§ 4.5.64 – D.P.G.R. 3 agosto 2005, n. 52/R.
Regolamento regionale “Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all’elaborazione del mosto di uve concentrato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:03/08/2005
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento degli stabilimenti.
Art. 2.  Requisiti per il riconoscimento.
Art. 3.  Modifiche degli impianti riconosciuti.
Art. 4.  Decadenza e sospensione del riconoscimento.
Art. 5.  Comunicazione dell’elenco degli stabilimenti riconosciuti.
Art. 6.  Norma finale.


§ 4.5.64 – D.P.G.R. 3 agosto 2005, n. 52/R.

Regolamento regionale “Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni”.

(B.U. 16 agosto 2005, n. 34).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visti gli articoli 42, comma 2, e l’art. 66, comma 3, dello Statuto;

     Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 Luglio 2003 relativo alle “Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici”, che all’art. 6, paragrafo 1, prevede la competenza delle Regioni a stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti nei quali si svolge l’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni;

     Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 15 del 06.06.05 adottata previa acquisizione del parere del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

     Visto il parere della II Commissione consiliare espresso nella seduta del 29 giugno 2005;

     Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 01 luglio 2005;

     Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II Commissione consiliare;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 01 agosto 2005 che approva il regolamento regionale “Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni”;

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Riconoscimento degli stabilimenti.

     1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 (Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici) gli stabilimenti per l’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni, sono soggetti a riconoscimento.

     2. La domanda di riconoscimento è presentata alla provincia in cui ricade lo stabilimento oggetto della richiesta.

     3. La provincia provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la provincia non provveda entro tale termine, la domanda si intende accolta e lo stabilimento riconosciuto.

 

     Art. 2. Requisiti per il riconoscimento.

     1. Nella domanda di riconoscimento il soggetto interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

     b) di aver rispettato le norme in materia igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di smaltimento di acque reflue;

     c) la tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;

     d) l’ubicazione dello stabilimento e la descrizione degli impianti di elaborazione, compresa la loro potenzialità operativa giornaliera e annua;

     e) la descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione.

 

     Art. 3. Modifiche degli impianti riconosciuti.

     1. Le modifiche agli impianti riconosciuti sono soggette a comunicazione entro trenta giorni dal manifestarsi dell’evento.

 

     Art. 4. Decadenza e sospensione del riconoscimento.

     1. Qualora vengano meno i requisiti necessari per il riconoscimento l’attività dello stabilimento può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino degli stessi.

     2. Qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione del riconoscimento o non siano ripristinati i requisiti nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, il riconoscimento decade.

 

     Art. 5. Comunicazione dell’elenco degli stabilimenti riconosciuti.

     1. La provincia comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali l’elenco degli stabilimenti riconosciuti nonché le eventuali decadenze dei riconoscimenti effettuati.

 

          Art. 6. Norma finale.

     1. Le disposizioni del presente regolamento attinenti lo svolgimento della funzione autorizzatoria si applicano fino all’approvazione di autonoma regolamentazione da parte delle province.