§ 12.2.163 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3259.
Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:22/12/1994
Numero:3259


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° gennaio 1995, ad eccezione [...]


§ 12.2.163 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3259.

Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

(G.U.C.E. 29 dicembre 1994, n. L 339).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° gennaio 1995, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, riguardante l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2930/86 che si applica a decorrere dal 18 luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica gli artt. 3 e 4 e inserisce un allegato nel regolamento (CEE) 22 settembre 1986, n. 2930.