Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.2 politica monetaria |
Data: | 04/07/2005 |
Numero: | 1044 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Sono abrogati l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 86 e l’articolo 128 del regolamento (CE) n. 1973/2004, relativi alla determinazione del fatto generatore del tasso di cambio e/o alle [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 11.2.46 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1044.
Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004.
(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Poiché i fatti generatori del tasso di cambio di taluni aiuti previsti dal
(3) È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del
(4) Per permettere agli operatori di prendere conoscenza delle modifiche della normativa con sufficiente anticipo prima dell’inizio dei pagamenti, è opportuno altresì che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2005.
(5) Poiché alcuni fatti generatori sono già stati fissati per il 2005 ad una data anteriore al 1° agosto 2005, è opportuno disporre, in via transitoria, che essi restino di applicazione per l’anno 2005.
(6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 e il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:
1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del
2) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tasso di cambio da utilizzare per l’applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore.»
Sono abrogati l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 86 e l’articolo 128 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005. Tuttavia, per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del