§ 6.1.226 – D.P.G.R. 17 febbraio 2004, n. 11/R.
Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002). Esenzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:17/02/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità.
Art. 3.  Termini e modalità per la presentazione e l’istruttoria delle domande di esenzione.
Art. 4.  Formazione dell’elenco degli aventi diritto all’esenzione.
Art. 5.  Validità temporale dell’esenzione.


§ 6.1.226 – D.P.G.R. 17 febbraio 2004, n. 11/R.

Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002). Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di esercizi commerciali in zone montane.

(B.U. 25 febbraio 2004, n. 8).

 

    IL CONSIGLIO REGIONALE

     ha approvato

     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visto l’articolo 1, 2 comma, della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002) che demanda al regolamento regionale l’individuazione dei soggetti che hanno diritto all’esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

     Visto il proprio decreto 1 agosto 2002, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2002”. Esenzione dall’IRAP di esercizi commerciali in zone montane);

     Preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell’approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del Consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 4 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione del citato articolo 1 della l.r. 65/01;

 

     EMANA il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità operative per l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

 

     Art. 2. Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità.

     1. L’esenzione dall’IRAP è concessa su domanda dell’interessato.

     2. Possono richiedere l’esenzione i titolari degli esercizi commerciali disciplinati dalla legge regionale 17 maggio1999, n. 28 (Norme per disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 52:

     a) purché collocati in località abitate, individuate dal comune, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, situate in territori classificati montani ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane);

     b) che, oltre all’attività commerciale, svolgano congiuntamente nel medesimo esercizio servizi di particolare interesse per la collettività, quali posto telefonico pubblico, servizio fax, punto internet, punto di informazioni turistiche, prenotazioni prestazioni sanitarie;

     c) che non abbiano dichiarato per l’anno di imposta precedente un valore di produzione netta superiore a quello stabilito dall’articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

 

     Art. 3. Termini e modalità per la presentazione e l’istruttoria delle domande di esenzione.

     1. Per l’anno 2002 le domande di esenzione sono presentate alla Regione Toscana entro il 31 ottobre.

     2. A partire dall’anno 2003, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione dell’elenco degli aventi diritto all’esenzione di cui all’articolo 4, gli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare alla Regione Toscana:

     a) qualora compresi nell’elenco degli aventi diritto all’esenzione, e pena la cancellazione dal medesimo, una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;

     b) qualora non compresi nell’elenco degli aventi diritto all’esenzione o cancellati ai sensi della lettera a), la domanda di esenzione.

     3. Le domande e le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, si considerano prodotte in tempo utile anche se inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

     4. Le domande e le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità ai modelli predisposti dalla Regione Toscana e approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

 

     Art. 4. Formazione dell’elenco degli aventi diritto all’esenzione.

     1. La Regione, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda o della dichiarazione di cui all’articolo 3, verifica il possesso dei requisiti e redige l’elenco degli aventi diritto all’esenzione.

     2. L’elenco è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è trasmesso all’Agenzia delle entrate, che provvede agli adempimenti di propria competenza.

 

     Art. 5. Validità temporale dell’esenzione.

     1. L’esenzione opera per l’anno di imposta in corso alla data di presentazione della domanda iniziale e della dichiarazione di cui all’articolo 3 ed è fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi inerenti detto anno d’imposta.