§ 5.2.90 - L.R. 8 agosto 1996, n. 66.
Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 27.6.1996 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:08/08/1996
Numero:66


Sommario
Art. 4.      1. Nell'ambito del fondo speciale rischi previsto dalla L.R. 12 aprile 1994 n. 29, Titolo III, Capo I, è istituita una riserva di fondi fino a lire tre miliardi in favore delle piccole e medie [...]
Art. 5.      1. In deroga alle disposizioni della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e allo statuto sociale, il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. può definire, per la concessione della [...]
Art. 6.      1. I fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 risultanti in esubero rispetto all'assegnazione di contributi di [...]
Art. 7.      1. La Giunta regionale per far fronte ai danni causati alle aziende agricole dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara, di cui [...]


§ 5.2.90 - L.R. 8 agosto 1996, n. 66. [1]

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 27.6.1996 n. 46, 12.4.1994 n. 29, 5.6.1974 n. 32.

(B.U. 13 agosto 1996, n. 45).

 

     Artt. 1. - 3. [2]

 

Art. 4.

     1. Nell'ambito del fondo speciale rischi previsto dalla L.R. 12 aprile 1994 n. 29, Titolo III, Capo I, è istituita una riserva di fondi fino a lire tre miliardi in favore delle piccole e medie imprese aventi subito danni ai beni immobili o mobili dagli eventi calamitosi del 19.6.1996, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996 n. 46, come definite dall'art. 4 della medesima legge regionale.

     2. Le imprese interessate presentano domanda di garanzia sussidiaria alla Fidi-Toscana S.p.A. entro il 31.12.1996.

     3. Per tali imprese, le operazioni di consolidamento hanno un importo non superiore a lire cinquecento milioni, una durata non superiore a 5 anni, ivi inclusi due anni di eventuale preammortamento, ed un tasso di interesse non superiore al costo della provvista, come definito per il tasso di riferimento del credito agevolato dei diversi settori produttivi.

     4. La garanzia sussidiaria della Fidi-Toscana S.p.A. è prestata nella misura del 30% dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita.

     5. Con le disponibilità oggetto della riserva di cui al presente articolo, la Fidi-Toscana S.p.A. attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 20 volte l'entità delle disponibilità medesime.

 

     Art. 5.

     1. In deroga alle disposizioni della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e allo statuto sociale, il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. può definire, per la concessione della garanzia sussidiaria sulle operazioni oggetto delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46, procedure semplificate, anche in luogo della proposta del Comitato Tecnico previsto dall'art. 33 dello statuto sociale della Fidi-Toscana S.p.A. medesima.

 

     Art. 6.

     1. I fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 risultanti in esubero rispetto all'assegnazione di contributi di prima assistenza e per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dagli eventi calamitosi del 19.6. 1996 effettuata secondo la disciplina recata dall'ordinanza commissariale del Presidente della Giunta regionale n. 7 dell'1 luglio 1996, possono essere utilizzati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro dell'interno n. 2449 del 25 giugno 1996, per l'assegnazione ai Comuni anche quale concorso degli stessi all'abbattimento dei tassi di interesse praticati da istituti bancari su prestiti finalizzati al ripristino di danni a beni immobili o mobili danneggiati dagli eventi calamitosi, allo scopo di favorire il ripristino delle abitazioni o comunque per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 3 della suddetta ordinanza 2449/96 e sue rimodulazioni e integrazioni [3].

 

     Art. 7.

     1. La Giunta regionale per far fronte ai danni causati alle aziende agricole dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara, di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, anticipa specifici interventi finanziari previsti dalla legislatura nazionale.

     2. Agli oneri di spesa per il finanziamento del comma precedente - esercizio 1996 - si provvede con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa, competenza e cassa per analogo importo:

     (Omissis).

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 27 giugno 1996, n. 46.

[3] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 1996, n. 87.