§ 38.4.1c - Legge 26 ottobre 1960, n. 1327.
Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:26/10/1960
Numero:1327


Sommario
Art. 1.      E' fissato il limite d'impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio [...]
Art. 2.      Nell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è aggiunto il [...]
Art. 3.      La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa [...]


§ 38.4.1c - Legge 26 ottobre 1960, n. 1327. [1]

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

(G.U. 18 novembre 1960, n. 282).

 

 

     Art. 1.

     E' fissato il limite d'impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è aggiunto il seguente numero:

     "16) l'U.N.R.R.A.-Casas".

 

          Art. 3.

     La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95.

     All'onere di lire 3.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al procedente art. 1 si farà fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, recante modifiche alle aliquote di tasse speciali per contratti di borsa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.