§ 6.1.278 - L.R. 6 ottobre 2008, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/10/2008
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 67/2007
Art. 2.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 67/2007
Art. 3.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 67/2007
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 67/2007
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 67/2007
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 67/2007
Art. 7.  Sostituzione dell’allegato A della l.r. 67/2007


§ 6.1.278 - L.R. 6 ottobre 2008, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

(B.U. 10 ottobre 2008, n. 32)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 67/2007

1. Dopo l’articolo 17 bis della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008), è inserito il seguente:

“17 ter. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 67/2007

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2013.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 67/2007

1. La rubrica dell’articolo 20 della l. r. 67/2007 è sostituita dalla seguente : “Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione di strumenti di attuazione diretta”.

2. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 67/2007, dopo le parole: “Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali”, sono inserite le seguenti: ”ovvero per l’attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 67/2007

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 67/2007 è inserito il seguente :

“Art. 20 bis. Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane

1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 67/2007

1. Dopo l’articolo 21 ter della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

“Art. 21 quater. Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 67/2007

1. Dopo l’articolo 21 quater della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

“Art. 21 quinquies. Interventi sul sistema aeroportuale

1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore. 2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;

b) flussi di traffico; c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.

4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.

5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008.”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 67/2007

1. L’allegato A “Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi” di cui al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 67/2007 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.

 

 

 

ALLEGATO 1

Sostituzione dell’allegato A della l.r. 67/2007

(Omissis)