§ 38.6.3 - L. 20 giugno 1969, n. 383.
Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro-studi presso il Ministero della sanità e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:20/06/1969
Numero:383


Sommario
Art. 1.      Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.
Art. 2.      Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma [...]
Art. 3.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi [...]
Art. 4.      Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorché i relativi importi di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro-studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad [...]
Art. 7.      Al presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del [...]
Art. 8.      Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di [...]


§ 38.6.3 - L. 20 giugno 1969, n. 383.

Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro-studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.

(G.U. 21 luglio 1969, n. 183).

 

Art. 1.

     Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

     Il programma è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

     Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

     Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o da comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

     Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.

     La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

     Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio.

 

     Art. 2.

     Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

     Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574; ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 83, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

     Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta l'approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi è subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorché i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

     Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

     Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

     Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

     Il Ministro per i lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro-studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanità.

     Il Ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro [2].

     Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie [2].

     Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità [2].

     Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica [2].

     Il Ministro per la sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

     Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.

     Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per la sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi.

 

     Art. 7.

     Al presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

     Il Ministro per la sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme stanziate, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma.

 

     Art. 8.

     Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Alla spesa per il funzionamento del centro-studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lire 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 4 agosto 1978, n. 461.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 4 agosto 1978, n. 461.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 4 agosto 1978, n. 461.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 4 agosto 1978, n. 461.