§ 57.3.20 - Legge 15 febbraio 1961, n. 53.
Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituti nell'anno scolastico 1960 - 61 e provvidenze per i centri di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:15/02/1961
Numero:53


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con [...]
Art. 2.      I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.
Art. 3.      I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi [...]
Art. 4.      Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 57.3.20 - Legge 15 febbraio 1961, n. 53. [1]

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituti nell'anno scolastico 1960 - 61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata.

(G.U. 6 marzo 1961, n. 58).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

 

          Art. 2.

     I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.

     Ai corsi di scuola popolare, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 326, potranno iscriversi cittadini italiani di età non inferiore ai 14 anni, che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo.

     I corsi non potranno avere meno di otto iscritti nelle frazioni e meno di dieci iscritti nelle località capoluoghi di Comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi.

 

          Art. 3.

     I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi potranno essere assegnati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad enti o associazioni nazionali, che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo o di educazione degli adulti; ovvero dai Provveditorati agli studi ad enti o associazioni che siano in grado di assicurarne il regolare funzionamento.

     Gli insegnanti dei corsi istituiti presso scuole governative od assegnati dai provveditori ad enti ed associazioni dovranno essere prescelti sulla base delle precedenze stabilite dalle graduatorie provinciali, con le modalità previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

     Gli insegnanti dei corsi assegnati dal Ministero ad enti o associazioni nazionali potranno essere prescelti anche fuori dall'ordine di graduatoria, ma in ogni caso fra gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali.

 

          Art. 4.

     Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-1969, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

     Il residuo ammontare di tali quote, pari ad un miliardo e 800 milioni, è utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualità, per il potenziamento dei centri di lettura, semprechè diretti da insegnanti di ruolo, e per un miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.