§ 2.2.16 - L.R. 10 aprile 1975, n. 21.
Approvazione dello Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:10/04/1975
Numero:21


Sommario
Art. unico.      Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, è approvato lo Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione allegato alla presente legg
Art. 1.      E' costituito, per iniziativa della Regione dell'Umbria, l'«Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea»
Art. 2.      L'Istituto avrà lo scopo di
Art. 3.      Possono essere soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali, altri enti ed istituzioni pubbliche e private che ne condividano le finalità
Art. 4.      La decadenza della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, su relazione motivata del Comitato direttivo, a maggioranza di due terzi
Art. 5.      I soci sono tenuti a contribuire alle finanze dell'Istituto mediante il versamento della quota di associazione stabilita dall'Assemblea
Art. 6.      L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze
Art. 7.      Sono organi dell'Istituto
Art. 8.      L'Assemblea è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti degli enti associati, ai quali sia stato conferito il mandato
Art. 9.      La convocazione dei soci per l'assemblea deve essere fatta dal presidente per iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga la [...]
Art. 10.      L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno: la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di ottobre
Art. 11.      Su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno sei membri del Comitato direttivo il presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro quaranta giorni dalla richiesta
Art. 12.      Sia in occasione delle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci
Art. 13.      Il Comitato direttivo si compone di tredici membri di cui sei eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci dell'Istituto e sette eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro. Dura in [...]
Art. 14.      Il Comitato direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima seduta, il presidente
Art. 15.      Il Comitato direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta dl almeno un terzo dei suoi membri
Art. 16.      Sono compiti del Comitato direttivo
Art. 17.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede e convoca l'assemblea ed il Comitato direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi [...]
Art. 18.      Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o, per sua delega, anche in singoli incarichi
Art. 19.      Il tesoriere vigila a che l'Amministrazione dei fondi sia informata alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale e [...]
Art. 20.      Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno all'Istituto e, preferibilmente, tra quelli che [...]
Art. 21.      Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte l'anno, in modo da poterne riferire nelle assemblee ordinarie; spetta inoltre [...]
Art. 22.      Le cariche sociali sono gratuite. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese
Art. 23.      Per la realizzazione delle finalità dell'Istituto possono costituirsi, per iniziativa del Comitato direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone estranee all'Istituto, ma non alle [...]
Art. 24.      Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al successivo art. 33 e le commissioni ordinatrici di congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal Comitato [...]
Art. 25.      Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto sono coperte con entrate ordinarie e straordinarie
Art. 26.      L'entità delle quote di associazione è stabilita dall'assemblea dei soci con decorrenza dall'anno successivo
Art. 27.      I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea
Art. 28.      I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'assemblea dei soci, debbono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale
Art. 29.      L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare
Art. 30.      Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario
Art. 31.      Nel caso di cessazione dell'attività per lo scioglimento dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i documenti amministrativi, le attività [...]
Art. 32.      Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammesse - indipendentemente dalla qualità di socio - coloro che abbiano interesse allo studio del periodo considerato
Art. 33.      Per meglio assolvere alle proprie finalità l'Istituto può assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca
Art. 34.      Norma transitoria. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Istituto, e in attesa che si costituisca un nucleo sufficiente di soci, il Consiglio regionale, con voto limitato a [...]


§ 2.2.16 - L.R. 10 aprile 1975, n. 21.

Approvazione dello Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione. [1]

(B.U. n. 16 del 16 aprile 1975).

 

Art. unico.

     Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, è approvato lo Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione allegato alla presente legge

 

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA

DAL RISORGIMENTO ALLA LIBERAZIONE

 

     Art. 1.

     E' costituito, per iniziativa della Regione dell'Umbria, l'«Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea».

     L'Istituto ha personalità giuridica e non è limitato nel tempo.

     L'Istituto ha sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     L'Istituto avrà lo scopo di:

     1. - raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all'art. 1;

     2. - curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato anche per conto terzi [2];

     3. - diffondere la conoscenza del periodo storico stesso ed in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;

     4. - stabilire i rapporti con enti ed associazioni aventi fini analoghi ed in particolare con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione, con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento e con gli Istituti di storia contemporanea dell'Università degli studi di Perugia.

 

     Art. 3.

     Possono essere soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali, altri enti ed istituzioni pubbliche e private che ne condividano le finalità.

     Le ammissioni vengono deliberate a maggioranza semplice dell'Assemblea, su relazione del Comitato direttivo.

 

     Art. 4.

     La decadenza della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, su relazione motivata del Comitato direttivo, a maggioranza di due terzi.

 

     Art. 5.

     I soci sono tenuti a contribuire alle finanze dell'Istituto mediante il versamento della quota di associazione stabilita dall'Assemblea.

     I soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali dell'Istituto.

 

     Art. 6.

     L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze.

 

     Art. 7.

     Sono organi dell'Istituto:

     - l'Assemblea dei soci;

     - il Comitato direttivo;

     - il Presidente;

     - il Collegio dei revisori dei conti.

     Tutti gli organi elettivi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 8.

     L'Assemblea è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti degli enti associati, ai quali sia stato conferito il mandato.

 

     Art. 9.

     La convocazione dei soci per l'assemblea deve essere fatta dal presidente per iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga la specificazione degli oggetti all'ordine del giorno.

 

     Art. 10.

     L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno: la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di ottobre.

     L'Assemblea delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci, sulle quote di associazione, sui regolamenti di funzionamento dell'Istituto, ed elegge tra i soci, con voto limitato a quattro nominativi, i membri di sua spettanza del Comitato direttivo; elegge altresì il Collegio dei revisori dei conti con voto limitato a due nominativi.

     L'Assemblea delibera inoltre sull'indirizzo generale dell'Istituto e sui programmi di attività.

     Nella prima delle sedute ordinarie, e precisamente in quella da tenersi entro marzo, l'Assemblea delibera sulla relazione dell'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente, sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sulla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 11.

     Su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno sei membri del Comitato direttivo il presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 12.

     Sia in occasione delle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci.

     Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.

     Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio, richiedono la maggioranza di due terzi.

     Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.

 

     Art. 13.

     Il Comitato direttivo si compone di tredici membri di cui sei eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci dell'Istituto e sette eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

     Il Comitato direttivo è presieduto, nella sua prima riunione dopo l'elezione, dal membro più anziano d'età.

 

     Art. 14.

     Il Comitato direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima seduta, il presidente.

     Nomina inoltre, sempre fra i suoi membri, il vice presidente ed il tesoriere.

 

     Art. 15.

     Il Comitato direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta dl almeno un terzo dei suoi membri.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza almeno di quattro membri oltre al presidente, o, in sua vece, al vice presidente.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

     Art. 16.

     Sono compiti del Comitato direttivo:

     - deliberare sull'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto e sulle richieste di personale da rivolgere al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31;

     - deliberare annualmente sul programma dell'Istituto da proporre all'Assemblea e predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea medesima sull'attività svolta;

     - deliberare sulla costituzione di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;

     - deliberare sull'organizzazione di convegni e di mostre, nonché sulla partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;

     - deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;

     - predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

     - presentare all'approvazione dell'Assemblea le domande di ammissione di nuovi soci pervenute non più tardi dell'ultima riunione del Comitato direttivo precedente l'assemblea;

     - deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;

     - elaborare e proporre modifiche dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea, che le approva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

     - deliberare su ogni altra materia di interesse dell'Istituto non specificamente riservata ad altri organi.

 

     Art. 17.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede e convoca l'assemblea ed il Comitato direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Istituto.

     Il presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Istituto, di cui firma gli atti.

 

     Art. 18.

     Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o, per sua delega, anche in singoli incarichi.

 

     Art. 19.

     Il tesoriere vigila a che l'Amministrazione dei fondi sia informata alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento prepara, con il personale amministrativo dell'Istituto, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

 

     Art. 20.

     Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno all'Istituto e, preferibilmente, tra quelli che abbiano competenza in materia contabile.

     I componenti del Collegio durano in carica due anni, sono rieleggibili, e nominano tra loro un presidente.

 

     Art. 21.

     Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte l'anno, in modo da poterne riferire nelle assemblee ordinarie; spetta inoltre l'esame del bilancio consuntivo e la redazione di una relazione finale da presentare all'Assemblea sull'andamento della gestione finanziaria dell'Istituto.

     I revisori dei conti hanno diritto di assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato direttivo.

 

     Art. 22.

     Le cariche sociali sono gratuite. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese.

 

     Art. 23.

     Per la realizzazione delle finalità dell'Istituto possono costituirsi, per iniziativa del Comitato direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone estranee all'Istituto, ma non alle finalità di questo. Tali gruppi debbono comprendere ameno un membro del Comitato direttivo che ne riferisce periodicamente al Comitato stesso.

     Il finanziamento dell'attività di tali gruppi è predeterminato dal Comitato direttivo nei limiti del bilancio.

 

     Art. 24.

     Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al successivo art. 33 e le commissioni ordinatrici di congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal Comitato direttivo, e, pur potendo essere costituite anche da persone estranee all'Istituto - ma non alle sue finalità - dovranno essere presiedute sempre da un membro del Comitato direttivo, che ne riferirà a quest'ultimo.

 

     Art. 25.

     Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto sono coperte con entrate ordinarie e straordinarie.

     Sono entrate ordinarie:

     - le erogazioni conseguenti agli stanziamenti iscritti regolarmente nel bilancio della Regione, di Enti locali, di Enti pubblici e privati;

     - le quote ordinarie dei soci;

     - i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;

     - i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.

     Sono entrate straordinarie:

     - le erogazioni conseguenti agli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da Enti locali e da Enti pubblici e privati;

     - i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di Enti o persone fisiche.

     - i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da Enti, associazioni e privati [3].

 

     Art. 26.

     L'entità delle quote di associazione è stabilita dall'assemblea dei soci con decorrenza dall'anno successivo.

 

     Art. 27.

     I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

 

     Art. 28.

     I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'assemblea dei soci, debbono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale.

 

     Art. 29.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

     Art. 30.

     Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

     La cessazione dell'appartenenza all'Istituto per recesso non conferisce diritto sul patrimonio dell'Istituto.

 

     Art. 31.

     Nel caso di cessazione dell'attività per lo scioglimento dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i documenti amministrativi, le attività come le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto, vengono devoluti alla Regione.

 

     Art. 32.

     Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammesse - indipendentemente dalla qualità di socio - coloro che abbiano interesse allo studio del periodo considerato.

 

     Art. 33.

     Per meglio assolvere alle proprie finalità l'Istituto può assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca.

     Le borse possono essere di varia durata, con preferenza per le durate più lunghe.

     Per l'assegnazione delle borse di studio il presidente dell'Istituto può procedere alla formazione, sentito il Comitato direttivo, di apposite commissioni giudicatrici con le avvertenze di cui all'art. 24.

 

     Art. 34.

     Norma transitoria. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Istituto, e in attesa che si costituisca un nucleo sufficiente di soci, il Consiglio regionale, con voto limitato a cinque nominativi, nominerà per sei mesi, rinnovabili non più di una volta, una commissione provvisoria di nove membri che, coadiuvata da personale del Consiglio regionale, prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare nel più breve tempo il regolare funzionamento dell'Istituto secondo le norme statutarie.

     Il Comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato al Consiglio regionale in occasione della prima assemblea dei soci dell'Istituto.

 


[1] Modificata con L.R. 12 agosto 1982, n. 41.

[2] Così modificato con L.R. 12 agosto 1982, n. 41.

[3] Così modificato con L.R. 12 agosto 1982, n. 41.