Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 36. Diritto d'autore |
Capitolo: | 36.1 disciplina generale |
Data: | 29/12/2007 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 |
Art. 2. Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 |
Art. 3. Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 |
§ 36.1.44 - D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.
Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(G.U. 19 febbraio 2008, n. 42)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
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Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le politiche europee;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Sostituzione della rubrica del capo IV del
1. La rubrica del capo IV del
Art. 2. Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del
1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del
«Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della
Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonchè, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.
Art. 46. - 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.
2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.
Art. 47. - 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonchè l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.
2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 48. - 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.
2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.».
Art. 3. Abrogazione dell'articolo 43 del
1. L'articolo 43 del