Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/09/1982 |
Numero: | 656 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo, con le seguenti [...] |
§ 98.1.27836 - Legge 9 settembre 1982, n. 656.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.
(G.U. 17 settembre 1982, n. 257)
E' convertito in legge il
All'art. 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il
All'art. 3, al primo comma, le parole: "entro il primo semestre dello stesso anno" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre dello stesso anno".
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81, per gli scopi di cui all'art. 2, numeri 1) e 4), lettera a), del regio
Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno 1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni individuati con il