§ 5.5.67 – D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R.
Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:25/02/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Commissione esaminatrice.
Art. 2.  Sessioni di esame.
Art. 3.  Esame di abilitazione.
Art. 4.  Onere finanziario.
Art. 5.  Definizione dell’Ambito territoriale di caccia (ATC).
Art. 6.  Comitato di gestione dell’ATC.
Art. 7.  Composizione del comitato di gestione dell’ATC.
Art. 8.  Funzionamento del comitato di gestione dell’ATC.
Art. 9.  Competenze del comitato di gestione dell’ATC.
Art. 10.  Modalità di svolgimento delle competenze del comitato di gestione dell’ATC.
Art. 11.  Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale.
Art. 12.  Procedure per le forniture e i servizi nell’ATC.
Art. 13.  Gestione finanziaria dell’ATC.
Art. 14.  Rendicontazione del comitato di gestione dell’ATC alla provincia.
Art. 15.  Sindaco revisore dell’ATC.
Art. 16.  Commissione tecnica regionale.
Art. 17.  Indice di densità venatoria.
Art. 18.  ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione.
Art. 19.  Criteri di ammissione all’ATC di residenza venatoria.
Art. 20.  Ulteriori ATC e modalità di iscrizione
Art. 21.  Criteri di ammissione al secondo ATC.
Art. 22.  Iscrizione ad un ATC diverso da quello dell’anno precedente.
Art. 23.  Cacciatori provenienti da altre regioni.
Art. 24.  Ridefinizione degli ATC.
Art. 25.  ATC saturi.
Art. 26.  Caccia in mobilità dei cacciatori toscani
Art. 27.  Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali.
Art. 28.  Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso
Art. 29.  Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana.
Art. 30.  Sistema di prenotazione regionale.
Art. 31.  Istituzione degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.
Art. 32.  Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.
Art. 33.  Allevamenti di ungulati per fini di ripopolamento.
Art. 34.  Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento.
Art. 35.  Detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali.
Art. 36.  Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.
Art. 37.  Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.
Art. 38.  Utilizzo delle specie allevate negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.
Art. 39.  Istituzione di allevamenti di uccelli canori.
Art. 40.  Disciplina degli allevamenti di uccelli canori.
Art. 41.  Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori.
Art. 42.  Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi.
Art. 43.  Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l’attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere.
Art. 44.  Detenzione di uccelli da richiamo.
Art. 45.  Impianti per la cattura dei richiami vivi.
Art. 46.  Posizione degli impianti.
Art. 47.  Tipologia degli impianti di cattura.
Art. 48.  Convenzioni per la gestione degli impianti di cattura ed esame di idoneità del personale addetto.
Art. 49.  Protocolli di gestione.
Art. 50.  Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura.
Art. 51.  Modalità di gestione degli impianti di cattura.
Art. 52.  Contingente catturabile a fini di richiamo.
Art. 53.  Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo.
Art. 54.  Comodato e cessione dei richiami di cattura.
Art. 55.  Relazione della provincia sulla gestione degli impianti di cattura.
Art. 56.  Rimborso delle spese di gestione degli impianti di cattura ai titolari delle convenzioni.
Art. 57.  Vigilanza sull’attività negli impianti di cattura.
Art. 58.  Appostamenti fissi.
Art. 59.  Appostamenti temporanei.
Art. 60.  Zone di impianto degli appostamenti.
Art. 61.  Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina.
Art. 62.  Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci.
Art. 63.  Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.
Art. 64.  Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri.
Art. 65.  Distanze dagli appostamenti temporanei.
Art. 66.  Norme generali sulle distanze degli appostamenti.
Art. 67.  Distanze degli appostamenti da istituti faunistici.
Art. 68.  Autorizzazioni per gli appostamenti fissi.
Art. 69.  Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla “minuta selvaggina”.
Art. 70.  Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi.
Art. 71.  Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi.
Art. 72.  Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi.
Art. 73.  Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni.
Art. 74.  Dismissione di appostamento fisso.
Art. 75.  Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti.
Art. 76.  Accesso all’interno degli appostamenti fissi.
Art. 77.  Uso di richiami negli appostamenti.
Art. 78.  Catasto degli appostamenti fissi.
Art. 79.  Tassa di concessione regionale.
Art. 80.  Densità agricolo forestale sostenibile
Art. 81.  Delimitazione dei territori vocati, dei distretti di gestione e delle zone di caccia.
Art. 81 bis.  Territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati
Art. 82.  Compiti del comitato di gestione dell’ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
Art. 83.  Piano di gestione degli ungulati.
Art. 84.  Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie
Art. 85.  Piani straordinari di gestione e controllo delle popolazioni di ungulati
Art. 85 bis.  Potere sostitutivo
Art. 86.  Ripopolamenti, immissioni e detenzione.
Art. 87.  Requisiti per l’esercizio della caccia agli ungulati.
Art. 88.  Recupero dei capi feriti.
Art. 89.  Controlli sui capi abbattuti.
Art. 90.  Caccia di selezione a cervidi e bovidi.
Art. 91.  Caccia al cinghiale.
Art. 92.  Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale.
Art. 93.  Commissione regionale.
Art. 94.  Abrogazioni.
Art. 95.  Norme che rimangono in vigore.
Art. 95 bis.  Norme transitorie.


§ 5.5.67 – D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R. [1]

Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

(B.U. 3 marzo 2004, n. 9).

 

TITOLO I

Abilitazione all’esercizio venatorio

 

CAPO I

Abilitazione all’esercizio venatorio

 

Art. 1. Commissione esaminatrice.

     1. Le province nominano, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la commissione per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio venatorio.

     2. La commissione ha sede presso il capoluogo della provincia e rimane in carica per quattro anni.

     3. I componenti la commissione, fatta eccezione per il presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

     4. In caso di impossibilità a partecipare alla commissione, il membro titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in modo da consentirne la sostituzione.

     5. In caso di assenza ingiustificata i membri della commissione decadono e vengono sostituiti.

     6. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione, la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario.

     7. Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 55,00 euro per ogni seduta.

 

     Art. 2. Sessioni di esame.

     1. Il presidente della commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone almeno tre all’anno.

     2. Ogni sessione è articolata in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e dell’uso delle armi.

     3. Per la validità della prova scritta è sufficiente la presenza del presidente e del segretario della commissione.

     4. Per la validità dei colloqui individuali devono essere presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.

 

     Art. 3. Esame di abilitazione.

     1. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione è indirizzata al presidente della provincia competente.

     2. Possono essere ammessi all’esame i residenti anagrafici e le persone domiciliate nella provincia.

     3. I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, o che non hanno superato la prova orale per la seconda volta consecutiva, possono accedere ad una nuova sessione d’esame non prima che siano decorsi tre mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova domanda di ammissione.

     4. La prova scritta ed il colloquio individuale vertono sulle materie di cui all’articolo 29, comma 7 della l.r. 3/1994 e riguardano le nozioni contenute nel testo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, fornito gratuitamente ai candidati dalla provincia al momento della presentazione della domanda di ammissione.

     5. La prova scritta verte su venticinque quesiti individuati tra quelli approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, suddivisi per materia nel modo seguente: sei di legislazione venatoria, cinque di zoologia applicata alla caccia con particolare riferimento alla conservazione e gestione della fauna selvatica, quattro di armi e munizioni da caccia, quattro di tutela della natura, tre di norme di pronto soccorso, tre di caccia al cinghiale.

     6. Il numero massimo di errori consentiti per l’ammissione del candidato alla prova orale è tre.

     7. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell’idoneità del candidato da parte del presidente e della commissione, valutata nell’insieme delle materie con particolare riferimento agli aspetti faunistico-venatori e alla sicurezza.

     8. L’esame può essere sostenuto solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

     9. L’esame abilita anche alla caccia al cinghiale in battuta ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera b).

 

     Art. 4. Onere finanziario.

     1. L’onere finanziario relativo al funzionamento delle commissioni e le spese amministrative e per il materiale didattico sono sostenuti dalle province mediante i fondi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994.

 

TITOLO II

Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

 

CAPO I

Gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)

 

     Art. 5. Definizione dell’Ambito territoriale di caccia (ATC).

     1. In ogni comprensorio di cui all’articolo 8, comma 3 della l.r. 3/1994, l’Ambito territoriale di caccia (ATC) rappresenta la porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all’articolo 8, comma 3 della l.r. 3/1994, e non è soggetta ad altra destinazione.

     2. Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse. In tal caso il piano faunistico- venatorio regionale, nell’individuazione dell’ATC, assegna alla provincia maggiormente interessata territorialmente la competenza della gestione.

 

     Art. 6. Comitato di gestione dell’ATC.

     1. L’organo di gestione dell’ATC è il comitato di gestione.

     2. Il comitato di gestione approva uno statuto contenente norme sul proprio funzionamento [2].

     3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il comitato.

     4. Una copia dello statuto è trasmessa alla provincia, che provvede a verificare la conformità al modello di cui al comma 2.

     5. Le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 5 e 6 e all’articolo 12 si applicano fino all’approvazione dello statuto.

 

     Art. 7. Composizione del comitato di gestione dell’ATC.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC è composto da dieci membri, di cui:

     a) tre appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

     b) tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

     c) due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

     d) due nominati dalla provincia, con il criterio del voto limitato.

     2. I membri del comitato di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli ambientalisti residenti nel comprensorio e individuati tra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni ed associazioni.

     3. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi di cui al comma 1, procede alla nomina dei membri del comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni.

     4. Il comitato resta in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale e viene rinnovato entro sessanta giorni dall’adozione del nuovo piano.

     5. I membri del comitato possono essere riconfermati una sola volta.

     6. I lavori del comitato possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato.

     7. Alle riunioni del comitato o delle commissioni possono essere invitati soggetti esterni.

     8. Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è fissato dalla provincia, per la partecipazione alle riunioni del comitato o delle commissioni.

     9. Il comitato può decidere la corresponsione al presidente di un compenso mensile non superiore a 400,00 euro. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

     10. In caso di riunioni del comitato o delle commissioni e in caso di missioni effettuate dai componenti del comitato è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

     11. Ai soggetti esterni che partecipano al comitato o alle commissioni sono riconosciute solo le spese di viaggio.

 

     Art. 8. Funzionamento del comitato di gestione dell’ATC.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

     2. Il presidente convoca e presiede il comitato, provvede alla redazione dell’ordine del giorno delle sedute e al suo invio agli altri membri, convoca l’assemblea di cui all’articolo 9, comma 1, lettera k) e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.

     3. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

     4. In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti, il comitato s’intende validamente insediato con la nomina di almeno sei membri.

     5. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

     6. Le decisioni del comitato sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     7. Il comitato può stabilire che il membro che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sia dichiarato decaduto. Il membro decaduto è sostituito, sempre che il numero dei membri rimasti in carica sia pari o superiore a sei, con le procedure di cui all’articolo 7.

     8. Il membro dimissionario o cessato dalle funzioni, sempre che il numero dei membri rimasti in carica sia pari o superiore a sei, è sostituito con le procedure di cui all’articolo 7.

     9. Gli atti predisposti dal comitato, nonché i verbali delle riunioni, sono consultabili, su motivata richiesta, da chiunque vi abbia interesse.

     10. La documentazione di cui al comma 9, con riferimento a ciascun anno di gestione, è inviata dal comitato alla provincia contestualmente alla presentazione del rendiconto di cui all’articolo 14.

     11. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato, il presidente ne dà comunicazione alla provincia per i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 9. Competenze del comitato di gestione dell’ATC.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC ha, in particolare, le seguenti competenze:

     a) decide, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, in ordine all’accesso all’ATC dei cacciatori richiedenti;

     b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitats;

     c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all’ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23 della l.r. 3/1994;

     d) svolge i compiti relativi alla gestione faunisticovenatoria degli ungulati di cui al titolo VI;

     e) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga gli incentivi stessi per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, al ripristino di zone umide e fossati, alla differenziazione delle colture, all’impianto di siepi, cespugli e alberature, all’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché all’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

     f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale e può avanzare richieste di modificazioni o integrazioni al piano stesso;

     g) determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

     h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della l.r. 3/1994 da ultimo modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 [3];

     i) propone alla provincia la istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Nelle zone di rispetto venatorio escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) della l.r. 3/1994 è sempre consentita la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione o da appostamento [4];

     j) destina, fino al raggiungimento delle densità ottimali di selvaggina riprodotta allo stato naturale, almeno il 30 per cento delle quote di iscrizione all’ATC ad operazioni di ripopolamento o reintroduzione di galliformi e lagomorfi. Tali operazioni devono essere conformi alle indicazioni tecniche fornite dalla competente struttura della Giunta regionale;

     k) riunisce in assemblea, almeno una volta all’anno, al termine della stagione venatoria, i cacciatori iscritti, i proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell’ATC e gli ambientalisti residenti nel comprensorio ed appartenenti ad associazioni o comitati riconosciuti per la valutazione dell’andamento della gestione.

 

     Art. 10. Modalità di svolgimento delle competenze del comitato di gestione dell’ATC.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9 il comitato di gestione dell’ATC può:

     a) stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), con la provincia di cui fa parte e con tecnici faunistici in possesso di apposita qualificazione rilasciata da istituti universitari, enti pubblici e Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), al fine di acquisire le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti;

     b) dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a due unità in caso di impossibilità di avvalersi di personale provinciale.

 

     Art. 11. Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale.

     1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla provincia entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

     2. L’approvazione da parte della provincia dei progetti finalizzati è condizione per la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

     3. I componenti il comitato di gestione dell’ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

 

     Art. 12. Procedure per le forniture e i servizi nell’ATC.

     1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore o uguale a 2.500,00 euro annui, al netto di IVA, il presidente del comitato di gestione dell’ATC provvede a contattare una o più ditte di fiducia, richiedendo il preventivo della fornitura o del servizio. Il presidente sottopone all’esame del comitato il preventivo o i preventivi in oggetto ed il comitato autorizza la spesa. Nei casi di urgenza il presidente provvede autonomamente alla spesa, informandone il comitato nella riunione immediatamente successiva.

     2. Per le forniture e i servizi di importo superiore a 2.500,00 euro, al netto dell’IVA, il comitato di gestione procede nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti per forniture e servizi [5].

     3. Il presidente, o altro membro delegato dal comitato, provvede a verificare la regolarità della fornitura o del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative all’immediata contestazione per iscritto alla controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non contestata.

 

     Art. 13. Gestione finanziaria dell’ATC.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC redige, sulla base dello schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, il bilancio e il rendiconto dell’ATC tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 14.

     2. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

     3. Le entrate dell’ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

     a) quote versate dai cacciatori iscritti all’ATC;

     b) finanziamento della provincia quale contributo per le spese di funzionamento, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti;

     c) finanziamento della provincia per i progetti approvati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale;

     d) finanziamento della provincia quale contributo per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio;

     e) finanziamento della provincia per i contributi a favore dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’ATC per la realizzazione di programmi di gestione faunistico- ambientali.

     4. Le spese per il funzionamento dell’ATC sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

     a) spese per prestazioni professionali;

     b) spese per il funzionamento organizzativo inerenti la sede;

     c) spese di gestione, quali quelle per l’acquisizione e l’utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici;

     d) spese per i componenti il comitato, quali i gettoni di presenza, entro i limiti prefissati dalla provincia, e i rimborsi per le spese connesse all’adempimento delle funzioni.

 

     Art. 14. Rendicontazione del comitato di gestione dell’ATC alla provincia.

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato di gestione dell’ATC trasmette alla provincia il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché una relazione specifica relativa agli interventi svolti con i fondi di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a).

     2. In caso di inadempienza la provincia invita il comitato a presentare la documentazione entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine la provincia dispone la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse dell’amministrazione.

     3. Al rendiconto deve essere allegata la relazione del sindaco revisore.

     4. Qualora l’erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all’anno di riferimento.

 

     Art. 15. Sindaco revisore dell’ATC.

     1. Per ogni ATC è nominato dalla provincia un sindaco revisore dei conti scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, i cui compiti e doveri sono quelli definiti dall’articolo 2403 del codice civile.

     2. Il sindaco revisore resta in carica per un triennio e può essere revocato in caso di assenza a più di due sedute di verifica consecutive.

     3. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore dei conti a carico dell’ATC deve essere compreso tra 250,00 euro e 1.600,00 euro.

 

     Art. 16. Commissione tecnica regionale.

     1. Al fine di garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione degli ATC è istituita la commissione tecnica regionale composta dai Presidenti degli ATC, da un funzionario per ciascuna provincia e da un funzionario della Regione, competenti in materia di tutela della fauna omeoterma e di attività venatoria, designati dalle rispettive amministrazioni e nominati dalla Giunta regionale.

     2. Il funzionario della Regione presiede la commissione.

     3. La commissione si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente, che ne redige l’ordine del giorno.

     4. La commissione può essere riunita anche su richiesta di una provincia o da almeno tre presidenti di ATC.

     5. Ai lavori della commissione possono partecipare i rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni e dalle associazioni rappresentate nei comitati di gestione.

     6. La commissione ha il compito di:

     a) verificare lo stato di attuazione delle disposizioni del titolo II;

     b) definire, su richiesta, modalità operative idonee a superare eventuali problemi tecnici ed individuare misure idonee a garantire l’uniforme e positivo svolgimento dei compiti dei comitati di gestione.

 

CAPO II

Accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

 

     Art. 17. Indice di densità venatoria.

     1. Il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio espressa in ettari è fissato in 1/13, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

     2. Per il territorio dell’Isola d’Elba l’indice di densità di cui al comma 1 è riferito alla sola superficie destinata alla caccia.

     3. In ogni ATC è garantito, tenuto conto delle norme del presente regolamento, l’accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell’indice di densità di cui al comma 1.

     4. Il comitato di gestione dell’ATC può ammettere, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994, un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall’applicazione dell’indice di densità di cui al comma 1, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Il comitato da’ comunicazione alla provincia e alla Giunta regionale di tali decisioni.

 

     Art. 18. ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione.

     1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria.

     2. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all’iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze.

     3. La prima iscrizione all’ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all’ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

     4. Ogni anno, salvo quanto previsto all’articolo 22, l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

     5. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall’articolo 30, comma 6 della l.r. 3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria.

 

     Art. 19. Criteri di ammissione all’ATC di residenza venatoria.

     1. All’ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1:

     a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio;

     b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l’estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;

     c) i cacciatori residenti nel comune di Firenze nell’ATC della provincia prescelto.

     2. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all’ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

     a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

     b) residenza nella provincia in cui è ricompreso l’ATC (punti 5);

     c) residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nei quali è ricompreso l’ATC (punti 5);

     d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l’ATC (punti 1);

     e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l’ATC (punti 5).

 

     Art. 20. Ulteriori ATC e modalità di iscrizione [6]

1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è accordata dal comitato di gestione, previa domanda e subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità di cui all’articolo 17.

3. L’iscrizione avviene con le modalità e i criteri previsti per l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria di cui all’articolo 19, comma 2. Per la stagione venatoria 2010/2011, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, la graduatoria delle domande accolte è redatta sulla base della data di presentazione delle domande stesse.

4. Nel caso in cui l’ATC risulti saturo in riferimento all’indice di densità di cui all’articolo 17, il comitato di gestione può accogliere le domande di iscrizione per l’esercizio in via esclusiva della caccia al cinghiale in battuta o della caccia di selezione.

5. L’iscrizione all’ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con bollettino postale prestampato oppure con bollettino non prestampato vidimato dall’ATC.

6. Le giornate di caccia effettuate negli ulteriori ATC sono annotate sul tesserino venatorio negli appositi spazi.

 

     Art. 21. Criteri di ammissione al secondo ATC. [7]

     [1. L’iscrizione al secondo ATC è accordata dal comitato di gestione, subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1, ed avviene con le stesse modalità e criteri previsti per l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria, ove compatibili.

     2. Nel secondo ATC, nel caso lo stesso risulti saturo al termine della stagione venatoria precedente secondo l’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1, i cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale in battuta o la caccia di selezione agli ungulati effettuano tali forme di caccia in via esclusiva. I soggetti ammessi a tali forme esclusive di caccia non agiscono sull’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1 ed hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione all’ATC.]

 

     Art. 22. Iscrizione ad un ATC diverso da quello dell’anno precedente.

     1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ad un ATC diverso da quello dell’anno precedente.

     2. L’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione, nel rispetto dell’indice di cui all’articolo 17, comma 1, ed avviene con le stesse modalità e criteri previsti per l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria, ove compatibili, dando priorità alle domande di residenza venatoria.

     3. I cacciatori non accolti ai sensi del comma 2 si intendono riassegnati all’ATC di provenienza, ovvero sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l’iscrizione in altro ATC non saturo. In tal caso l’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato entro il 10 maggio.

 

     Art. 23. Cacciatori provenienti da altre regioni.

     1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l’iscrizione ad un solo ATC della Toscana.

     2. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di cui all’articolo 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, è aumentato fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti in Toscana che ne richiedono l’iscrizione.

     3. Il comitato di gestione dell’ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 2 di un ulteriore 2 per cento da utilizzare negli accordi diretti con ATC di altre Regioni.

     4. Il comitato di gestione può derogare alla percentuale di cui al comma 2 per i cacciatori che intendono esercitare in via esclusiva la caccia al cinghiale in battuta.

     5. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate a mezzo lettera raccomandata al comitato di gestione dell’ATC prescelto nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile. Il comitato decide in merito all’iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

     a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l’ATC (punti 4);

     b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l’ATC (punti 5);

     c) residenza in comune confinante con l’ATC (punti 3);

     d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione (punti 3).

     6. L’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all’ATC di residenza della propria regione e consente la caccia in mobilità di cui all’articolo 29.

     7. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli stati dell’Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

 

     Art. 24. Ridefinizione degli ATC.

     1. Le province, al fine di una più efficace programmazione e gestione del territorio, provvedono entro i termini fissati dall’articolo 9, comma 8 della l.r. 3/1994, a trasmettere alla Regione le riperimetrazioni dei comprensori ritenute opportune.

     2. Nei casi in cui la ridefinizione dei comprensori comporti un aumento del numero degli ATC, i cacciatori già iscritti all’ATC originario hanno diritto all’iscrizione ad uno degli ATC derivati per suddivisione, e conservano la facoltà di caccia sull’intero territorio dell’ATC originario per la durata della stagione venatoria in corso o successiva.

 

          Art. 25. ATC saturi.

     1. In presenza di comprensori confinanti, i comitati di gestione degli ATC sul cui territorio la densità degli iscritti risulti superiore all’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1, possono attuare con i comitati degli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori.

     2. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 non possono superare, per ogni cacciatore, le venticinque giornate annue, comprensive di eventuali giorni di apertura anticipata.

     3. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 devono prevedere le eventuali quote aggiuntive a carico dei cacciatori che usufruiscono dell’interscambio, nonché le modalità di utilizzazione delle quote stesse.

     4. Negli ATC saturi il comitato di gestione può accogliere ulteriori cacciatori toscani fino ad un massimo del 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

     5. L’ammissione ai sensi del comma 4 ha validità per una sola stagione venatoria e ogni anno può essere ripresentata domanda di ammissione.

 

     Art. 26. Caccia in mobilità dei cacciatori toscani [8]

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti a un massimo di due ATC sul territorio regionale possono esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC della Toscana diversi da quelli a cui sono iscritti senza l’utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30.

2. La caccia al cinghiale in battuta e la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento effettuate ai sensi del comma 1 non agiscono sull’indice di densità di cui all’articolo 17.

3. Ogni cacciatore può acquistare presso l’ATC e previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale esclusi gli ungulati. Il pacchetto è utilizzabile a partire dal 1° ottobre in ATC della Toscana diversi da quelli in cui il cacciatore è iscritto utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30.

4. I proventi derivanti dal pagamento delle quote di cui al comma 3 sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate.

5. Per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30 consente l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità di cui all’articolo 17 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso a un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

6. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

 

     Art. 27. Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali. [9]

     [1. Per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1 ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori iscritti come ATC di residenza venatoria e come secondo ATC. E’ comunque giornalmente garantita la caccia in mobilità ad un numero di cacciatori pari al 5 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in base all’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1.

     2. Le prenotazioni per le forme di caccia alle specie ungulate non agiscono sul parametro di cui al comma 1.

     3. Per la caccia in mobilità alle specie stanziali, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari allo 0,5 per cento degli aventi diritto all’accesso all’ATC.

     4. Il comitato di gestione dell’ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 3 fino al 3 per cento.

     5. Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento è aumentata della differenza fra il numero di cacciatori ammissibili e i cacciatori iscritti all’ATC.]

 

     Art. 28. Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso [10]

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità di cui all’articolo 17 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4, della l.r. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

 

     Art. 29. Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana.

     1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, con il sistema regionale di prenotazione di cui all’articolo 30 e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e le altre regioni, in particolare con quelle confinanti, l’accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al titolo VI.

     2. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all’indice di densità di cui all’articolo 17, comma 1.

     3. La Giunta regionale, nell’ambito degli accordi di cui al comma 1 ed a condizione che questi garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione.

     4. I cacciatori non residenti in Toscana devono richiedere l’attribuzione del codice personale per l’accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30 tramite collegamento informatico all’apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all’aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali [11].

 

     Art. 30. Sistema di prenotazione regionale.

     1. La competente struttura della Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di accesso al sistema regionale per la prenotazione di giornate di caccia in mobilità e lo rende noto con idonee forme di pubblicità.

 

TITOLO III

Allevamento e detenzione di fauna selvatica

 

CAPO I

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

 

     Art. 31. Istituzione degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.

     1. L’istituzione di un allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento è soggetta ad autorizzazione della provincia.

     2. Il titolare di un’impresa agricola istituisce l’allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

     3. Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegato il piano produttivo indicante la localizzazione dell’allevamento, la quantità delle specie allevate, le strutture di dotazione e le tecniche di allevamento.

 

     Art. 32. Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento.

     1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio.

     2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripo- polamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell’articolo 26 della l.r. 3/1994, con tabelle che recano la scritta “Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia”.

     3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una recinzione inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.

     4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento:

     a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.);

     b) deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall’INFS e di seguito indicati:

     1) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/capo;

     2) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/ capo;

     3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

     4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.

     5. L’allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

     6. Il titolare dell’allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati:

     a) il numero di riproduttori e loro origine;

     b) la natalità;

     c) la mortalità;

     d) le cessioni;

     e) gli eventi patologici significativi;

     f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

     7. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 6, lettere b) e c) possono non essere indicati.

 

     Art. 33. Allevamenti di ungulati per fini di ripopolamento.

     1. Tutti i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla provincia e registrati prima della cessione sul registro di cui all’articolo 32, comma 6, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

     2. Negli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati gli impianti sono localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali.

 

     Art. 34. Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento.

     1. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di competenza.

 

CAPO II

Detenzione e allevamento di fauna selvatica

a fini ornamentali ed amatoriali. detenzione e utilizzazione dei richiami vivi

 

     Art. 35. Detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali.

     1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

 

     Art. 36. Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

     1. L’istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

     2. Il titolare di un’impresa agricola istituisce l’allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

     3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati l’elenco delle specie allevate e la sede dell’allevamento.

 

     Art. 37. Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

     1. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali:

     a) non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie allevata;

     b) non possono essere allevate specie ungulate.

     2. Il titolare dell’allevamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati la specie, il sesso, la destinazione e l’utilizzazione dei soggetti prodotti e, in caso di cessione, i nominativi dei destinatari.

 

     Art. 38. Utilizzo delle specie allevate negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

     1. Oltre che per le finalità specifiche dell’allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla azienda USL di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell’ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.

 

     Art. 39. Istituzione di allevamenti di uccelli canori.

     1. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti alla Federazione ornitocoltori italiani (FOI).

     2. L’istituzione di un allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone è soggetto ad autorizzazione della provincia.

     3. Il titolare di un’impresa agricola istituisce l’allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

     4. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati le specie allevate, i soggetti destinati alla riproduzione, la loro provenienza e la sede dell’allevamento.

     5. Il provvedimento di autorizzazione indica il numero di matricola dell’allevatore. Il numero di matricola corrisponde al numero del registro nazionale allevatori (RNA).

 

     Art. 40. Disciplina degli allevamenti di uccelli canori.

     1. Negli allevamenti di uccelli canori tutti i soggetti presenti devono portare alla zampa un anello inamovibile.

     2. L’anello dei soggetti riprodotti nell’allevamento deve avere il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, l’anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto [12].

     3. In caso di vendita dei soggetti allevati, all’acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla provincia. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l’allevatore e una per l’acquirente), deve riportare la specie, il numero di anello, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento.

 

     Art. 41. Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori.

     1. Oltre che per le finalità specifiche dell’allevamento, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, possono essere usati come richiami vivi.

     2. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Toscana possono partecipare anche espositori provenienti da altre regioni o dagli stati dell’Unione europea in possesso di autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

 

     Art. 42. Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

     1. Gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzarsi come richiami vivi, sono soggetti ad autorizzazione della provincia.

     2. Il titolare di un’impresa agricola istituisce l’allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

     3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati la sede dell’allevamento, l’elenco delle specie allevate, il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

     4. Il titolare dell’allevamento deve registrare, entro ventiquattro ore, la nascita, la morte e la cessione dei capi su apposito registro vidimato annualmente dalla provincia. Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere riconsegnato alla provincia per la vidimazione.

     5. In caso di vendita dei soggetti allevati, all’acquirente è rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla provincia. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l’allevatore e una per l’acquirente), deve riportare la specie, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento.

 

     Art. 43. Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l’attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere.

     1. Il trasporto, l’utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l’attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:

     a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

     b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

     c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 40 centimetri.

     2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

 

     Art. 44. Detenzione di uccelli da richiamo.

     1. La detenzione di uccelli da richiamo, sia di cattura che di allevamento, è certificata dalla documentazione in possesso del cacciatore.

     1 bis. Ogni variazione del numero dei soggetti detenuti deve essere comunicata alla provincia entro trenta giorni [13].

 

TITOLO IV

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

 

CAPO I

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

 

     Art. 45. Impianti per la cattura dei richiami vivi.

     1. L’attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Regione.

     2. L’autorizzazione dell’impianto è rilasciata alla provincia richiedente previo parere dell’INFS.

 

     Art. 46. Posizione degli impianti.

     1. Gli impianti di cattura sono collocati preferibilmente in aree soggette a divieto di caccia.

     2. Gli impianti collocati in zone non vietate alla caccia devono avere intorno ad essi una zona di protezione con divieto di caccia di almeno 300 metri. Il divieto deve essere segnalato a cura delle province con l’apposizione di tabelle recanti la scritta: “Provincia di ... – Impianto di cattura - Divieto di caccia”.

     3. In presenza di particolari condizioni ambientali, logistiche e morfologiche che lo consentono, possono essere accordate deroghe al divieto di cui al comma 2, da concordare con l’INFS sulla base di specifiche motivazioni ed idonea documentazione. In ogni caso la zona di protezione non può essere inferiore ai 200 metri dall’impianto.

 

     Art. 47. Tipologia degli impianti di cattura.

     1. Gli impianti di cattura si suddividono in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzontali.

     2. Gli impianti di cattura a reti verticali utilizzano reti a tramaglio o di tipo mist-net.

     3. Gli impianti di cattura a reti orizzontali utilizzano reti semplici e possono essere muniti per il loro funzionamento soltanto di dispositivi a scatto, attivati manualmente o meccanicamente.

     4. Le reti di cui ai commi 2 e 3 devono essere costituite da doppio filo ritorto e avere dimensioni non inferiori a 20 millimetri per l’allodola, non inferiori a 32 millimetri per i turdidi e non inferiori a 50 millimetri per pavoncella e colombaccio. Nel caso di impianti per la cattura contemporanea di uccelli di taglia diversa si utilizza la rete con maglia adatta per la specie più piccola.

 

     Art. 48. Convenzioni per la gestione degli impianti di cattura ed esame di idoneità del personale addetto.

     1. Le province per la gestione degli impianti di cattura possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti che abbiano ottenuto l’idoneità ad esercitare l’attività di cattura dall’INFS.

     2. Le convenzioni sono stipulate sulla base dei protocolli di gestione di cui all’articolo 49 prioritariamente con i proprietari degli impianti.

     3. L’esame di idoneità ad esercitare attività di cattura è effettuato dall’INFS presso la propria sede o presso una sede individuata dalla Regione o dalla provincia e concordata con l’Istituto stesso.

     4. I soggetti interessati a sostenere l’esame di idoneità per la cattura di uccelli a fini di richiamo presentano una domanda entro il 31 dicembre alla provincia in cui intendono operare. La provincia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, trasmette all’INFS le istanze ricevute per la predisposizione del calendario degli esami di idoneità.

 

     Art. 49. Protocolli di gestione. [14]

     1. I protocolli di gestione degli impianti contengono indicazioni di dettaglio, da riportare nelle rispettive schede tecniche predisposte su modello fornito dall’INFS, relative a:

     a) denominazione e localizzazione dell’impianto su cartografia in scala 1:25.000;

     b) tipologia dell’impianto quali il roccolo, la bresciana o bressana, il copertone, il paretaio, la prodina;

     c) struttura dell’impianto fisso o mobile;

     d) tipologia della rete quali tramaglio, mist-net, reti semplici orizzontali;

     e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate;

     f) individuazione su cartografia in scala indicativa 1:100 delle strutture per la stabulazione degli uccelli catturati e degli eventuali alloggiamenti del personale;

     g) indicazione del numero dei richiami vivi utilizzati nell’impianto;

     h) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate in metri lineari; nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni sono calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti sono indicate separatamente le misure delle reti verticali e di quelle orizzontali;

     i) individuazione del personale addetto alla gestione all’impianto;

     j) indicazione del periodo di attività dell’impianto;

     k) eventuali modalità di controllo da parte della provincia e dell’INFS sull’attività dell’impianto;

     l) modalità di disattivazione delle reti alla cessazione giornaliera dell’attività;

     m) inanellamento alla rete degli uccelli catturati con fascette di plastica con sigla e numerazione progressiva.

 

     Art. 50. Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura.

     1. Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è:

     a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali;

     b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 100 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l’attività ad una sola coppia di reti.

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate in caso di specifica autorizzazione da parte dell’INFS [15].

     2. Ogni operatore può gestire più impianti, purché ciò non avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.

     3. Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di venti uccelli di cattura per specie.

     4. Per ogni impianto con strutture a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con più di una coppia di reti, è consentito l’utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unità, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

     5. Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4, che possono essere gestiti da un solo operatore, può essere utilizzato un numero massimo di quaranta richiami, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

 

     Art. 51. Modalità di gestione degli impianti di cattura. [16]

     1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato possono essere concesse previo parere dell’INFS.

     2. L’attività di cattura si svolge da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

     3. Gli operatori addetti all’impianto devono controllare le reti almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse; l’operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l’incolumità dei soggetti catturati.

     4. Gli operatori devono tenere nel casello dell’impianto un raccoglitore contenente:

     a) il registro progressivo giornaliero degli esemplari catturati, ceduti o morti;

     b) il registro del riepilogo giornaliero degli esemplari catturati nel quale sono annotati gli uccelli catturati con indicazione della sigla e del numero riportato nella fascetta di marcatura, gli uccelli catturati deceduti e gli uccelli inanellati ricatturati;

     c) il registro personale cessioni;

     d) il registro dei richiami;

     e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati.

     5. Nel caso di ricattura di uccelli inanellati per lo studio delle migrazioni l’operatore dell’impianto provvede alla lettura della dicitura riportata sull’anello, riportandola su apposito modulo, che invia all’INFS dandone notizia alla provincia. Effettuate le rilevazioni i soggetti sono liberati.

     6. I richiami utilizzati nell’impianto non possono essere accecati, mutilati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati.

     7. La struttura e la gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati devono essere idonee ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie quali ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica.

 

     Art. 52. Contingente catturabile a fini di richiamo.

     1. La competente struttura della Giunta regionale, previo parere dell’INFS e sulla base delle liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cui all’articolo 53, comma 9, stabilisce annualmente il contingente catturabile suddiviso per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo fra le varie province sulla base del numero e delle tipologie degli impianti autorizzati.

     2. L’attività di cattura è interrotta al raggiungimento del quantitativo stabilito per ogni singola specie.

 

     Art. 53. Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo.

     1. Tutti i soggetti catturati devono essere registrati subito dopo la cattura e, comunque, prima di essere trasferiti.

     2. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo è vietata.

     3. I richiami di cattura possono essere ceduti con le modalità indicate nei commi 6, 7 e 8.

     4. Le richieste dei richiami vivi di cattura, comprese quelle relative a soggetti da sostituire perché non idonei, conformi al modello-tipo predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, sono presentate dai cacciatori alla provincia di residenza entro il 20 maggio di ogni anno.

     5. Le richieste di cui al comma 4 hanno validità annuale e possono essere ripresentate negli anni successivi.

     6. La provincia predispone, entro il 31 maggio di ogni anno, liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi, accordando, in ogni caso, priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l’esercizio venatorio in via esclusiva da appostamento fisso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994.

     7. La cessione avviene previo versamento su apposito conto corrente intestato alla provincia dell’importo fissato annualmente per ciascuna specie dalla struttura competente della Giunta regionale.

     8. La cessione dei soggetti catturati è di norma effettuata presso il luogo di stabulazione degli impianti di cattura dalle ore diciotto alle ore venti; comunque ed in via eccezionale non prima delle ore quindici, ad opera dell’operatore.

     9. Entro il 31 maggio di ogni anno la provincia trasmette copia delle liste di cui al comma 6 alla competente struttura della Giunta regionale per la determinazione del contingente di uccelli da catturare.

 

     Art. 54. Comodato e cessione dei richiami di cattura.

     1. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori.

     2. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l’attività venatoria, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

     3. Nei casi di cui al comma 2, se la cessione riguarda uccelli di cattura, i nuovi detentori danno comunicazione alla provincia entro dieci giorni.

 

     Art. 55. Relazione della provincia sulla gestione degli impianti di cattura.

     1. Al termine della stagione di cattura la provincia, sulla scorta dei dati risultanti dai registri forniti con apposita nota dal titolare della convenzione, redige una relazione sull’attività svolta da ogni singolo impianto e la invia all’INFS e alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Nella relazione sono indicati:

     a) la denominazione dell’impianto;

     b) il periodo di apertura dell’impianto;

     c) il numero di giornate effettive di attività dell’impianto;

     d) il quantitativo delle catture previste per ciascun impianto, suddiviso per specie;

     e) il quantitativo delle catture effettuate in ciascun impianto, suddiviso per specie;

     f) il numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso per specie;

     g) il numero di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate;

     h) i controlli effettuati ed eventuali infrazioni rilevate;

     i) la data dell’eventuale chiusura anticipata dell’impianto e le relative motivazioni;

     j) altre informazioni giudicate rilevanti o richieste dalla Regione, anche a fini statistici.

 

     Art. 56. Rimborso delle spese di gestione degli impianti di cattura ai titolari delle convenzioni.

     1. La provincia provvede a rimborsare ai titolari delle convenzioni le spese di gestione dell’impianto.

     2. Il rimborso è onnicomprensivo ed è pari al corrispettivo dell’importo delle quote di cessione dei soggetti catturati e consegnati.

 

     Art. 57. Vigilanza sull’attività negli impianti di cattura.

     1. Alla vigilanza sulle attività negli impianti di cattura provvedono i soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.

 

TITOLO V

Appostamenti

 

CAPO I

Appostamenti

 

     Art. 58. Appostamenti fissi. [17]

     1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un’apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.

     2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

     3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

     a) appostamento fisso alla minuta selvaggina costituito da un capanno di norma collocato a terra;

     b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

     c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento;

     d) appostamento fisso per trampolieri costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.

 

     Art. 59. Appostamenti temporanei.

     1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

     2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.

     3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

     4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

     5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

 

     Art. 60. Zone di impianto degli appostamenti.

     1. Le province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

     2. Le province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58 e 59 per la caccia alla selvaggina migratoria.

     3. Agli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, e comunque fino al termine della fruizione continuativa da parte di un unico titolare di autorizzazione, quanto indicato al comma 1 [18].

 

     Art. 61. Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina. [19]

     1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta selvaggina devono essere rispettate le seguenti distanze:

     a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;

     b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;

     c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;

     d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.“

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare . no a 200 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

 

     Art. 62. Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci. [20]

     1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci devono essere rispettate le seguenti distanze:

     a) 200 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina;

     b) 200 metri da appostamenti fissi per trampolieri;

     c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;

     d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare . no a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

     3. Le province possono autorizzare l’impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal capanno principale.

 

     Art. 63. Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

     1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri deve essere rispettata la distanza di 1.000 metri dagli appostamenti fissi di qualsiasi tipo.

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può, per la gestione di particolari territori, ridurre la distanza di cui al comma 1 a 400 metri.

     3. Nelle aree allagate artificialmente, le province possono autorizzare, oltre all’appostamento principale, la costruzione di due capanni complementari. Nelle aree allagate superiori a 5 ettari possono essere autorizzati fino a quattro capanni complementari.

     4. I capanni complementari possono essere collocati a distanza non inferiore a 80 metri dall’appostamento principale o da altri capanni complementari.

     5. La presenza dell’acqua all’interno dei laghi artificiali deve essere assicurata per almeno dieci mesi all’anno, fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale e provvedimenti di enti territoriali che ne impongano il prosciugamento.

     6. Nei laghi artificiali e nelle altre aree allagate artificialmente è vietata qualsiasi predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati, ad eccezione degli argini di contenimento dell’acqua.

 

     Art. 64. Distanze dagli appostamenti fissi per trampolieri. [21]

     1. Gli appostamenti fissi per trampolieri non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso.

 

     Art. 65. Distanze dagli appostamenti temporanei. [22]

     1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono rispettare le seguenti distanze:

     a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può ridurre tale distanza . no a 50 metri;

     b) 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, salvo quanto disposto all’articolo 75, comma 1 e 2;

     c) 100 metri da appostamenti fissi ai trampolieri, salvo quanto disposto all’articolo 75, comma 1 e 2;

     d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso in cui nell’appostamento temporaneo vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è di 200 metri;

     e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

 

     Art. 66. Norme generali sulle distanze degli appostamenti.

     1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 sono misurate, ridotte all’orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.

     2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

     3. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 non si applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 67. Distanze degli appostamenti da istituti faunistici.

     1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia.

     2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.

     3. Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

     4. Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

     5. La distanza di cui al comma 1 non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

 

     Art. 68. Autorizzazioni per gli appostamenti fissi. [23]

     1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della provincia.

     2. Nella richiesta di autorizzazione deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento.

     3. Le province autorizzano appostamenti fissi di cui all’articolo 58 in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990.

     4. Le province rilasciano prioritariamente l’autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

     5. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari o iscritti nell’elenco dei frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell’ ATC di residenza venatoria o nel secondo ATC.

     6. L’autorizzazione all’appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.

     7. Il titolare deve esporre all’interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia n....”.

     8. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori dell’appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla provincia competente.

     9. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.

 

     Art. 69. Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla “minuta selvaggina”. [24]

     [1. Possono richiedere l’autorizzazione per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 58, comma 3, lettera a) i soggetti che hanno optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994.

     2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

     a) il consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo. Nel consenso devono essere indicati il comune, il foglio e la particella di ubicazione;

     b) l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

     c) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, illustrante il punto nel quale viene collocato il capanno principale e i punti nei quali vengono collocati gli eventuali capanni complementari;

     d) l’eventuale elenco dei frequentatori dell’appostamento;

     e) la documentazione attestante l’effettuazione dell’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994.

     3. Le province rilasciano prioritariamente l’autorizzazione agli ultrasessantenni ed ai disabili.]

 

     Art. 70. Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi. [25]

     [1. La provincia rilascia le autorizzazioni relative agli appostamenti fissi per colombacci o per palmipedi e trampolieri con l’uso di richiami vivi fino al raggiungimento del 70 per cento del numero di appostamenti disponibili.

     2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 69, comma 2, lettere a), b), c) e d).]

 

     Art. 71. Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi. [26]

     [1. L’autorizzazione all’appostamento fisso senza richiami vivi è richiesta dai cacciatori iscritti all’ATC in cui è collocato l’appostamento.

     2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

     a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;

     b) consenso dell’ATC in cui è collocato l’appostamento;

     c) ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

     d) planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, in cui è evidenziato il punto nel quale viene collocato l’appostamento.]

 

     Art. 72. Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi. [27]

     1. L’autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data di rilascio ed è soggetta a convalida annuale. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validità l’interessato può chiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

     2. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, convalidare l’autorizzazione presso la provincia.

     3. Le autorizzazioni per l’appostamento fisso decadono:

     a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

     b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all’articolo 68;

     c) in caso di mancata convalida annuale.

     4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

 

     Art. 73. Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni.

     1. Le richieste di nuove collocazioni o di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla provincia nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio di ogni anno [28].

     2. Entro il 30 aprile la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.

     3. Le nuove collocazioni possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo.

 

     Art. 74. Dismissione di appostamento fisso.

     1. In caso di cessazione dell’attività, di decadenza o revoca dell’autorizzazione, tutti i capanni e le strutture aggiuntive devono essere smantellate entro sessanta giorni a cura del titolare dell’autorizzazione.

     2. Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dalla provincia per due anni.

 

     Art. 75. Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti. [29]

     1. Nel raggio di 200 metri da appostamenti alla minuta selvaggina o per trampolieri il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

     2. Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell’appostamento conformi a quanto previsto all’articolo 26 della l.r. 3/1994.

     3. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso alla minuta selvaggina o per trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all’uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile per un raggio di 50 metri dal capanno, purché si tratti comunque di aree soggetta a caccia programmata.

     4. La caccia vagante e l’allenamento dei cani sono vietati ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali ovvero 100 metri dal centro del capanno, dagli appostamenti per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato per la per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994. E’ vietato altresì l’abbattimento di selvaggina stanziale in tutta l’area interessata dall’appostamento.

     5. Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall’articolo 26 della l.r. 3/1994.

     6. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso a palmipedi e trampolieri e i cacciatori da lui autorizzati all’uso dello stesso possono procedere all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento dei laghi artificiali al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile.

 

     Art. 76. Accesso all’interno degli appostamenti fissi. [30]

     1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica alla provincia competente per territorio l’elenco dei frequentatori dell’appostamento.

     2. Oltre che ai cacciatori inseriti nell’elenco di cui al comma 1, il titolare di autorizzazione per l’appostamento fisso può consentire l’utilizzazione dell’impianto anche a cacciatori non inseriti nell’elenco suddetto. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell’appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.

     3. L’accesso con armi proprie da caccia all’interno degli appostamenti fissi di cui all’articolo 58, comma 3, lettere a) e d) è consentito al titolare, agli iscritti nell’elenco dei frequentatori e, solo in presenza del titolare, ad altri cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c).

     4. I cacciatori che hanno fatto l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all’articolo 58.

 

     Art. 77. Uso di richiami negli appostamenti. [31]

     1. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie.

     2. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici uccelli, di cui non più di dieci uccelli di cattura.

     3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi per trampolieri e palmipedi e trampolieri nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

     4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.

     5. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le quindici unità per l’intero impianto.

 

     Art. 78. Catasto degli appostamenti fissi.

     1. Per finalità statistiche le province realizzano, su cartografia in scala 1:25.000, il catasto degli appostamenti fissi e un archivio delle relative autorizzazioni, da inviare ogni anno alla Regione.

 

     Art. 79. Tassa di concessione regionale.

     1. Sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale gli appostamenti di cui all’articolo 58 e ciascuno dei capanni complementari.

 

TITOLO VI

Gestione faunistico-venatoria e modalità di prelievo degli ungulati

 

CAPO I

Gestione faunistico-venatoria degli ungulati

 

     Art. 80. Densità agricolo forestale sostenibile [32]

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994.

2. Per densità agricolo forestale sostenibile a livello locale deve intendersi la massima densità interspecifica raggiungibile dalle popolazioni di ungulati tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

 

     Art. 81. Delimitazione dei territori vocati, dei distretti di gestione e delle zone di caccia.

     1. Per la gestione degli ungulati la provincia, sentiti gli ATC, individua nel piano faunistico-venatorio provinciale i territori vocati.

     2. Le superfici per la gestione del cinghiale devono essere ricomprese entro la delimitazione individuata nel piano faunistico-venatorio regionale.

     3. La gestione degli ungulati è effettuata a livello territoriale in unità minime di gestione, denominate distretti di gestione, definite dal comitato di gestione dell’ATC.

     4. Per la caccia al cinghiale il comitato di gestione, sentiti i cacciatori di cinghiale iscritti all’ATC, individua, per ogni distretto, zone di caccia o aree di battuta. Negli ATC confinanti ove i confini amministrativi non consentono l’individuazione adeguata delle aree di battuta, i comitati di gestione possono accordarsi per regolamentarne l’utilizzazione e la gestione.

 

          Art. 81 bis. Territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati [33]

1. Nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati la provincia adotta forme di gestione non conservative delle specie ungulate tendenti all’eradicazione e provvede alle necessarie azioni per la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvaguardia della piccola selvaggina.

2. La provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, predispone specifici programmi di intervento da attuare in ogni periodo dell’anno e per l’ attuazione può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi, dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994. I programmi di intervento fissano i tempi, le modalità, gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica.

3. I programmi di intervento per i territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994.

4. Nel caso in cui la provincia provveda all’attuazione dei programmi di intervento su cervidi e bovidi avvalendosi dei cacciatori di cui al comma 2 deve essere riconosciuta priorità a coloro che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.

 

     Art. 82. Compiti del comitato di gestione dell’ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

     1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell’ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) redige il piano di gestione di cui all’articolo 83, sulla base delle indicazioni della provincia;

     b) organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni;

     c) individua un responsabile per ciascun distretto di gestione;

     d) assegna ad ogni distretto di gestione un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in battuta al cinghiale e ripartisce fra loro i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie;

     e) individua modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi, nel rispetto della normativa vigente;

     f) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori non iscritti;

     g) cura l’allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale l’organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;

     h) redige e invia alla provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività di gestione svolte.

 

     Art. 83. Piano di gestione degli ungulati.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC, sentiti i responsabili dei distretti di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c) e le organizzazioni professionali agricole di zona, redige il piano di gestione annuale e lo invia, entro il 15 maggio di ogni anno, alla provincia. Il piano di gestione comprende:

     a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;

     b) gli interventi per la prevenzione dei danni;

     c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.

     2. Il piano di gestione fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso.

     3. Per la realizzazione del piano di gestione può essere stabilito un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

     4. Il piano di gestione deve garantire il raggiungimento e il mantenimento della densità fissata ai sensi dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 [34].

     5. [A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 nei distretti che non hanno raggiunto la densità fissata ai sensi dell’articolo 80, commi 3, 4 e 5 per la specie cinghiale, sono revocate le assegnazioni alle squadre. La provincia organizza interventi di contenimento della specie . no al raggiungimento della densità fissata] [35].

 

     Art. 84. Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie [36]

1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di gestione degli ungulati sono attuate dal titolare dell’autorizzazione secondo specifici piani di abbattimento approvati dalla provincia entro il 15 luglio di ogni anno.

2. Nelle aziende agrituristico venatorie la provincia, previa intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle densità di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 e da attuare nel corso della stagione venatoria.

3. I censimenti delle popolazioni di ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie sono svolti con il controllo della provincia, che indica tempi e metodi per il coordinamento delle relative operazioni con analoghe iniziative attuate dall’ATC contiguo all’azienda.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:

a) cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a);

b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre regioni d’Italia.

5. I cervidi e i bovidi abbattuti all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie devono essere registrati e bollati con contrassegni numerati.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera b).

 

     Art. 85. Piani straordinari di gestione e controllo delle popolazioni di ungulati [37]

1. Qualora le forme ordinarie di gestione non consentano di raggiungere o mantenere le densità sostenibili ai sensi dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 per ciascuna specie di ungulati, in relazione al territorio ed ai singoli distretti, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e/o ai boschi, le province approvano piani straordinari di gestione e/o specifici provvedimenti di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.

2. I piani straordinari di gestione sono approvati entro trenta giorni dal momento dell’accertamento dei presupposti di cui al comma 1, devono essere adeguati a garantire l’effettivo perseguimento delle finalità programmate ed indicare modalità e tempi per la realizzazione.

3. La provincia può autorizzare i proprietari o i conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio ad effettuare direttamente gli abbattimenti, indicando le necessarie modalità operative.

4. Negli istituti di cui all’articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c) e d) i piani straordinari di gestione e/o gli specifici provvedimenti di controllo:

a) sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio, dagli agenti previsti dall’ articolo 51 della l.r. 3/1994 e dai cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994;

b) hanno l’obiettivo, nelle zone di ripopolamento e cattura, della totale eliminazione del cinghiale.

5. Nelle aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e nelle aree per l’addestramento dei cani gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal titolare dell’autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994. Qualora gli interventi di controllo non siano stati realizzati entro i termini previsti dall’autorizzazione provinciale, la provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata.

6. Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dalla provincia direttamente qualora l’ente gestore sia inadempiente oppure in caso in cui le forme ordinarie di gestione non consentano il raggiungimento o il mantenimento delle densità sostenibili.

7. Per l’attuazione dei piani straordinari di gestione e/o degli specifici provvedimenti di controllo delle popolazioni di cervidi e bovidi, qualora la provincia intenda avvalersi dei soggetti di cui all’ articolo 37, comma 4, della l.r 3/1994, deve autorizzare in via prioritaria i cacciatori che hanno optato ai sensi dell’ articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.

 

          Art. 85 bis. Potere sostitutivo [38]

1. Qualora la provincia non adotti i provvedimenti di cui all’articolo 85 la competente struttura della Giunta regionale diffida la provincia a provvedere entro trenta giorni. 2. In caso di inadempienza la Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

     Art. 86. Ripopolamenti, immissioni e detenzione.

     1. L’immissione di ungulati nel territorio regionale può avvenire, sentito l’ATC, esclusivamente su autorizzazione motivata della provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale.

     2. La detenzione di ungulati è consentita, nell’ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi:

     a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della l.r. 3/1994;

     b) aree per l’addestramento dei cani di cui all’articolo 24 della l.r.3/1994. In tali aree i recinti adibiti all’addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi possono essere autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari;

     c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994; in queste aree è consentito anche l’abbattimento dei capi eventualmente riprodotti.

 

CAPO II

Caccia al cinghiale e prelievo selettivo degli altri ungulati

 

     Art. 87. Requisiti per l’esercizio della caccia agli ungulati.

     1. Il comitato di gestione dell’ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di:

     a) cacciatori di cervidi e bovidi, muniti di attestato conseguito presso la provincia a seguito di superamento di esame;

     b) cacciatori di cinghiali in qualità di:

     1) cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, comma 7 della l.r. 3/1994;

     2) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, anche se provenienti da altre regioni;

     3) cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), in possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta;

     c) guardiacaccia di aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie in possesso del decreto da almeno un anno;

     d) conduttori di cani da traccia abilitati dalla provincia mediante appositi corsi. [39]

     2. L’attestato di cui al comma 1, lettera b), numero 3) non può essere rilasciato ai cacciatori provenienti da altre regioni.

     3. Gli attestati di cui al comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale.

     4. I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1, lettera a), e ai corsi di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e lettera c) sono stabiliti dalla provincia, sentito l’INFS e l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) per i corsi di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 88. Recupero dei capi feriti.

     1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC può istituire forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c).

     2. Il conduttore del cane da traccia può, durante l’effettuazione delle operazioni di recupero, utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

     3. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall’Associazione nazionale cani da traccia, dalle associazioni venatorie o dall’ENCI.

     4. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.

 

     Art. 89. Controlli sui capi abbattuti.

     1. Oltre a quanto previsto negli articoli 90 e 91 per il controllo dei capi abbattuti, le province stabiliscono forme, modi e tempi.

     2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta del comitato di gestione dell’ATC, il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

 

     Art. 90. Caccia di selezione a cervidi e bovidi.

     1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata dai cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, istituito presso ogni provincia.

     1 bis. I cacciatori che non hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3 lettera d), della l.r. 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo [40].

     2. La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani e con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.

     3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati dando priorità a coloro che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’ articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. Il distretto non può essere considerato saturo finché il numero dei cacciatori assegnati non è pari alla metà dei capi da abbattere [41].

     4. Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all’ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato [42].

     5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.

     5 bis. Le province possono disciplinare la caccia di selezione con l’uso dell’arco [43].

     6. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dal comitato di gestione, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

     7. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare al comitato di gestione la scheda di abbattimento. La scheda, rilasciata dal comitato di gestione, deve essere compilata per ciascun capo abbattuto.

     8. Per la gestione faunistico-venatoria di popolazioni di cervo che interessano più regioni, la Regione può disciplinare il prelievo, d’intesa con le regioni confinanti.

 

     Art. 91. Caccia al cinghiale.

     1. La caccia al cinghiale è esercitata in battuta salvo quanto previsto all’articolo 84, comma 4.

     2. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta sono stabiliti dal comitato di gestione dell’ATC, tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia.

     3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera b) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale istituito presso ogni provincia.

     4. La caccia in battuta al cinghiale si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno quaranta iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale, istituito presso ogni provincia ed all’ATC. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana.

     5. Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto iscritti alla squadra. A partire dalla stagione venatoria 2006/2007, nei distretti dove non viene realizzato il piano di gestione annuale di cui all’articolo 83, comma 1, le squadre sono composte da almeno sessanta iscritti e il numero minimo dei partecipanti alle battute è venticinque. Il parametro minimo di partecipanti per effettuare le battute può essere raggiunto anche con la presenza di cacciatori ospiti in possesso dell’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. La provincia in caso di mancata collaborazione delle squadre agli interventi di prevenzione dei danni può sospenderle dall’attività [44].

     6. Le province, sentiti i comitati di gestione degli ATC, possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre e il numero dei partecipanti alle battute.

     7. Le province, constatata tramite l’ATC l’impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono chiedere alla Giunta regionale deroghe per la diminuzione del numero minimo.

     8. Alle battute di caccia al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera b), non iscritti alla squadra.

     9. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre comunicano all’ATC l’elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il nominativo del responsabile delle battute.

     10. Il comitato di gestione dell’ATC assegna le aree di battuta alle squadre di cui al comma 4. Le assegnazioni sono fatte a rotazione programmata, decisa all’unanimità fra i responsabili delle battute; qualora non si raggiunga l’unanimità le assegnazioni sono fatte giornalmente per sorteggio entro le ore otto di ogni giornata di caccia alla presenza dei responsabili delle battute.

     11. Il comitato di gestione può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre, previo accordo dei tre quarti della media annuale dei cacciatori partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. A partire dalla stagione venatoria 2004-2005 l’assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel distretto interessato non venga realizzato il piano di gestione annuale di cui al comma 5 o nel caso in cui le domande di indennizzo e l’ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti rispetto alla situazione dell’anno precedente [45].

     12. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:

     a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;

     b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne;

     c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;

     d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio di ogni stagione venatoria, alla provincia ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia.

     13. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.

     14. Il responsabile della battuta deve compilare, prima dell’inizio della battuta, la scheda delle presenze, e a fine battuta la scheda di abbattimento. Le schede rilasciate dall’ATC devono essere inviate entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia al comitato di gestione dell’ATC.

 

     Art. 92. Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale. [46]

     [1. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la provincia dispone, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, le azioni per l’eliminazione del cinghiale, al fine di prevenire i danni alla produzione agricola e per la salvaguardia della piccola selvaggina.

     2. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la provincia, al fine di ottimizzare i risultati, può sostituire la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.

     3. La provincia, sentite le organizzazioni agricole e le associazioni venatorie, predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano di intervento annuale per il territorio non vocato, affidandone la realizzazione agli ATC. Il piano fissa i tempi, le modalità, compresi eventuali abbattimenti in forma singola, gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica. Il piano di intervento è trasmesso alla competente struttura della Giunta regionale.

     4. Per l’attuazione del piano, l’ATC si avvale in via prioritaria dei cacciatori che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. Può inoltre avvalersi dei cacciatori di selezione e di altri cacciatori, anche in forma singola, che danno la propria disponibilità per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive [47].

     5. Qualora l’ATC non provveda all’attuazione del piano o non raggiunga gli obiettivi minimi fissati, la provincia provvede direttamente agli interventi.

     6. Al di fuori della stagione venatoria la provincia attua azioni volte alla eliminazione del cinghiale, avvalendosi delle figure previste dall’articolo 37 della l.r. 3/1994 e chiamando a collaborare, se del caso, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofo, privilegiando quelli che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 [48].

     7. I proprietari o i conduttori di fondo possono richiedere alla provincia di organizzare specifici abbattimenti. Qualora la provincia non organizzi gli abbattimenti entro cinque giorni dalla richiesta, le azioni sono attuate dai proprietari o conduttori di fondi, avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994.]

 

     Art. 93. Commissione regionale.

     1. La Giunta regionale istituisce una commissione per la verifica della gestione degli ungulati.

     2. La commissione è composta da un rappresentante della Regione con funzioni di presidente, un rappresentante di ogni provincia, un rappresentante di ogni ATC e un rappresentante per ogni organizzazione agricola e per ogni associazione venatoria riconosciute a livello regionale.

     3. I rappresentanti delle province e degli ATC partecipano ai lavori della commissione quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano i territori di loro competenza.

     4. In caso di accertate inadempienze da parte delle province e degli ATC, la commissione propone alla Giunta regionale gli interventi necessari.

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie [49]

 

CAPO I

Norme finali e transitorie [50]

 

     Art. 94. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

     a) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 1 (Regolamento degli appostamenti);

     b) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 2 (Regolamento per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio venatorio);

     c) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 3 (Regolamento per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento);

     d) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 4 (Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo);

     e) regolamento regionale 22 marzo 1995, n. 9 (Regolamento per la detenzione e l’allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione dei richiami vivi);

     f) regolamento regionale 16 agosto 1995, n. 11 (Regolamento 21 febbraio 1995, n. 1, concernente “Regolamento degli appostamenti” e regolamento 22 maggio 1995, n. 9, concernente “Regolamento per la detenzione e l’allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e ornamentali e per l’utilizzo dei richiami vivi”. Modifiche);

     g) regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia);

     h) regolamento regionale 15 luglio 1996, n. 4 (Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati);

     i) regolamento regionale 15 novembre 1996, n. 9 (Modifiche al regolamento 21 febbraio 1995, n. 1, “Regolamento degli appostamenti” e al regolamento 27 febbraio 1995, n. 9 “Regolamento per la detenzione e l’allevamento della fauna selvatica ai fini ornamentali e amatoriali e per l’utilizzazione dei richiami vivi”, già modificato con regol. reg. 11/1995);

     j) regolamento regionale 16 ottobre 1997, n. 7 (Regolamento 21 febbraio 1995, n. 4 “Regolamento per la caccia degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo”- Modifiche e integrazioni);

     k) regolamento regionale 26 marzo 1998, n. 1 (Utilizzo delle gabbie per la detenzione di uccelli da richiamo per attività venatoria. Modifiche ed integrazioni al regol. reg. 9/1995);

     l) regolamento regionale 8 aprile 1998, n. 2 (Modifiche al regolamento 3 maggio 1996, n. 3 concernente “Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione”);

     m) regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 1 (Modifica al regolamento 3 maggio 1996 n. 3 concernente “Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione”);

     n) decreto del presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 47/R (Regolamento 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica).

 

     Art. 95. Norme che rimangono in vigore.

     1. Le norme del regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco-Emiliano) restano in vigore.

 

     Art. 95 bis. Norme transitorie. [51]

     1. La validità di tutte le autorizzazioni per gli appostamenti fissi senza richiami vivi in essere all’entrata in vigore del presente regolamento cessa il 1° febbraio 2007.

     2. Ferme restando le distanze esistenti, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento può essere richiesta la variazione di tipologia da appostamento fisso alla minuta selvaggina a appostamento fisso per trampolieri.”

     3. Le province possono rilasciare l’autorizzazione di appostamento fisso in deroga all’articolo 73, commi 1 e 2, ai cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 116 del D.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[10] Articolo modificato dall'art. 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R e così sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[12] Comma così sostituito dall’art. 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[13] Comma inserito dall’art. 6 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 7 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[15] Comma inserito dall’art. 8 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[18] Comma così modificato dall’art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 13 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 15 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[24] Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[25] Articolo abrogato dall’art. 18 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[26] Articolo abrogato dall’art. 19 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 20 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[28] Comma così sostituito dall’art. 21 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[30] Articolo così sostituito dall’art. 23 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[33] Articolo inserito dall'art. 8 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[34] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[35] Comma sostituito dall’art. 25 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R e abrogato dall'art. 9 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[38] Articolo inserito dall'art. 12 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[39] Comma così sostituito dall’art. 28 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[40] Comma inserito dall’art. 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[41] Comma già sostituito dall’art. 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[42] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[43] Comma inserito dall'art. 13 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[44] Comma così sostituito dall’art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[45] Comma così sostituito dall’art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[46] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

[47] Comma così sostituito dall’art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[48] Comma così sostituito dall’art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[49] Rubrica così sostituita dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[50] Rubrica così sostituita dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.

[51] Articolo inserito dall’art. 33 del D.P.G.R. 29 luglio 2005, n. 48/R.