Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 29/12/1998 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per [...] |
Art. 10. 1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio. |
§ 4.5.41 - L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 aprile 1995, n. 36: "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia."
(B.U. 8 gennaio 1999, n. 1).
1. [1]
1. [2].
1. [3].
1. [4].
1. [5].
1. [6].
1. [7].
1. [8].
1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per l'attività di garanzia.
2. Artigiancredito Toscano entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal comma 1 nonché alle direttive di cui all'art. 5.
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della
[2] Modifica il comma 3, art. 2 della
[3] Sostituisce l'art. 3 della
[4] Sostituisce il comma 1, art. 4 della
[5] Sostituisce l'art. 5 della
[6] Aggiunge la lettera g bis) al comma 1, art. 6 della
[7] Sostituisce il comma 1, art. 8 della
[8] Aggiunge l'art. 8 bis alla