§ 98.1.8174 - D.M. 14 febbraio 1992, n. 238.
Regolamento recante modificazioni alla tariffa forense.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1992
Numero:238


Sommario
Art. 1.      E' approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli [...]
Art. 1.      Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della [...]
Art. 2.      Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato [...]
Art. 3.      Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%
Art. 4.      Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale [...]
Art. 5.      Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa [...]
Art. 6.      Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello [...]
Art. 7.      Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato
Art. 8.      All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo dei suoi onorari


§ 98.1.8174 - D.M. 14 febbraio 1992, n. 238.

Regolamento recante modificazioni alla tariffa forense.

(G.U. 24 marzo 1992, n. 70)

 

 

     IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

     Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392;

     Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

     Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     E' approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.

     Il presrente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.

 

     Allegato

     IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

     Nella seduta del 24 gennaio 1991;

     Premesso:

     che il 21 dicembre 1990 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro di grazia e giustizia che approvava la delibera di questo Consiglio nazionale del 30 marzo 1990 che stabiliva le tariffe in materia civile, penale e stragiudiziale;

     che il Consiglio nazionale forense che aveva deliberato le nuove tariffe penali molto tempo prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura penale aveva ritenuto di non adeguarle a detto Codice per non rallentare il travagliato iter di approvazione da parte del CIP e del Consiglio di Stato;

     che è necessario però che dette tariffe - pur senza modificare l'importo degli onorari previsti - vadano rapportate alle varie attività che il nuovo Codice prevede;

     Pertanto,

     Delibera:

     Sono stabiliti nel testo seguente e con le relative tabelle per il nuovo biennio i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 1.

     Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

     Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

     Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente consiglio dell'Ordine.

     Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 2.

     Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 3.

     Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%.

     Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

     Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati per un solo avvocato.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 4.

     Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 5.

     Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avrà diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 6.

     Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 7.

     Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.

     Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

 

     Tariffa penale - Norme Generali

          Art. 8.

     All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo dei suoi onorari.

 

     Tabella

 

Min.

Mass.

1) Corrispondenza e sessioni:

 

 

1.1. Informativa, anche telefonica, per ognuna

10.000

20.000

1.2. In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione

30.000

60.000

1.3. In studio collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione

40.000

80.000

2) Esame e studio

30.000

80.000

L'onorario è dovuto:

 

 

in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od attività, da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

 

 

3) Indennità di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale

20.000

30.000

(l'indennità è dovuta per ogni ora, o frazione di ora, con un minimo di lire 20.000, quella di attesa o di ricerca e di assicurazione dei mezzi di prova è dovuta per un massimo di otto ore giornaliere).

 

 

4) Partecipazione ed assistenza ad atti od attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento, per ognuna

40.000

80.000

5) Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in Camera di consiglio o dibattimentali, per ognuna

300.000

1.000.000

6) Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attività

100.000

500.000

     La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verrà applicato il moltiplicatore dello 0,75%; per quelli dinanzi alla Corte d'appello dell'1,25%; per quelli dinanzi alla Corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0% e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5%.