest.

 


[1] Abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 1954/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso articolo 15 del regolamento (CE) n. 1954/2003.