Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 18/11/1971 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. A norma dell'art. 52 dello Statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione. |
Art. 2. Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata ad azienda di credito che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni [...] |
Art. 3. La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. |
Art. 4. La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale. |
§ 6.1.1 - L.R. 18 novembre 1971, n. 1. [1]
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Toscana.
(B.U. 19 novembre 1971, n. 25).
A norma dell'art. 52 dello Statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.
Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata ad azienda di credito che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a cinquecento miliardi di lire ed avente un patrimonio (capitale versato e riserve) non interiore a cinque miliardi di lire.
La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.
Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.
La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.
[1] Legge abrogata dall'art. 46 della