§ 80.5.275 – L. 5 giugno 1967, n. 417.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/06/1967
Numero:417


Sommario
Art. 1.      La misura del gettone di presenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000
Art. 2.      Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia [...]
Art. 3.      Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 [...]


§ 80.5.275 – L. 5 giugno 1967, n. 417.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione delle carriere statali.

(G.U. 20 giugno 1967, n. 152).

 

     Art. 1.

     La misura del gettone di presenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000.

     I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

 

          Art. 2.

     Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione all'importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, l'elevazione fino a lire 5000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

 

          Art. 3.

     Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento.

     La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.