§ 11.2.46 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1044.
Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:04/07/2005
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Sono abrogati l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 86 e l’articolo 128 del regolamento (CE) n. 1973/2004, relativi alla determinazione del fatto generatore del tasso di cambio e/o alle [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 11.2.46 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1044.

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro, in particolare l’articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettera c),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un sistema di aiuti diretti che vengono erogati su presentazione di una domanda di pagamento unico e il cui importo è sempre espresso in euro..

     (2) Poiché i fatti generatori del tasso di cambio di taluni aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono stati fissati, è necessario fissare un fatto generatore uniforme direttamente legato alla domanda presentata dai beneficiari degli aiuti. Per garantire la coerenza e la trasparenza nei confronti dei beneficiari, è opportuno che il tasso generatore intervenga ad una data il più possibile vicina all’inizio del periodo di pagamento fissato dal succitato regolamento; inoltre, per semplificazione e per garantire l’efficacia dei controlli dell’applicazione del tasso di cambio, è altresì opportuno che il fatto generatore sia fissato prima dell’inizio dell’esercizio finanziario nel quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

     (3) È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo, e abrogare inoltre tutte le disposizioni in vigore relative ai fatti generatori contenute nei regolamenti di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (4) Per permettere agli operatori di prendere conoscenza delle modifiche della normativa con sufficiente anticipo prima dell’inizio dei pagamenti, è opportuno altresì che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2005.

     (5) Poiché alcuni fatti generatori sono già stati fissati per il 2005 ad una data anteriore al 1° agosto 2005, è opportuno disporre, in via transitoria, che essi restino di applicazione per l’anno 2005.

     (6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 e il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:

     1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1° ottobre dell’anno per il quale è erogato l’aiuto.»

     2) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il tasso di cambio da utilizzare per l’applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore.»

 

     Art. 2.

     Sono abrogati l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 86 e l’articolo 128 del regolamento (CE) n. 1973/2004, relativi alla determinazione del fatto generatore del tasso di cambio e/o alle modalità di calcolo del tasso di cambio dell’aiuto per le patate da fecola, dei premi per gli ovini e i caprini e dei pagamenti relativi alle carni bovine.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005. Tuttavia, per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 per i quali sia stato fissato un fatto generatore del tasso di cambio per il 2005 che interviene ad una data anteriore al 1° agosto 2005, tale fatto generatore resta di applicazione nel corso del 2005.