Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 18/10/1966 |
Numero: | 931 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 [...] |
Art. 2. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a [...] |
§ 46.3.67 - Legge 18 ottobre 1966, n. 931.
Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 14 novembre 1966, n. 285)
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.
All'onere di lire 132 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.