§ 98.1.9000 - D.M. 31 dicembre 1992, n. 582.
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1992
Numero:582


Sommario
Art. 1. Campo di applicazione      1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), a decorrere [...]
Art. 2. Conferimento dell'incarico      1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, interpella direttamente uno dei medici inseriti [...]
Art. 3. Incompatibilità      1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività [...]
Art. 4. Massimale orario      1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, [...]
Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico      1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 9, il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di [...]
Art. 6. Cessazione e sospensione dell'incarico      1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 7, la [...]
Art. 7. Doveri e compiti dello specialista      1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 lo specialista, per la parte di cui competenza, deve
Art. 8. Provvedimenti disciplinari      1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministro della sanità adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 16 dell'accordo emanato con decreto del [...]
Art. 9. Mobilità      1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'art. 4 dell'accordo [...]
Art. 10. Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni      1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici nell'ordine [...]
Art. 11. Indennità di accesso      1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 37 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, [...]
Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio      1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo per la durata di [...]
Art. 13. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi      1. Il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 ,provvede ad assicurare i medici comunque operanti [...]
Art. 14. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa      1. Il Ministero della sanità - SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'intesa del 30 luglio 1991, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi [...]
Art. 15. Sostituzioni      1. Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 30 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 modificato nel primo, secondo e terzo comma, come segue
Art. 16. Contributo ENPAM e quote di carovita      1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) e le quote di carovita, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 39 [...]
Art. 17. Riscossione delle quote sindacali      1. Per quanto concerne il disposto dell'art. 41 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, il Ministero della sanità - SASN competente, su espressa delega dei [...]
Art. 18. Compensi ed indennità      1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, ed ai fini della determinazione del trattamento economico [...]
Art. 19. Indennità di disponibilità      1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità - SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 34 dell'accordo emanato con [...]
Art. 20. Premi di operosità e di collaborazione      1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - SASN competente, ai medici [...]
Art. 21. Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale      1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle [...]
Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni      1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell'art. 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale [...]
Art. 23. Conferimento dell'incarico      1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno [...]
Art. 24. Incompatibilità      1. L'incarico non può essere conferito al medico che
Art. 25. Compiti del medico generico      1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti
Art. 26. Aumento di orario - Istituzione di nuovi turni      1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici secondo [...]
Art. 27. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico      1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 28, il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario [...]
Art. 28. Mobilità      1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente [...]
Art. 29. Compensi e indennità      1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali previsto dal capo I del presente regolamento
Art. 30. Contributo ENPAM      1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16
Art. 31. Quote di carovita      1. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente art. 16
Art. 32. Commissione consultiva centrale      1. Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita, con decreto del Ministro, una commissione consultiva presieduta dal dirigente [...]
Art. 33. Norma transitoria n. 1      1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN [...]
Art. 34. Norma transitoria n. 2      1. Per l'attivazione dei servizi e dei relativi turni presso l'istituendo ambulatorio di via Serra Nevada il Ministero della sanità - SASN competente, può adottare provvedimenti di mobilità dei [...]
Art. 35. Oneri di spesa      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1989, 1990, 1991 in complessive L. 7.500.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 4306 dello [...]


§ 98.1.9000 - D.M. 31 dicembre 1992, n. 582.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

(G.U. 18 marzo 1994, n. 64, S.O.)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanità può avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;

     Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

     Visto il proprio decreto del 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988, con il quale è stata emanata la disciplina per il triennio 1986-1988 dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;

     Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture delle unità sanitarie locali;

     Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del S.S.N. per il triennio 1° luglio 1989-30 giugno 1991;

     Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 576/87, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990;

     Considerato che in data 30 luglio 1991 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e di Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

     Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1989-91 in conformità alla predetta intesa;

     Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta, rispetto agli oneri già previsti a tale titolo, un presumibile maggiore onere complessivo di L. 7.500.000.000;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 806/92 espresso dalla sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

 

     1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale unico per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

     2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il funzionamento generale del servizio; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

     3. Ai medici generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.

     4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1991.

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

Capo I

 

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

 

          Art. 2. Conferimento dell'incarico

     1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, interpella direttamente uno dei medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316.

     2. Ottenuta la disponibilità da parte dell'interessato, il Ministro della sanità provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo di cui al comma 1, territorialmente competente.

     3. Il conferimento dell'incarico è effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

     4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivale a non accettazione dell'incarico stesso.

     5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

     6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

     7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato viene comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 13 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 .

     9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

     10. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito.

     11. In caso di urgenza il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori, comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

 

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          Art. 3. Incompatibilità

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.

 

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          Art. 4. Massimale orario

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori del SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.

 

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          Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico

     1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 9, il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 .

     2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

     3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

     4. Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui al successivo art. 9.

     6. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che, nell'ambito della specialità, abbia la minore anzianità di servizio.

 

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          Art. 6. Cessazione e sospensione dell'incarico

     1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 7, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Ministro della sanità sentita la commissione di cui al successivo art. 32 del presente regolamento.

 

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          Art. 7. Doveri e compiti dello specialista

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 lo specialista, per la parte di cui competenza, deve:

     a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

     b) contribuire alla formazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;

     c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

     d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;

     e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

     f) inoltrare al SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, copia del foglio notizie di cui all'allegato B dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, trasmesso all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato ai sensi dell'art. 17, punto 1, lettera c) del succitato accordo.

 

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          Art. 8. Provvedimenti disciplinari

     1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministro della sanità adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 16 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al Ministro della sanità, il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

     3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, il Ministro può disporre la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico.

     4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'art. 13 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 , nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

 

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          Art. 9. Mobilità

     1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'art. 4 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 5, comunicando il provvedimento al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo suindicato.

     2. L'eventuale opposizione di cui al quarto comma del citato art. 5 è presentata al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.

     3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura di cui il SASN stesso abbia la disponibilità.

 

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          Art. 10. Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

     1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso il SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo, al fine di conferirgli l'aumento stesso.

     2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità - SASN competente, ne dà comunicazione al comitato di cui all'art. 13 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanità - SASN competente, attiverà la procedura prevista dal precedente art. 2 del presente regolamento.

     4. Qualora sia necessario procedere ad istituzione di nuovi turni, il Ministro della sanità provvederà ai sensi del citato art. 2.

     5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

 

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          Art. 11. Indennità di accesso

     1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 37 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, previa intesa con gli enti competenti, sarà a carico del Ministero della sanità - SASN competente, e degli enti in proporzione alle ore dei relativi incarichi.

     2. Allo specialista che risiede in località non comprese nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 10 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

          Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio

     1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo per la durata di 32 ore annue.

     2. I medici che operano anche per le Unità sanitarie locali - UU.SS.LL., fermo restando quanto previsto dall'art. 21 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale.

     3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di primo dirigente.

     4. Durante l'espletamento dei corsi i medici sono considerati in permesso retribuito.

     5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 13 dell'art. 18 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

 

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          Art. 13. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     1. Il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 ,provvede ad assicurare i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 31 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     2. Il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, dovrà inoltre assicurare i medici per l'attività di cui al punto e) dell'art. 7 del presente regolamento.

 

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          Art. 14. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

     1. Il Ministero della sanità - SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'intesa del 30 luglio 1991, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio.

     2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.

 

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          Art. 15. Sostituzioni

     1. Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 30 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 modificato nel primo, secondo e terzo comma, come segue.

     2. Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni il Ministero della sanità - SASN competente, provvede assegnando l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui per giustificati motivi il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità - SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza a un medico comunque disponibile.

     3. Il Ministero della sanità - SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere alle supplenze. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

     4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

 

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          Art. 16. Contributo ENPAM e quote di carovita

     1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) e le quote di carovita, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 39 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

 

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          Art. 17. Riscossione delle quote sindacali

     1. Per quanto concerne il disposto dell'art. 41 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, il Ministero della sanità - SASN competente, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno comunicate.

     2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

 

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          Art. 18. Compensi ed indennità

     1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, il SASN riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le UU.SS.LL. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.

 

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          Art. 19. Indennità di disponibilità

     1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità - SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 34 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

     2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità - SASN competente.

 

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          Art. 20. Premi di operosità e di collaborazione

     1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 40 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 .

     2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 38 della convenzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.

 

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          Art. 21. Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale

     1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura e a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture del SASN, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità nella misura costante del 6% fino ad un massimo di 8 fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava fascia.

     3. Non trova applicazione l'art. 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 , salvo per i consulti a domicilio.

 

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          Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni

     1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell'art. 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale:

a) visita a bordo di nave in porto

L.

27.000

b) visita a bordo di nave in rada

L.

70.000

c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione

L.

150.000

 

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Capo II

 

MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

 

          Art. 23. Conferimento dell'incarico

     1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo del SASN medesimo in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto, negli albi della capitaneria di porto e della struttura periferica interessata del SASN medesimo, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici.

     2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, al SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.

     3. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

     4. La domanda e la relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

     5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 24.

     6. Le domande, debitamente istruite dal SASN, vengono trasmesse al competente ufficio del Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che provvede al conferimento dell'incarico sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1989.

     7. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre in carta legale tutti i documenti richiesti a conferma del possesso dei titoli dichiarati, nonché rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 24.

     8. Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico.

     9. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

     10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità - SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.

     11. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

     12. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità - SASN competente, rescinderà, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico.

     13. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministro della sanità può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.

 

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          Art. 24. Incompatibilità

     1. L'incarico non può essere conferito al medico che:

     a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

     b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

     c) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità;

     d) svolga attività specialistica, in regime di convenzionamento esterno, per conto del Ministero della sanità o della UU.SS.LL.;

     e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le UU.SS.LL.

     2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

 

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          Art. 25. Compiti del medico generico

     1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:

     a) effettua prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura;

     b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

     c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

     d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;

     e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

     f) effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;

     g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

     h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

     i) effettua visite di controllo e visite ispettive;

     l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

     m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

     n) svolge, su richiesta del SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;

     o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

     p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano.

 

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          Art. 26. Aumento di orario - Istituzione di nuovi turni

     1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - SASN competente, prioritariamente interpella il medico (o i medici secondo l'ordine di anzianità di servizio nel SASN) titolare di incarico di servizio medesimo, al fine di conferirgli l'aumento stesso.

     2. Nel caso che il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della sanità - SASN competente, attiverà la procedura prevista dal precedente art. 23.

     3. Qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, provvederà ai sensi del citato art. 23 del presente regolamento.

     4. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

 

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          Art. 27. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico

     1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 28, il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

     2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

     3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

     4. Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonché al SASN competente per territorio.

 

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          Art. 28. Mobilità

     1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 26.

     2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato art. 9.

     3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ambulatoriale di cui il SASN medesimo abbia la disponibilità.

 

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          Art. 29. Compensi e indennità

     1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali previsto dal capo I del presente regolamento.

     2. Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente art. 19 del presente regolamento.

     3. Detta indennità compete anche se sussiste altro rapporto convenzionale per la stessa area così come individuata dall'art. 41, punto C), dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.

 

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          Art. 30. Contributo ENPAM

     1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

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          Art. 31. Quote di carovita

     1. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente art. 16.

 

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          Art. 32. Commissione consultiva centrale

     1. Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita, con decreto del Ministro, una commissione consultiva presieduta dal dirigente generale preposto all'Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale o da un suo delegato e composta come segue:

     a) due funzionari del Ministero della sanità;

     b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto l'intesa del 30 luglio 1991.

     2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

     4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

     5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

     6. La commissione delibera a maggioranza.

     7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente; nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

     8. La commissione ha compiti consultivi, deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento e formula proposte per il miglioramento del servizio.

     9. Essa, inoltre, esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie dell'intesa del 30 luglio 1991 ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

     10. Detta commissione nel caso in cui si esprima in ordine ai procedimenti disciplinari può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

     11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

 

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          Art. 33. Norma transitoria n. 1

     1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN (30 luglio 1991) sono confermati, a domanda, nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

 

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          Art. 34. Norma transitoria n. 2

     1. Per l'attivazione dei servizi e dei relativi turni presso l'istituendo ambulatorio di via Serra Nevada il Ministero della sanità - SASN competente, può adottare provvedimenti di mobilità dei medici in servizio presso gli ambulatori di Roma - via Tevere, Ostia e Fiumicino, con variazione delle modalità di accesso o frazionamento dei turni e garantendo a ciascun medico interessato un numero complessivo di ore di attività, anche in altra branca (a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti), non inferiore all'orario già svolto.

     2. Il provvedimento di mobilità è adottato sentito l'interessato e, ove manchi l'assenso dello stesso, previo parere della commissione consultiva centrale, per l'esame di eventuali oggettivi ostacoli.

     3. Alle ore di attività lasciate vacanti dai medici posti in mobilità non si applica la disciplina di cui agli articoli 10 e 26 del presente regolamento.

 

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          Art. 35. Oneri di spesa

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1989, 1990, 1991 in complessive L. 7.500.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.