§ 2.2.9 - L.R. 29 aprile 1974, n. 31. - Costituzione di un Istituto per la
storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:29/04/1974
Numero:31


Sommario
Art. 1.  La Regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.
Art. 2.  L'Istituto avrà lo scopo di:
Art. 3.  L'Istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.
Art. 4.  Possono diventare soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.
Art. 5.  Sono organi dell'Istituto:
Art. 6.  Le entrate dell'Istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni e dai proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi
Art. 7.  I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale.
Art. 8.  Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo all'Istituto per la storia [...]
Art. 9.  Norma transitoria. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà un Comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà [...]


§ 2.2.9 - L.R. 29 aprile 1974, n. 31. - Costituzione di un Istituto per la

storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione [*].

(B.U. n. 15 del 30 aprile 1974).

 

Art. 1. La Regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 2. L'Istituto avrà lo scopo di:

     1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all'art. 1;

     2) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;

     3) diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;

     4) stabilire i rapporti con Enti e Associazioni aventi fini analoghi.

     L'Istituto, fermi restando gli scopi di cui al comma precedente, può svolgere ricerche ed attività culturali anche per conto di terzi [1].

 

     Art. 3. L'Istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.

     Il funzionamento dell'Istituto è regolato dallo Statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

 

     Art. 4. Possono diventare soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

 

     Art. 5. Sono organi dell'Istituto:

     a) l'Assemblea dei soci;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 6. Le entrate dell'Istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni e dai proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi [1].

     Per la realizzazione dei fini statutari, l'Istituto potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale.

 

     Art. 8. Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo all'Istituto per la storia contemporanea» [1] del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi. All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 311 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del relativo esercizio.

 

     Art. 9. Norma transitoria. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà un Comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.

 

 


[*] Modificata con L.R. 12-8-1982, n. 41.

[1] Così modificato con L.R. 12-8-1982, n. 41.

[1] Così modificato con L.R. 12-8-1982, n. 41.

[1] Così modificato con L.R. 12-8-1982, n. 41.