Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.3 collocamento |
Data: | 09/02/1968 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle [...] |
§ 58.3.60 - Legge 9 febbraio 1968, n. 83. [1]
Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.
(G.U. 1 marzo 1968, n. 57)
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del