§ 5.2.76 - L.R. 28 novembre 2014, n. 25.
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/11/2014
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Trasformazione delle IPAB)
Art. 4.  (Procedimento per la trasformazione)
Art. 5.  (Statuto)
Art. 6.  (Risanamento e fusione)
Art. 7.  (Estinzione)
Art. 8.  (Conferenza di servizi)
Art. 9.  (Aziende pubbliche di servizi alla persona)
Art. 10.  (Organi)
Art. 11.  (Presidente)
Art. 12.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 13.  (Organo di revisione)
Art. 14.  (Direttore)
Art. 15.  (Regolamenti)
Art. 16.  (Presupposti per la trasformazione)
Art. 17.  (Statuti e organizzazione interna)
Art. 18.  (Personale e contabilità)
Art. 19.  (Vigilanza e controllo sulle ASP)
Art. 20.  (Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato)
Art. 21.  (Potere sostitutivo)
Art. 22.  (Controllo di attuazione e monitoraggio)
Art. 23.  (Modificazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )
Art. 24.  (Norma finale)
Art. 25.  (Norma di prima applicazione)
Art. 26.  (Abrogazione di norme)


§ 5.2.76 - L.R. 28 novembre 2014, n. 25.

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

(B.U. 3 dicembre 2014, n. 56)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ), disciplina il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, aventi sede legale nel territorio regionale.

 

2. Il riordino delle IPAB, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di fondazione delle stesse, è attuato con le seguenti modalità:

a) trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, o in persone giuridiche di diritto privato;

b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a) .

 

3. La presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione , favorisce il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, promuovendo il ruolo delle organizzazioni non a scopo di lucro.

 

4. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.

 

5. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle ASP.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Il riordino e la trasformazione riguarda le IPAB, comprese quelle riunite, raggruppate e/o consorziate che, in conformità agli statuti e alle tavole di fondazione:

a) operano nel comparto dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici;

b) erogano contributi economici per gli interventi e i servizi di cui alla lettera a) .

 

TITOLO II

RIORDINO E TRASFORMAZIONE DELLE IPAB

 

     Art. 3. (Trasformazione delle IPAB)

1. Le IPAB si trasformano in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4 .

 

2. La trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:

a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;

c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;

d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

 

     Art. 4. (Procedimento per la trasformazione)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la trasformazione, in conformità con la normativa vigente.

 

2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura regionale competente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di cui al comma 1, richiede all'organo di governo delle IPAB di:

a) comunicare la decisione degli organi competenti in merito alla trasformazione;

b) elencare le attività e i servizi erogati;

c) provvedere alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;

d) effettuare la ricognizione del personale in servizio;

e) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando le situazioni debitorie e creditorie nei confronti di soggetti terzi;

f) trasmettere la proposta di un nuovo statuto contenente gli elementi di cui all'articolo 5 [1].

 

3. L'organo di governo delle IPAB deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo comma 2 [2].

 

4. La struttura regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 , richiede al comune in cui ha sede l'IPAB, il parere obbligatorio e vincolante sulla trasformazione, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

 

5. La Giunta regionale approva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del parere, la trasformazione delle IPAB e, nel caso di trasformazione in ASP, il relativo statuto . Qualora il comune non renda il parere nei termini di cui al comma 4 oppure nel caso in cui tale parere sia negativo, la struttura regionale competente indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8 .

 

6. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8 .

 

7. Per quanto concerne le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, il relativo riconoscimento è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 )) e della normativa regionale vigente.

 

8. La struttura regionale competente, nel caso delle IPAB che non hanno provveduto agli adempimenti nei termini di cui ai commi 2 e 3, diffida le stesse ad adempiere entro centottanta giorni [3].

 

9. Decorso il termine di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario ad acta con il compito di procedere alla trasformazione ovvero, ove ne sussistano le condizioni, alla fusione o all'estinzione ai sensi degli articoli 6 e 7.

 

10. La durata dell'incarico del commissario ad acta è stabilita nell'atto di cui al comma 9 .

 

     Art. 5. (Statuto)

1. Lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) , nel rispetto delle originarie finalità statutarie e/o delle tavole di fondazione, deve contenere e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, in particolare:

a) le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi;

b) la presenza, negli organi di cui agli articoli 10 e 17, di soggetti privati, di rappresentanti dei soci e di rappresentanti del comune nel caso in cui gli stessi risultino previsti negli originari statuti e/o nelle tavole di fondazione;

c) le modalità organizzative e gestionali, che prevedono anche la funzione di direzione;

d) le modalità e i criteri di nomina degli organi di cui agli articoli 10 e 17, la durata in carica, la revoca e la decadenza, nonché il loro funzionamento, gli eventuali compensi ed i rimborsi spese, ove spettanti;

e) i requisiti per ricoprire le cariche previste dallo Statuto .

 

     Art. 6. (Risanamento e fusione)

1. Le IPAB, al fine di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 , possono deliberare l'adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche mediante convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell'attività nel campo socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo e scolastico, ed optare per la trasformazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) .

 

2. L'IPAB presenta il piano di cui al comma 1 alla struttura regionale competente entro centottanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 4, comma 2 [4].

 

3. La struttura regionale competente, sul piano di cui al comma 1 , richiede il parere obbligatorio e vincolante del comune ove ha sede l'IPAB, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

 

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il piano di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il comune non fornisca il parere nei termini di cui al comma 3 o nel caso di parere negativo la Giunta regionale indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8 .

 

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8 .

5 bis. Qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 2, ma dalla documentazione prodotta dall'IPAB alla struttura regionale competente, risulti la volontà dell'IPAB di presentare tale piano, la struttura regionale competente assegna all'IPAB il termine di centottanta giorni per provvedere [5].

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 bis il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, scioglie gli organi e nomina, sentito il comune ove ha sede l'IPAB, un commissario ad acta con il compito di predisporre il piano di risanamento e di redigere l'inventario sullo stato patrimoniale, entro novanta giorni dalla nomina. La Giunta regionale, nei successivi trenta giorni, approva detto piano [6].

 

7. Le IPAB possono prevedere ipotesi di fusione anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati.

 

8. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e/o dalle tavole di fondazione, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

 

9. Gli organi di governo delle IPAB interessati al risanamento e alla fusione di cui al presente articolo deliberano la fusione medesima e la proposta di trasformazione e le comunicano alla struttura regionale competente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 [7].

 

10. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il risanamento, la fusione e la conseguente trasformazione.

 

     Art. 7. (Estinzione)

1. La Giunta regionale, qualora il commissario ad acta accerti l'impossibilità di predisporre il piano di risanamento di cui all'articolo 6, comma 1, delibera l'estinzione dell'IPAB destinando il patrimonio alle finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione. In assenza di disposizioni statutarie specifiche, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'IPAB, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, delibera altresì l'estinzione dell'IPAB, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) .

 

     Art. 8. (Conferenza di servizi)

1. La struttura regionale competente, fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 6, comma 4 , può indire la Conferenza di servizi ai sensi del Capo VII della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), per le finalità di cui al presente Titolo.

 

2. Alla Conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti per materia, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e altre istituzioni pubbliche qualora interessate.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

 

     Art. 9. (Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le ASP sono enti pubblici non economici che perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale e/o socio sanitaria e/o socio educativa e scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Le ASP svolgono le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

 

2. Le ASP, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

 

3. Qualora le ASP si avvalgano delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi della normativa vigente, le stesse cooperative sociali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

 

4. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che avevano al momento del riordino e della trasformazione e, nel caso di fusione, la denominazione risultante dall'atto di fusione, sostituendo l'acronimo "IPAB" con quello di "ASP".

 

     Art. 10. (Organi)

1. Sono organi delle ASP:

a) il Presidente

b) il Consiglio di amministrazione.

 

2. Per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, lo statuto può altresì prevedere l'assemblea dei soci quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'ASP medesima.

 

     Art. 11. (Presidente)

1. Il Presidente, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5 , è il legale rappresentante dell'ASP e la rappresenta in giudizio.

 

2. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

 

3. Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

 

4. Lo statuto può attribuire al Presidente ulteriori funzioni, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 12. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5 , è l'organo di governo dell'ASP.

 

2. Il Consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto e le relative modifiche;

b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;

c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;

d) approva i bilanci;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;

f) nomina il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;

g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;

h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;

j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;

k) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati nello Statuto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) . È comunque fatta salva ogni diversa previsione statutaria relativa al potere di nomina del Presidente e del Vice Presidente.

 

3. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, gli statuti determinano il numero di componenti del Consiglio di amministrazione la cui nomina spetta all'assemblea dei soci di cui all'articolo 10, comma 2 .

 

4. Nelle ASP di cui al comma 3 , le funzioni di cui al comma 2 , lettere a), b), c), d) e h) sono esercitate dall'assemblea dei soci, salvo ulteriori funzioni previste nello statuto .

 

5. Agli amministratori delle ASP si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

     Art. 13. (Organo di revisione)

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

 

2. L'organo di revisione è composto da un solo componente effettivo.

 

3. Lo statuto può prevedere che le funzioni dell'organo di revisione siano svolte dall'organo di revisione operante in altra ASP o nel comune ove l'ASP ha sede legale, previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati.

 

     Art. 14. (Direttore)

1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione con atto motivato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto . Il Direttore è scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. In mancanza di figura professionale idonea, il Direttore è scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica posseduta.

 

2. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi di cui all'articolo 10 .

 

3. Previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati, più ASP possono avvalersi di un unico Direttore.

 

     Art. 15. (Regolamenti)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio.

 

2. Il regolamento di organizzazione disciplina, in particolare:

a) l'articolazione della struttura organizzativa;

b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;

c) ogni altra funzione organizzativa.

 

3. Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio, disciplina, in particolare:

a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;

b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

 

TITOLO IV

TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

 

     Art. 16. (Presupposti per la trasformazione)

1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4 , nel rispetto delle finalità previste dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.

 

     Art. 17. (Statuti e organizzazione interna)

1. Gli statuti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato possono prevedere l'adesione di altri soggetti che partecipano alla realizzazione dei propri scopi mediante apporto di risorse finanziarie, umane e strumentali.

 

2. L'organo di governo della persona giuridica di diritto privato deve comprendere tra i suoi componenti i soggetti previsti dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.

 

3. L'adesione di cui al comma 1 trova adeguata rappresentazione nell'assemblea di partecipazione, con funzione di proposta e di vigilanza, secondo le modalità disposte dallo statuto .

 

4. L'organo di governo può deliberare di attribuire le funzioni di direzione ad apposita figura professionale, definendone l'inquadramento contrattuale.

 

5. L'organo di governo adotta i regolamenti interni per il funzionamento della persona giuridica di diritto privato.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 18. (Personale e contabilità)

1. Le IPAB trasformate in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

 

2. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

3. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

 

4. Le ASP informano la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile , garantendo il pareggio di bilancio.

 

5. Le ASP adottano il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo.

5 bis. Le disposizione di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione [8].

 

TITOLO VI

VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 19. (Vigilanza e controllo sulle ASP)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, la struttura regionale competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle ASP.

 

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:

a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;

b) sui risultati di gestione.

 

3. Le ASP, per le finalità di cui al comma 1 , trasmettono annualmente alla struttura regionale competente:

a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;

b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

 

4. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:

a) sugli atti di disposizione immobiliare;

b) sullo statuto , sui regolamenti e sulle relative modifiche.

 

5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato)

1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile .

 

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1 , inviano alla Regione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto , la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile .

 

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di svolgimento del controllo.

 

     Art. 21. (Potere sostitutivo)

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, la struttura regionale competente diffida l'ASP a provvedere, in un termine non superiore a sei mesi dal ricevimento della diffida.

 

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e in caso di dissesto economico-finanziario, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, scioglie gli organi dell'ASP e nomina un commissario ad acta.

 

3. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere le finalità statutarie o di esaurimento delle stesse, ove non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1 , il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, dispone l'estinzione dell'ASP e nomina un commissario liquidatore per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, al netto delle passività, secondo le disposizioni statutarie.

 

4. In assenza delle disposizioni statutarie di cui al comma 3 , il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'ASP, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

 

     Art. 22. (Controllo di attuazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga una ricognizione aggiornata delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio.

 

2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;

b) il numero delle ASP derivanti dalla fusione di IPAB;

c) il numero di IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;

d) le IPAB trasformate;

e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

 

3. La Giunta regionale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento:

a) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;

b) all'ambito territoriale di operatività delle ASP ed ai settori d'intervento delle medesime;

c) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle ASP.

 

TITOLO VII

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 2011, N. 8

 

     Art. 23. (Modificazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Dopo l'articolo 141-quinquies della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), è inserito il seguente Capo:

 

"CAPO XVIII-bis.1

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali)

 

Art. 141-quinquies.1 (Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 è sostituito con i seguenti:

"2. La Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell'articolo 4 della l.r. 9/2005 .

3. A decorrere dall'anno 2016, la Regione, con l'atto di programmazione del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, destina una quota dello stesso Fondo, compresa tra il tre ed il dieci per cento, per le finalità di cui al comma 2. Tale quota è ripartita dalla Regione tra i comuni per i quali risultano affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e di servizi a favore delle cooperative di tipo B, secondo quanto previsto al medesimo comma 2, riferibili all'anno precedente a quello della ripartizione, in misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi comuni e riferibili al medesimo anno precedente la ripartizione, al netto dell'IVA. I comuni per essere ammessi alla ripartizione devono presentare apposita richiesta.

4. La Giunta regionale, con il medesimo atto di programmazione di cui al comma 3, specifica i criteri per la ripartizione della quota di cui allo stesso comma 3, anche tenendo conto di elementi di ponderazione socio-demografici, indica procedure, termini e modalità per la presentazione della richiesta da parte dei comuni di cui al comma 3 ed individua le tipologie e le procedure di verifica e di controllo, potendo avvalersi ai fini delle verifiche e dei controlli, anche dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

5. La quota da ripartire tra i comuni di cui al presente articolo non costituisce contributo ai fini dell'articolo 7 della l.r. 9/2005 .".

 

Art. 141-quinquies.2 (Modificazione all'articolo 46)

1. L'articolo 46 della l.r. 26/2009 è sostituito con il seguente:

"Art. 46 (Fondo sociale regionale)

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno l'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale compresa tra il cinque e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3;

b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000 .

2. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta, da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, la percentuale del Fondo sociale regionale destinata alle finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, è ripartita secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a), primo periodo.

3. L'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale cui al comma 1, lettera a), primo periodo, è vincolato al raggiungimento dei LIVEAS.".

 

Art. 141-quinquies.3 (Modificazione dell'articolo 47)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 47 della l.r. 26/2009 , dopo le parole: "all'articolo 4 " sono inserite le seguenti: "e per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3,".".

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI, DI PRIMA APPLICAZIONE ED ABROGAZIONI

 

     Art. 24. (Norma finale)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le IPAB a carattere interregionale che hanno sede legale in Umbria sono tenute a trasformarsi con le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni statutarie e/o delle tavole di fondazione, mantenendo il carattere interregionale, previa intesa con le Regioni interessate.

 

     Art. 25. (Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 2015, il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2009 è ripartito, con atto di programmazione della Giunta regionale, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 46 della l.r. 26/2009 nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 (Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica);

b) legge regionale 2 aprile 1975, n. 19 (Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni);

c) legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 (Soppressione degli enti comunali di assistenza);

d) legge regionale 17 maggio 1980, n. 46 (Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ).

 

2. L'articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è abrogato.


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[5] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.