§ 6.1.229 – L.R. 10 giugno 2004, n. 30.
Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:10/06/2004
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di sedi regionali.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.1.229 – L.R. 10 giugno 2004, n. 30.

Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.

(B.U. 17 giugno 2004, n. 22).

 

Art. 1. Autorizzazione all’indebitamento finalizzato all’acquisto di sedi regionali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell’esercizio 2004, ulteriore indebitamento, rispetto alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), per l’importo massimo di euro 67.600.000,00 per l’acquisto dei seguenti immobili:

     a) immobile sede del Consiglio regionale, posto in Firenze, Via Cavour, nn. 4/6;

     b) immobile posto in Firenze, Piazza dell’Unità, n. 1, da destinare ad uffici regionali;

     c) immobile posto in Bruxelles da destinare ad uffici regionali.

     2. L’ulteriore indebitamento di cui al comma 1, rientrante nel limite massimo previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è assunto od emesso ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo, da estinguersi in un periodo non superiore a trentacinque anni e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2005.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alle minori spese per i canoni di locazione che si determineranno per effetto dell’acquisto degli immobili ai sensi del comma 1.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sono allocate nel bilancio di previsione dell’esercizio 2004 e pluriennale 2004-2006, per l’entrata, nella unità previsionale di base (UPB) 511 “Entrate derivanti da mutui ed altre forme di indebitamento” (annualità 2004) e, per la spesa, nella UPB 734 “Patrimonio - spese di investimento” (annualità 2004).

     2. L’onere derivante dall’indebitamento di cui al comma 1, è quantificato in:

     a) euro 100.000,00 quale preammortamento relativo all’esercizio 2004;

     b) euro 3.484.502,00 quale presunta rata annua di ammortamento gravante sugli esercizi 2005 e successivi.

     3. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento delle operazioni di indebitamento di cui all’articolo 1, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuale e pluriennali.

     4. Gli oneri di preammortamento di cui al comma 2 trovano copertura nella UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” (annualità 2004) del bilancio di previsione 2004-2006.

     5. Gli oneri per l’ammortamento delle rate relative agli esercizi 2005 e 2006 trovano copertura, nella UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” (annualità 2005-2006) e nella UPB n. 735 “Rimborso prestiti” (annualità 2005-2006) del bilancio di previsione 2004-2006 per i seguenti importi:

     a) interessi relativi all’anno 2005: euro 2.440.948,00;

     b) quota capitale relativa all’anno 2005: euro 1.043.554,00;

     c) interessi relativi all’anno 2006: euro 2.404.104,00;

     d) quota capitale relativa all’anno 2006: euro 1.080.398,00.

     6. Per le rate di ammortamento relative agli esercizi successivi al 2006 si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.