§ 98.1.12652 - D.M. 25 settembre 1987, n. 432.
Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/09/1987
Numero:432


Sommario
Art. 1.      Le operazioni riguardanti l'esame sierologico dei bovini per l'attuazione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi [...]
Art. 2.   
Art. 3.      
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 nelle premesse citato è abrogato e così sostituito
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988
Art. 6.      L'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 citato nelle premesse è abrogato
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.12652 - D.M. 25 settembre 1987, n. 432.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.

(G.U. 26 ottobre 1987, n. 250)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

     Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

     Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

     Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali;

     Vista la propria ordinanza del 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale è stato emanato l'accordo di lavoro per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva dei fondi per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente, da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

     Visto il decreto 9 luglio 1985 del Ministro della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1985, n. 202, concernente le linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

     Visto il proprio decreto 21 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

     Visto il parere n. 3/86 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1986, in merito alla ripartizione delle somme disponibili fra i vari settori d'interventi per l'esercizio 1986;

     Considerato necessario modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1985, per quanto concerne il compenso per le prestazioni veterinarie;

     Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 1986, che modifica il decreto ministeriale 28 aprile 1979 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina;

     Atteso che le prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con le modalità e nella misura di cui al trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

     Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione della bonifica in argomento, di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori con quelli stabiliti per il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986 sopra citato;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le operazioni riguardanti l'esame sierologico dei bovini per l'attuazione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica vengono effettuate, contestualmente alle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi e tubercolosi salvo incompatibilità tecnico-sanitaria.

     L'esecuzione del prelievo di sangue, di norma, deve avvenire in una unica soluzione temporale, sia in attuazione del piano di risanamento della leucosi bovina enzootica, sia per le operazioni di profilassi della brucellosi e con il rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982.

 

          Art. 2.

 

          Art. 3.

     

     

     Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto, in relazione alle esigenze organizzative, salvo l'insorgenza di eventuali incompatibilità tecnico-sanitarie, le operazioni di prelievo di sangue vengano effettuate contestualmente alle operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi o ai trattamenti immunizzanti, il compenso di cui alla lettera b) del primo comma sarà uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali per i suddetti interventi.

     Nel caso in cui le operazioni di prelievo di sangue ricorrano conformemente al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto ministeriale il compenso di cui alle lettere a) e b) del primo comma dovrà essere unico e precisamente quello previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1986, n. 282, emanato a modifica del decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 nelle premesse citato è abrogato e così sostituito:

     "In deroga a quanto previsto dalla lettera f), la competente autorità sanitaria può autorizzare, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria dove ha sede l'allevamento, il trasferimento dei capi infetti in stalle contumaciali sottoposte a vigilanza veterinaria, nelle quali i suddetti capi devono sostare sino al loro avvio agli stabilimenti di macellazione".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 6.

     L'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 1985 citato nelle premesse è abrogato.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.