Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 17/05/1980 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, 616, sono soppresse e poste in liquidazione le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella regione Umbria [...] |
Art. 2. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. |
Art. 3. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui [...] |
Art. 4. I beni immobili sono assegnati in proprietà al Comune ove sono situati. |
Art. 5. Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza purché assunto nei termini e nei limiti di cui all'art. 2 del decreto legge [...] |
Art. 6. Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il personale delle disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è comandato alle U.S.L. costituite a termini della legge [...] |
Art. 7. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'Ente, e indica a [...] |
Art. 8. Gli organi amministrativi delle IPAB non possono, senza l'espressa autorizzazione della Giunta regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di [...] |
§ 1.4.28 - L.R. 17 maggio 1980, n. 46. [1]
Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(B.U. n. 33 del 22 maggio 1980).
Art. 1. Nella prima attuazione dell'art. 25 del
- siano state concentrate nei disciolti E.C.A. o dagli stessi amministrate;
- abbiano la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione designati dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o da altri Enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, esclusivamente una autorità religiosa o suo rappresentante;
- non esercitino più le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali o che comunque siano nell'impossibilità di perseguire il fine per cui sono sorte.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgano prevalentemente attività di istruzione compresa quella pre-scolare, quelle comprese negli elenchi di cui all'art. 25, comma sesto, del
Nella soppressione e conseguente liquidazione delle I.P.A.B. si tiene altresì conto delle richieste di scioglimento formulate dagli organi di amministrazione.
La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede l'I.P.A.B., individua le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e terzo comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove si trovino nella regione beni e strutture di proprietà I.P.A.B. con sede legale in altre regioni, il relativo trasferimento è disciplinato dalla presente legge e verrà attuato dopo la estinzione dell'I.P.A.B. da parte della Regione in cui l'Istituzione ha sede legale e previa opportuna intesa con tale amministrazione regionale.
Art. 2. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione.
A tal fine essi provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo art. 3;
2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento ed alla redazione del relativo rendiconto;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune dove ha sede legale l'IPAB nomina un commissario per i compiti di cui al precedente comma.
Art. 3. Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'art. 1, alla rilevazione:
a) della consistenza dei beni;
b) dei rapporti giuridici pendenti;
c) del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1978, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, il Comune dove ha sede legale l'IPAB provvede agli adempimenti di cui sopra mediante proprio commissario.
Art. 4. I beni immobili sono assegnati in proprietà al Comune ove sono situati.
I beni mobili seguono la destinazione dei beni immobili se pertinenza degli stessi; gli altri beni mobili, ivi compresi i titoli di credito e le somme di denaro sono assegnati al Comune ove ha sede legale l'IPAB.
I beni e le strutture utilizzati per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali, ubicati in un comune diverso da quello ove l'Ente ha sede legale, sono attribuiti dalla Giunta regionale sentito le Amministrazioni comunali interessate.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi sociali anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Art. 5. Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza purché assunto nei termini e nei limiti di cui all'art. 2 del
Fino all'inquadramento, al personale già dipendente dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.
Art. 6. Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il personale delle disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è comandato alle U.S.L. costituite a termini della
Art. 7. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'Ente, e indica a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.
Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna I.P.A.B. recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.
Art. 8. Gli organi amministrativi delle IPAB non possono, senza l'espressa autorizzazione della Giunta regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione.
[1] Abrogata dall'art. 26 della