§ 6.1.245 – L.R. 2 agosto 2005, n. 50.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/08/2005
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2005.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2005.
Art. 3.  Fondi speciali.
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 72/2004.
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 72/2004.
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 72/2004.
Art. 7.  Allegato al bilancio. Indebitamento.
Art. 8.  Debiti perenti.
Art. 9.  Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005-2007.


§ 6.1.245 – L.R. 2 agosto 2005, n. 50.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento.

(B.U. 12 agosto 2005, n. 33).

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2005.

     1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2005 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2005 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

     (omissis)

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2005.

     1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.

 

     Art. 3. Fondi speciali.

     1. Nell’elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali, costituente allegato 1 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 72 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007), sono apportate le seguenti modifiche:

     (omissis)

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 72/2004.

     1. L’articolo 4 della l.r. 72/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2005.

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2005 è approvato in euro 669.455.231,62, comprensivo della somma di euro 528.735.845,76 relativa al disavanzo del rendiconto 2004.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2005 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 669.455.231,62 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.

     3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2006.

     4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2005, determinati in euro 2.510.150,70, trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2005 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento relativi agli esercizi 2006 e 2007, determinati in euro 37.913.487,89 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2007, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2007, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 72/2004.

     1. L’articolo 5 della l.r. 72/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. Intervento per il programma pluriennale degli investimenti.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2005-2007 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 1.122.857.023,57, di cui euro 437.821.935,66 nel 2005, euro 423.604.354,91 nel 2006 ed euro 261.430.733,00 nel 2007, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

     2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere estinti in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato.

     3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

     4. Gli oneri di preammortamento relativi all’esercizio 2005, determinati in euro 1.641.832,26, trovano copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio annuale dell’esercizio 2005 alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti”. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 24.798.346,78 per ciascuno dei due esercizi, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2007, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 72/2004.

     1. L’articolo 6 della l.r. 72/2004 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Intervento per acquisto sedi da destinare ad uffici regionali.

     1. Per l’acquisto di sedi da destinare ad uffici regionali la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nel triennio 2005-2007, ulteriore indebitamento nel limite complessivo di euro 81.631.885,26 di cui euro 31.631.885,26 nell’anno 2005 ed euro 25.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il limite di indebitamento dell’anno 2005 è comprensivo dell’importo di euro 6.631.885,26 già autorizzato con legge regionale 22 marzo 2004, n. 18 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) e con legge regionale 10 giugno 2004, n. 30 (Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), entrambe relative all’acquisto di immobili sede di uffici regionali.

     2. L’ulteriore indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, è assunto o emesso ad un tasso iniziale massimo del 4,5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di contrazione.

     3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 118.619,57 per la quota di preammortamento relativa al 2005, ed euro 1.791.637,10 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     4. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 7. Allegato al bilancio. Indebitamento.

     1. Nel prospetto delle operazioni di indebitamento già autorizzate dalla l.r. 72/2004 ed indicati nell’allegato A.4 al bilancio di previsione 2005 sono apportate le integrazioni di cui agli allegati C/1, C/2 e C/3.

 

     Art. 8. Debiti perenti.

     1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è adeguato lo stanziamento delle UPB relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, come di seguito specificato:

     (omissis)

 

     Art. 9. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005-2007.

     1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005- 2007 sono apportate le variazioni indicate negli allegati D e E.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

 

ALLEGATO A)

 

     (Omissis)