Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/10/1999 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa). |
Art. 2. (Autorizzazioni di spesa per l'anno 1999). |
Art. 3. (Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1999). |
Art. 4. (Copertura del disavanzo dell'esercizio 1999). |
Art. 5. (Allegato al bilancio Mutui). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
§ 6.1.173 - L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.
Bilancio di previsione 1999. Terza variazione di bilancio.
(B.U. 4 novembre 1999, n. 29).
Art. 1. (Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa).
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 1999 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1999 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
(Omissis).
Art. 2. (Autorizzazioni di spesa per l'anno 1999).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della
Art. 3. (Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1999).
1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
Fondi globali in diminuzione
- cap. 5000 Cofinanziamento regionale di programmi comunitari L. 2.841.434.604
- cap. 50000 Oneri nuovo contratto personale D.S.U. L. 680.000.000
- cap. 50060 Cofinanziamento regionale di programmi comunitari L.
16.735.297.219
- cap. 50060 Finanziamento iniziativa comunitaria Pesca SFOP L. 262.290.087
Fondi globali in aumento
- cap. 50060 Cofinanziamento regionale di programmi comunitari L.
755.851.047
Art. 4. (Copertura del disavanzo dell'esercizio 1999).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
Art. 5. (Allegato al bilancio Mutui).
1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio 1999 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 1999, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.4.1999 n. 27 e dall'art. 4 della L.R. 15.7.1999 n. 40, sono apportate le seguenti modifiche compensative:
(Omissis).
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. In relazione al programma operativo di attuazione del Reg. CE n. 950/97 per il periodo 1994/1999, come previsto dalla deliberazione CIPE del 19.5.1999, è autorizzata la spesa di L. 8.652.125.833 per il finanziamento delle domande già presentate e dichiarate ammissibili, ma non comprese nei finanziamenti comunitari assegnati. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente autorizzazione si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 20525 del bilancio dell'esercizio 1999.
2. L'articolo 10, comma 3, della L.R. 26.1.1999 n. 3 "Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999-2001" e l'art. 6, comma 5, della L.R. 15.7.1999 n. 40 "Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione dell'anno 1999" sono abrogati.
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis)
[1] Modifica il comma 3, art. 9 della
[2] Modifica il comma 4, art. 9 della
[3] Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 9 della
[4] Modifica il comma 2, art. 10 della
[5] Modifica il comma 3, art. 10 della