§ 5.5.94 - D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.
Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:12/08/2010
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 2.  Abrogazione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 4.  Abrogazione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 28 del d.pg.r. 13/R/2004
Art. 6.  Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 80 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 81 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 9.  Modifiche all’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 85 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 13.  Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 14.  Abrogazione dell’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004
Art. 15.  Norma transitoria


§ 5.5.94 - D.P.G.R. 12 agosto 2010, n. 48/R.

Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

(B.U. 17 agosto 2010, n. 38)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ”Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2010, n. 670;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 luglio 2010;

Visto il parere del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 770;

 

considerato quanto segue

 

1.al fine di dare attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");approvate con la l.r. 2/2010, si inseriscono regole inerenti le modalità di accesso agli ambiti territoriali, la mobilità venatoria e la gestione degli ungulati sul territorio regionale;

2.a seguito dell’ eliminazione nella l.r. 3/1994 del limite di iscrizione a due soli ATC, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo limite numerico. Oltre che all’ATC di residenza venatoria, il cacciatore residente in Toscana potrà dunque richiedere l’iscrizione ad ulteriori ATC nel rispetto dell’indice di densità venatoria previsto. L’iscrizione è accordata dal comitato di gestione dell’ATC stesso e confermata con il pagamento della quota stabilita;

3.per quanto riguarda la mobilità venatoria sul territorio regionale si prevede che dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti a un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti. Si prevede inoltre la possibilità di acquistare presso l’ATC e previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale fatta eccezione per gli ungulati;

4.per l’applicazione dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994, si specificano le norme e le modalità gestionali funzionali al raggiungimento e al mantenimento delle densità sostenibili di ungulati definite dalle province, si dettaglia la normativa relativa ai piani straordinari di gestione e al potere sostitutivo; 5.in attuazione del principio della gestione degli ungulati su tutto il territorio regionale previsto all’articolo 28 bis, comma 1, della l.r. 3/1994 si provvede a disciplinare la gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico venatorie e nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati;

si approva il presente regolamento

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 20 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Ulteriori ATC e modalità di iscrizione

1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è accordata dal comitato di gestione, previa domanda e subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità di cui all’articolo 17.

3. L’iscrizione avviene con le modalità e i criteri previsti per l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria di cui all’articolo 19, comma 2. Per la stagione venatoria 2010/2011, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, la graduatoria delle domande accolte è redatta sulla base della data di presentazione delle domande stesse.

4. Nel caso in cui l’ATC risulti saturo in riferimento all’indice di densità di cui all’articolo 17, il comitato di gestione può accogliere le domande di iscrizione per l’esercizio in via esclusiva della caccia al cinghiale in battuta o della caccia di selezione.

5. L’iscrizione all’ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con bollettino postale prestampato oppure con bollettino non prestampato vidimato dall’ATC.

6. Le giornate di caccia effettuate negli ulteriori ATC sono annotate sul tesserino venatorio negli appositi spazi.”.

 

     Art. 2. Abrogazione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 21 del d.pg.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 26

Caccia in mobilità dei cacciatori toscani

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti a un massimo di due ATC sul territorio regionale possono esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC della Toscana diversi da quelli a cui sono iscritti senza l’utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30.

2. La caccia al cinghiale in battuta e la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento effettuate ai sensi del comma 1 non agiscono sull’indice di densità di cui all’articolo 17.

3. Ogni cacciatore può acquistare presso l’ATC e previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale esclusi gli ungulati. Il pacchetto è utilizzabile a partire dal 1° ottobre in ATC della Toscana diversi da quelli in cui il cacciatore è iscritto utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30.

4. I proventi derivanti dal pagamento delle quote di cui al comma 3 sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate.

5. Per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30 consente l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità di cui all’articolo 17 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso a un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

6. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.”.

 

     Art. 4. Abrogazione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 27 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 28 del d.pg.r. 13/R/2004

1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 28

Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità di cui all’articolo 17 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4, della l.r. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. Il comma 4 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“4. I cacciatori non residenti in Toscana devono richiedere l’attribuzione del codice personale per l’accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all’articolo 30 tramite collegamento informatico all’apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all’aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali.”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 80 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 80 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 80

Densità agricolo forestale sostenibile

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994.

2. Per densità agricolo forestale sostenibile a livello locale deve intendersi la massima densità interspecifica raggiungibile dalle popolazioni di ungulati tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.”.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 81 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

1. Dopo l’articolo 81 del d.p.g.r. 13/R/2004 è inserito il seguente:

 

“Art. 81 bis. Territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati

1. Nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati la provincia adotta forme di gestione non conservative delle specie ungulate tendenti all’eradicazione e provvede alle necessarie azioni per la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvaguardia della piccola selvaggina.

2. La provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, predispone specifici programmi di intervento da attuare in ogni periodo dell’anno e per l’ attuazione può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi, dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994. I programmi di intervento fissano i tempi, le modalità, gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica.

3. I programmi di intervento per i territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994.

4. Nel caso in cui la provincia provveda all’attuazione dei programmi di intervento su cervidi e bovidi avvalendosi dei cacciatori di cui al comma 2 deve essere riconosciuta priorità a coloro che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. Il comma 4 dell’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“4. Il piano di gestione deve garantire il raggiungimento e il mantenimento della densità fissata ai sensi dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 83 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 84 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 84

Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie

1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di gestione degli ungulati sono attuate dal titolare dell’autorizzazione secondo specifici piani di abbattimento approvati dalla provincia entro il 15 luglio di ogni anno.

2. Nelle aziende agrituristico venatorie la provincia, previa intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle densità di cui all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 e da attuare nel corso della stagione venatoria.

3. I censimenti delle popolazioni di ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie sono svolti con il controllo della provincia, che indica tempi e metodi per il coordinamento delle relative operazioni con analoghe iniziative attuate dall’ATC contiguo all’azienda.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:

a) cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a);

b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre regioni d’Italia.

5. I cervidi e i bovidi abbattuti all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie devono essere registrati e bollati con contrassegni numerati.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera b).”.

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 85

Piani straordinari di gestione e controllo delle popolazioni di ungulati

1. Qualora le forme ordinarie di gestione non consentano di raggiungere o mantenere le densità sostenibili ai sensi dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 per ciascuna specie di ungulati, in relazione al territorio ed ai singoli distretti, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e/o ai boschi, le province approvano piani straordinari di gestione e/o specifici provvedimenti di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.

2. I piani straordinari di gestione sono approvati entro trenta giorni dal momento dell’accertamento dei presupposti di cui al comma 1, devono essere adeguati a garantire l’effettivo perseguimento delle finalità programmate ed indicare modalità e tempi per la realizzazione.

3. La provincia può autorizzare i proprietari o i conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio ad effettuare direttamente gli abbattimenti, indicando le necessarie modalità operative.

4. Negli istituti di cui all’articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c) e d) i piani straordinari di gestione e/o gli specifici provvedimenti di controllo:

a) sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio, dagli agenti previsti dall’ articolo 51 della l.r. 3/1994 e dai cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994;

b) hanno l’obiettivo, nelle zone di ripopolamento e cattura, della totale eliminazione del cinghiale.

5. Nelle aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e nelle aree per l’addestramento dei cani gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal titolare dell’autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994. Qualora gli interventi di controllo non siano stati realizzati entro i termini previsti dall’autorizzazione provinciale, la provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata.

6. Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dalla provincia direttamente qualora l’ente gestore sia inadempiente oppure in caso in cui le forme ordinarie di gestione non consentano il raggiungimento o il mantenimento delle densità sostenibili.

7. Per l’attuazione dei piani straordinari di gestione e/o degli specifici provvedimenti di controllo delle popolazioni di cervidi e bovidi, qualora la provincia intenda avvalersi dei soggetti di cui all’ articolo 37, comma 4, della l.r 3/1994, deve autorizzare in via prioritaria i cacciatori che hanno optato ai sensi dell’ articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 85 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004

1. Dopo l’articolo 85 del d.p.g.r. 13/R/2004 è inserito il seguente:

 

“Art. 85 bis. Potere sostitutivo

1. Qualora la provincia non adotti i provvedimenti di cui all’articolo 85 la competente struttura della Giunta regionale diffida la provincia a provvedere entro trenta giorni. 2. In caso di inadempienza la Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. Il comma 3 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati dando priorità a coloro che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’ articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. Il distretto non può essere considerato saturo finché il numero dei cacciatori assegnati non è pari alla metà dei capi da abbattere.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004 è sostituito dal seguente:

“4. Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all’ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 13/R/2004 è inserito il seguente:

“5 bis. Le province possono disciplinare la caccia di selezione con l’uso dell’arco.”.

 

     Art. 14. Abrogazione dell’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004

1. L’articolo 92 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

 

     Art. 15. Norma transitoria

1. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 9 bis della l.r. 3/1994 le province applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 7 ter e 7 quater senza ulteriori specifiche modalità.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le province adeguano i vigenti piani di gestione degli ungulati per garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 80 e provvedono, ove necessario, ad adottare i provvedimenti di cui all’articolo 85. Le province trasmettono tempestivamente i provvedimenti adottati alla competente struttura della Giunta regionale.