§ 4.5.41 - L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 aprile 1995, n. 36: "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:29/12/1998
Numero:101


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1.
Art. 9.      1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per [...]
Art. 10.      1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.


§ 4.5.41 - L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 aprile 1995, n. 36: "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia."

(B.U. 8 gennaio 1999, n. 1).

 

Art. 1.

     1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2].

 

     Art. 3.

     1. [3].

 

     Art. 4.

     1. [4].

 

     Art. 5.

     1. [5].

 

     Art. 6.

     1. [6].

 

     Art. 7.

     1. [7].

 

     Art. 8.

     1. [8].

 

     Art. 9.

     1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per l'attività di garanzia.

     2. Artigiancredito Toscano entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal comma 1 nonché alle direttive di cui all'art. 5.

 

     Art. 10.

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[2] Modifica il comma 3, art. 2 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 4 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[5] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[6] Aggiunge la lettera g bis) al comma 1, art. 6 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 8 della L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

[8] Aggiunge l'art. 8 bis alla L.R. 4 aprile 1995, n. 36.